Corte di cassazione civile sez. II, 5 giugno 2014, n. 12678

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giur
5/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
colo, CED Cass. n. 236937), di tal che la sanzione non
consegue alla mera trasgressione dell’ordine del giudice,
occorrendo che la condotta ostacoli l’effettiva possibilità
di una sua esecuzione.
Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
“Tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono
misure cautelari, la cui inosservanza è penalmente san-
zionata dall’articolo 388 c.p., comma 2, rientrano anche i
provvedimenti di urgenza emessi a norma dell’articolo 700
c.p.c., ma a condizione che essi attengano alla difesa della
proprietà, del possesso o del credito”.
1.2. Nel caso di specie, peraltro, non può dubitarsi che
il provvedimento di urgenza de quo attenesse alla pro-
prietà, pacif‌ico essendo che l’ordine (non osservato) di
consegna della documentazione contabile inerente all’am-
ministrazione di un condominio incidesse sulla proprietà
condominiale, impedendone la corretta amministrazione.
1.3. Deve, per completezza, rilevarsi che il mero rif‌iuto
di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’ar-
ticolo 388, comma 2, c.p. non costituisce comportamento
elusivo penalmente rilevante, a meno che l’obbligo impo-
sto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua
attuazione la necessaria collaborazione dell’obbligato,
proprio perché l’interesse tutelato dall’articolo 388 c.p.,
non é l’autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, bensì
l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione
(sez. un., sentenza n. 36692 del 27 settembre 2007, Vuoco-
lo, CED Cass. n. 236937).
Ma, nel caso di specie, appare evidente che vi fosse ne-
cessità della collaborazione dell’imputato ai f‌ini dell’ese-
cuzione dell’ordine impartito dal giudice ex articolo 700
c.p.c., ovvero della disposta consegna di documenti.
1.4. Quanto al dolo specif‌ico richiesto ad integrazione
del delitto di cui all’articolo 646 c.p., la Corte di appello
(f. 4), con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori,
e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il
ricorrente non si confronta con la necessaria specif‌icità
(limitandosi inammissibilmente a riproporre, più o meno
pedissequamente, doglianze già ritenute infondate dalla
corte di appello), ha compiutamente ricostruito le vicen-
de de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento
dell’affermazione di responsabilità e della qualif‌icazione
giuridica dei fatti, valorizzando, in particolare (in accordo
con la sentenza di primo grado, come è f‌isiologico in pre-
senza di una doppia conforme affermazione di responsabi-
lità), “l’ostinazione con la quale il C. si é rif‌iutato di con-
segnare detta documentazione”, motivatamente ritenuta
sintomatica del fatto “che egli avesse un preciso interesse
a non consentire una ricostruzione della sua gestione pa-
trimoniale, traendone una specif‌ica utilità”.
A tali rilievi, nel complesso, il ricorrente non ha oppo-
sto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponi-
bili doglianze, fondate su una personale e congetturale
rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare, nei
modi di rito, eventuali travisamenti.
2. Per effetto degli intervenuti periodi di sospensio-
ne della prescrizione (mesi due e giorni sedici, dal 19
settembre al 5 dicembre 2011, rinvio su richiesta della
difesa; mesi due e giorni tre, rinvio dell’udienza 5 giugno
2013 legittimo impedimento dell’imputato, malato, per
una durata pari, per legge, a giorni 60 oltre alla durata
dell’impedimento), la prescrizione non é ancora maturata
alla data della odierna decisione.
3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. ii, 5 giugno 2014, n. 12678
pres. triola – est. falasChi – p.m. Capasso (Conf.) – riC. milani (avv.ti
vella e Castro) C. Condominio X (avv. meoli)
Azioni giudiziarie y Legittimazione dell’ammini-
stratore y Domanda diretta alla declaratoria di esi-
stenza di servitù di passaggio su fondo limitrofo y
Insussistenza in mancanza di mandato speciale ri-
lasciato all’amministratore da ciascun condomino y
Litisconsorte necessario y Esclusione y Integrazio-
ne del contraddittorio nei confronti dei condomini
y Impossibilità.
. In assenza di un mandato speciale rilasciato da cia-
scun condomino, la proposizione - da parte dell’am-
ministratore condominiale - di domanda diretta alla
declaratoria di esistenza di una servitù di passaggio su
fondo limitrofo introduce una controversia concernente
l’estensione del diritto di ciascun condomino in dipen-
denza dei rispettivi acquisti che esula dalle attribuzioni
conferite all’amministratore dall’art. 1130 c.c. e dalla
sfera di rappresentanza attribuitagli dall’art. 1131 c.c.
Poiché quindi, in tale giudizio, l’amministratore non è
litisconsorte necessario dei singoli condomini, non può
essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei
confronti dei medesimi. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1130;
c.c., art. 1131; c.p.c., art. 102) (1)
(1) Utile il riferimento a Cass. civ. 3 aprile 2003, n. 5147, in questa
Rivista 2004, 707, con nota di MAURIZIO DE TILLA, secondo cui le
azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e
dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto
o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edi-
f‌icio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente
conservativi (al cui compimento l’amministratore è autonomamente
legittimato ex art. 1130 n. 4 c.c.) possono essere esperite dall’am-
ministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea, ex art. 1131
comma primo c.c., adottata con la maggioranza qualif‌icata di cui
all’art. 1136 stesso codice. Ove si tratti, invece, di azioni a tutela dei
diritti esclusivi dei singoli condomini, la legittimazione dell’ammini-
stratore trova il suo fondamento soltanto nel mandato a lui confe-
rito da ciascuno dei partecipanti alla comunione, e non anche nel
predetto meccanismo deliberativo dell’assemblea condominiale ad
eccezione della (in tal caso equivalente) ipotesi di unanime deli-
berazione di tutti i condomini atteso che il potere di estendere il
dominio spettante ai singoli condomini in forza degli atti di acquisto
delle singole proprietà (come nel caso di specie, relativo a domanda
di rivendica proposta dall’amministratore per usucapione di un’area
f‌initima al fabbricato) è del tutto estraneo al meccanismo deliberati-
vo dell’assemblea condominiale e può essere conferito, pertanto, solo
in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascuno dei condomini

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