La Corte di Cassazione chiarisce (una volta di più) il perimetro e l'estensione dell'obbligo di rinnovazione istruttoria in grado di appello in caso di overturning della decisione di primo grado

AutoreEnrico Fassi
Pagine91-101
733
giur
Rivista penale 7-8/2018
LEGITTIMITÀ
LA CORTE DI CASSAZIONE
CHIARISCE (UNA VOLTA
DI PIÙ) IL PERIMETRO
E L’ESTENSIONE DELL’OBBLIGO
DI RINNOVAZIONE
ISTRUTTORIA IN GRADO
DI APPELLO IN CASO DI
OVERTURNING DELLA DECISIONE
DI PRIMO GRADO
di Enrico Fassi
SOMMARIO
1. Premessa. Il caso sottoposto alla attenzione della Corte
di Cassazione. 2. L’inquadramento della questione di diritto
e l’esistenza di due precedenti arresti delle Sezioni Unite
riguardanti la necessità della rinnovazione istruttoria della
prova dichiarativa in caso di overturning della sentenza di
assoluzione in secondo grado. 3. L’orientamento minoritario
e la necessità della rinnovazione istruttoria anche in caso di
riforma in senso assolutorio della pronuncia di condanna di
primo grado. 4. Brevi cenni al canone di giudizio contenuto
nell’art. 533 c.p.p. 5. L’estensione dell’obbligo di motivazione
della sentenza in capo al giudice come implementato dal ne-
cessario rispetto del canone dell’"oltre ogni ragionevole dub-
bio". 6. Asimmetria nella enucleazione del rapporto proces-
suale e nelle regole di giudizio, stabilite in favore del (solo)
imputato. 7. Le implicazioni sul tema discendenti dalla L. n.
103/2017 con riguardo al rito ordinario. 8. La conferma della
applicazione della regola operativa anche rispetto al giudizio
abbreviato d’appello. 9. Applicazione dei principi delineati al
caso specif‌ico e conseguenti conclusioni. Il punto fermo espli-
citato dalle Sezioni Unite.
1. Premessa. Il caso sottoposto alla attenzione della
Corte di Cassazione
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna
sul dibattuto – sia all’interno della giurisprudenza di legit-
timità, sia in dottrina – tema relativo alla necessarietà o
meno della rinnovazione istruttoria in appello della prova
dichiarativa assunta in primo grado, in considerazione del
differente esito di tale secondo giudizio, con una artico-
lata ed approfondita decisione, che perviene – attraverso
una disamina dei diversi istituti coinvolti – a ribadire la
centralità e la primazia del principio della presunzione
di innocenza dell’imputato nel giudizio di bilanciamen-
to degli interessi attenzionati ed emergenti nel percorso
valutativo del giudice di seconde cure, tutelati a livello
costituzionale, ed inf‌luenzati dalla applicazione nell’or-
dinamento interno dei principi convenzionali promananti
dall’art. 6, par. 3, lett. d) CEDU.
Il caso sottoposto alla attenzione del Collegio trae ori-
gine dal ricorso presentato dal procuratore generale della
Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli avverso la
sentenza assolutoria emessa in data 28 marzo 2017 dalla
Corte d’assise d’appello – in integrale riforma della pro-
nunzia di condanna di primo grado – nei confronti di un
soggetto, imputato per il delitto di concorso in omicidio
pluriaggravato ex artt. 81, 110, 575, 577, I, n. 3, 61, I, n. 1,
c.p. e 7 D.L. n. 152/1991, nonché di concorso in detenzione
e porto d’arma comune da sparo aggravati punito ex artt.
110 c.p., 2, 4 e 7 L. n. 895/1967 e 7 D.L. n. 152/1991, ed in-
f‌ine per il reato di riciclaggio aggravato ai sensi degli artt.
648 bis c.p. e 7 D.L. n. 152/1991.
Nel giudizio di primo grado l’imputato era stato con-
dannato sulla base delle dichiarazioni rese da due agenti
di polizia giudiziaria, nonché da un collaboratore di giusti-
zia, che lo avrebbero riconosciuto nelle immagini estrapo-
late da un sistema di videosorveglianza attivato sul luogo
dell’omicidio.
Difformemente da quanto ritenuto dal giudicante di
prime cure, la Corte d’assise d’appello, senza procedere
alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, si risol-
veva a pronunciare sentenza di assoluzione sulla base di
una perizia disposta in tale sede, che escludeva la possibi-
lità di giungere ad una univoca identif‌icazione della per-
sona ripresa nel f‌ilmato utilizzato per il riconoscimento ef-
fettuato dai testimoni escussi in primo grado per assenza
di precisi riferimenti antropometrici.
L’uff‌icio procedente proponeva pertanto ricorso per
Cassazione avverso la sentenza assolutoria, deducendo il
vizio di erronea applicazione della legge penale ai sensi
degli artt. 606, I, lett. b) e 192, II, cpp, affermando come
una corretta valutazione dei dati indiziari sussistenti
avrebbe condotto ad una conferma della pronuncia della
Corte d’assise di Napoli.
La decisione riguardo alla questione sollevata con il
gravame giungeva così – per il tramite dell’uff‌icio prelimi-
nare dei ricorsi presso la prima sezione della Corte – alle
Sezioni Unite, essendosi ravvisato un potenziale contrasto
tra quanto affermato da un orientamento scaturito da una
recente decisione della seconda sezione (1) e quanto affer-
mato dalle Sezioni Unite stesse in due note decisioni (2),
riguardanti la necessità o meno della rinnovazione della
assunzione della prova dichiarativa in appello in caso di
riforma della sentenza di primo grado in senso assolutorio.
Riservando il compiuto sviluppo delle tematiche giuri-
diche sottese al prosieguo del contributo, con la sentenza
n. 41571 la seconda sezione della Corte di vassazione ave-
va ritenuto comunque sussistente l’obbligo di rinnovazio-
ne dell’istruttoria in appello, con riferimento alle dichia-
razioni rese dalla persona offesa, anche nel caso in cui il
giudicante avesse inteso pronunciare sentenza di assolu-

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