Corte Di Appello Penale Di Cagliari Sez. II, 9 Febbraio 2017, N. 44 (Ud. 25 Gennaio 2017

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Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI CAGLIARI
SEZ. II, 9 FEBBRAIO 2017, N. 44
(UD. 25 GENNAIO 2017)
PRES. GATTI – EST. LAVENA – IMP. A.P.
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone y Potenziale disturbo ad una pluralità di
soggetti y Accertamento in concreto y Necessità y
Attività svolta all’interno di condominio y Conf‌igu-
rabilità del reato y Condizioni.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 659
c.p., laddove si tratti di rumori provocati in uno stabi-
le condominiale, è necessario che essi siano idonei a
violare la quiete o impedire il riposo degli occupanti di
tutto il condominio, o quantomeno della maggior par-
te di essi, ovvero che siano idonei arrecare disturbo a
persone residenti nelle vicinanze. Conseguentemente,
laddove non risulti dimostrata la concreta idoneità dei
rumori ad arrecare disturbo ad una pluralità di perso-
ne e nemmeno una intensità superiore al limite della
normale tollerabilità, la condotta dell’imputato va in-
quadrata in un mero illecito civile. (c.p., art. 659) (1)
(1) In tema di diffusività dei rumori in ambito condominiale si veda-
no Cass. pen., sez. I, 13 novembre 2013, n. 45616, in Ius&Lex dvd n.
1/2017, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. I, 14 maggio 2002, n. 18351, in
questa Rivista 2002, 561 e Cass. pen., sez. I, 28 marzo 1995, n. 3348,
ivi 1995, 584.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza espone che R.B. sporse querela il giorno
12 febbraio 2013 presso la Questura di Cagliari , e il giorno
21 febbraio 2013 presso gli uff‌ici della Procura della Re-
pubblica di Cagliari, lamentando che i giorni 16 gennaio
2013 e 11 febbraio 2013, dall’appartamento sovrastante il
proprio, condotto in locazione dall’imputato, nello stabi-
le di (omissis) a Cagliari in cui B. convive con la moglie
R.S., provenivano insopportabili rumori nelle ore notturne
provocati da cadute di oggetti pesanti sul pavimento, spo-
stamento di sedie, musica ad alto volume e schiamazzi.
Su richiesta di B., era intervenuta la Polizia di Stato
che il giorno 11 febbraio 2013 aveva identif‌icato P.. Nell’oc-
casione quest’ultimo, mentre si trovava nelle scale condo-
miniali, aveva urlato nei confronti di B. le parole: "Quello
è un pazzo, si sta inventando tutto, è un bugiardo, un co-
glione, un pezzo di merda, un giorno o l’altro gli spacco la
faccia".
Il giudice ha ritenuto la responsabilità dell’imputato
in ordine ai reati ascritti, sulla base delle dichiarazioni
della persona offesa che sono apparse lineari, precise e
coerenti.
Ha ritenuto sussistente il reato contravvenzionale di
cui all’art. 659 c.p. in considerazione del tenore dei rumori
prodotti da P., che sarebbero stati superiori alla normale
tollerabilità tanto da indurre B. a richiedere l’intervento
delle forze dell’ordine, e suscettibili di propagarsi in modo
tale da essere idonei a disturbare una pluralità indetermi-
nata di persone.
Ha altresì ritenuto sussistenti i reati di minaccia e
ingiuria in considerazione dell’attitudine offensiva delle
parole rivolte consapevolmente da P. nei confronti di B., e
dell’idoneità intimidatrice delle espressioni proferite da P.
che sarebbero state tali da incutere timore nella persona
offesa.
Non ha riconosciuto la particolare tenuità dei fatti di
cui all’art. 131 bis c.p. in ragione della reiterazione dei
comportamenti da parte di P. e delle ingiurie e minacce
proferite che avrebbero ulteriormente aggravato la sua
condotta illecita.
Ha, inf‌ine, ritenuto i reati unif‌icati dal vincolo della
continuazione in quanto espressivi di un medesimo dise-
gno criminoso.
Pertanto il giudice, all’esito di rito abbreviato, ha con-
dannato A.M.P. alla pena di 300,00 Euro di multa (p.b.
350,00 Euro di multa, aumentata a 450,00 Euro per la con-
tinuazione e diminuita, per la scelta del rito, f‌ino alla pena
f‌inale). Ha altresì condannato l’imputato al risarcimento
dei danni subiti dalle parte civile, da liquidarsi in sepa-
rato giudizio civile, oltre alpagamento della provvisionale
quantif‌icata in 1.000,00 Euro in favore di B. e 500,00 Euro
in favore di S., e alla rifusione delle spese di costituzione
e difesa delle parti civili. Ha, inf‌ine, riconosciuto i benef‌i-
ci della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna nel certif‌icato del casellario
giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha proposto appello tempestivo il difensore di A.M.P.
con la richiesta, in via principale, di assolvere l’imputato
dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste o per non
averlo commesso, o con altra formula ritenuta di giustizia
o, comunque, con formula dubitativa ex art. 530 comma 2
c.p.p.; in via subordinata, chiede che venga dichiarata la
causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto
ex art. 131 bis c.p.; in via di ulteriore subordine, chiede
una riduzione della pena, previo riconoscimento delle at-
tenuanti generiche e di tutti i benef‌ici di legge. In ogni
caso, chiede che sia dichiarato non dovuto il risarcimen-

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