Corte di cassazione civile sez. II, ord. 13 giugno 2014, n. 13526

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Arch. loc. e cond. 5/2014
Contrasti
Corte di Cassazione Civile
sez. ii, ord. 13 giugno 2014, n. 13526
pres. triola – est. d’asCola – p.m. golia (diff.) – riC. iannotta (avv.
Conti) C. Curti ed altro (avv. amato)
Contributi e spese condominiali y Lastrico so-
lare y Di proprietà o in uso esclusivo y Danni cagio-
nati all’appartamento sottostante da inf‌iltrazioni
d’acqua y Per difetto di manutenzione da parte del
condominio y Imputazione y Criteri y Rimessione
della questione al Primo Presidente per l’eventuale
assegnazione alle S.U.
. Deve essere rimessa al primo Presidente per l’eventua-
le assegnazione alle Sezioni unite la questione se, nel
caso di danno cagionato all’appartamento sottostante
da inf‌iltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare
di proprietà esclusiva per difetto di manutenzione da
parte del condominio, debba applicarsi il criterio di
riparto stabilito dall’art. 1126 c.c. per le spese di ripa-
razione del terrazzo oppure il criterio dell’imputazione
per colpa aquiliana. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1129; c.c.,
art. 2051) (1)
(1) Con la pronuncia in epigrafe la Cassazione prospetta il ripen-
samento dell’orientamento maggioritario espresso da Cass. civ., sez.
un., 29 aprile 1997, n. 3672, in questa Rivista 1997, 395 e, prima an-
cora, da Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 1995, n. 12606 in Ius&Lex dvd
n. 5/2014, ed. La Tribuna. Altre pronunce della Cassazione hanno,
invece, richiamato l’applicazione dell’art. 2051 c.c. nell’ipotesi di cat-
tiva manutenzione di cose in uso esclusivo al condomino, seguendo il
principio che addebita il danno ascrivibile ai singoli o al condominio
all’eventuale comportamento esclusivo di chi lo ha cagionato: Cass.
civ. 17 gennaio 2003, n. 642, in questa Rivista 2003, 229 e Cass. civ.28
novembre 2001, n. 15131, ivi 2002, 166.
svolgimento del proCesso e motivi della deCisione
1) Oggetto della controversia sono i danni causati al-
l’appartamento di proprietà Curti da inf‌iltrazioni di acqua
provenienti da un terrazzo dell’edif‌icio condominiale sito
in via Buozzi n. 109/A in Roma.
L’azione è stata introdotta nel 1999 da Curti Nicoletta,
proprietaria dell’interno 9 palazzina D, con “ricorso per
danno temuto” proposto nei confronti del Condominio e
della condomina Iannotta, alla quale il Condominio, costi-
tuendosi, aveva addebitato la responsabilità dell’accaduto.
Il tribunale di Roma nell’aprile 2003 ha condannato i
convenuti in solido al risarcimento di Euro diecimila in
favore dell’attrice, da ripartire per 1/3 a carico della pro-
prietaria esclusiva del terrazzo, signora Iannotta, e per i
2/3 a carico degli altri condomini.
La Iannotta proponeva appello chiedendo che le fosse
addebitata la sola quota millesimale.
Il Condominio con appello incidentale, oltre al rigetto
delle domande proposte dalla attrice Curti, domandava in
via subordinata la condanna della Iannotta al pagamento
di 1/3 del costo dei lavori, per una somma pari a circa 2900
Euro, ferma analoga ripartizione ex art. 1126 c.c. del dan-
no liquidato in favore dell’attrice.
La Corte di appello di Roma con sentenza 24 luglio 2007
ha rigettato il gravame.
Ha affermato che la convenuta non aveva provato che
i danni fossero derivati da caso fortuito, forza maggiore o
colpevole inerzia del Condominio e che quest’ultimo non
aveva superato la presunzione di responsabilità ex art.
2051 c.c., non avendo dimostrato che i danni provenissero
da lavori effettuati dalla Iannotta sul terrazzo.
La Corte ha poi riscontrato che la domanda di rim-
borso del costo delle opere di rifacimento era stata tempe-
stivamente proposta dal Condominio nei confronti della
Iannotta e ha ripartito le relative spese con il medesimo
criterio, ex art. 1126 c.c. Iannotta ha proposto ricorso per
cassazione, notif‌icato il 9 luglio 2008.
La sola Curti ha resistito con controricorso.
2) L’unico complesso motivo lamenta in primo luogo
“violazione di norma di diritto e contraddittoria motiva-
zione circa la legittimazione passiva della I. ex art. 1126 e
1130 - 1131 c.c.”.
La ricorrente dichiara espressamente di non contesta-
re la ripartizione delle spese di “rifacimento del terrazzo”
ex art. 1126 c.c., ma contesta l’addebito delle spese dei tre
gradi di giudizio e la condanna al risarcimento del danno
subito dalla Curti “nella misura di cui all’art. 1126 c.c.”.
Espone che il Condominio era stato tempestivamente
avvertito delle inf‌iltrazioni e che aveva ritardato gli inter-
venti a causa del mancato raggiungimento della maggio-
ranza per deliberare gli interventi necessari, nonostante il
voto favorevole della Iannotta.
Deduce che ella non avrebbe dovuto essere condannata
alla refusione delle spese dei giudizi, in quanto carente
di legittimazione passiva e che il danno avrebbe dovuto
essere ripartito a carico dei condomini secondo le quote
millesimali.
2.1) La Corte di appello ha deciso la causa affermando
che il terrazzo di proprietà esclusiva della convenuta I.
svolge anche la funzione di copertura del fabbricato con-
dominiale.
Ne ha desunto, citando Cass. sez. un. n. 3672/97, che ob-
bligati - sia alle riparazioni che al risarcimento dei danni
arrecati all’appartamento sottostante - sono “i condomini

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