Corte di Appello Penale di Napoli sez. VI, 10 gennaio 2018, n. 11309

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Rivista penale 3/2018
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI NAPOLI
SEZ. VI, 10 GENNAIO 2018, N. 11309
PRES. GIANNELLI – EST. GIANNELLI – IMP. O.G.
Violazione di sigilli y Momento consumativo y
Istantaneità del reato y Prescrizione del reato y
Decorrenza y Principio di cui all’art. 531, comma 2,
c.p.p. y Applicazione del "favor rei" y Sussistenza.
. Ai f‌ini della declaratoria di prescrizione del reato di
violazione di sigilli, salvo il caso di f‌lagranza di tale
delitto, in pratica impossibile a verif‌icarsi, considerato
il carattere istantaneo del suddetto reato, si deve ri-
spettare il principio di cui all’art. 531, comma 2, c.p.p.,
applicativo del "favor rei" in tema di cause estintive ex
artt. 150 e ss. c.p., senza che si possa ricercare nelle fasi
dei reati edilizi, paesaggistici od urbanistici, certamen-
te permanenti, alla cui inibizione è sistematicamente
adibito il delitto "de quo", inammissibili presunzioni
inerenti alla ricerca del "dies a quo praescriptionis".
(c.p., art. 349; c.p.p., art. 531) (1)
(1) Nel medesimo senso di cui in massima, ovvero che quando vi sia
incertezza circa il «tempus commissi delicti» il termine di decorren-
za vada computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato, con
la conseguenza che deve essere dichiarata l’estinzione del reato per
prescrizione, si vedano Cass. pen., sez. II, 6 giugno 2006, n. 19472, in
questa Rivista 2007, 229 e Cass. pen., sez. II, 1 febbraio 2005, n. 3292,
ivi 2006, 137. In genere, sul principio del "favor rei" per cui, nel dub-
bio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento
iniziale va f‌issato in modo che risulti più favorevole all’imputato,
tale principio essendo applicabile solo in caso di incertezza assolu-
ta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del
termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale
incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammis-
sibili, v. Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2008, n. 1182, ivi 2008, 1232.
Cfr., Cass. pen., sez. fer., 8 agosto 2013, n. 34281, ivi 2014, 545 e Cass.
pen., sez. III, 19 dicembre 2007, n. 47082, ivi 2008, 1095, secondo le quali
il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere rite-
nuto coincidente con quello dell’accertamento - sulla base di elementi
indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di
esperienza - salvo che venga rigorosamente provata l’esistenza di situa-
zioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presunti-
va e a rendere almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, in questa sede, la denuncia di pretesi
vizi della motivazione non può comportare declaratoria
di nullità della impugnata sentenza, evenienza, questa,
propria della disciplina del ricorso per Cassazione, ed, in
particolare, della lettera e) del primo comma dell’articolo
606 c.p.p., essendo riservati, al giudice d’appello i più ampi
poteri – e doveri – di integrazione della motivazione adot-
tata dal giudice di primo grado.
Tanto precisato, la sentenza del giudice “a quo” va ri-
formata.
“La violazione di sigilli punita dall’art. 349 c.p. è reato
istantaneo, che si perfeziona con il solo fatto della rimo-
zione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con
la realizzazione di un qualsiasi comportamento idoneo a
rendere frustranea l’assicurazione della cosa mediante i
sigilli, pur lasciando intatti i medesimi. Ogni evento ulte-
riore in particolare la manomissione della cosa posta sotto
il sigillo, è irrilevante, potendo solo dar luogo ad altro rea-
to, ovvero costituire effetto valutabile per la determinazio-
ne della gravità del reato” (Cass., sez. VI, 26 gennaio 1993,
n. 4601, P.M. in proc. Grasso).
“In tema di prescrizione l’onere di provare con precisio-
ne la data di commissione del reato non grava sull’imputa-
to, ma sull’Accusa, con la conseguenza che, in mancanza
di prova cera sulla data di consumazione, in applicazione
del principio del favor rei, deve esser dichiarata l’estin-
zione del reato per prescrizione” (Cass., sez. II, 6 giugno
2006, n. 19472, Rinaldi, RV233835).
“In caso di incertezza sulla determinazione del tempus
commissi delicti, il termine di decorrenza della prescri-
zione va computato nel modo che risulti più vantaggioso
per l’imputato, posto che il principio in dubio pro reo trova
applicazione anche in tema di cause di estinzione del rea-
to” (Cass., sez. IV, 2 ottobre 2003, n. 37432, Monti ed altri;
Cass., sez. II, 1 febbraio 2005, n. 3292, Della Libera; Cass.,
sez. III, 11 gennaio 2008, n. 1182, Cilia ed altro, RV225990).
Questo Collegio è certamente a conoscenza del diverso
indirizzo sovente affermato in ordine alla questione d’in-
teresse dal Supremo Collegio.
“Il momento consumativo del reato di violazione di sigilli
può essere ritenuto coincidente con quello dell’accertamen-
to – sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logi-
che, ovvero di fatti notori e massime di esperienza – salvo
che venga rigorosamente provata l’esistenza di situazioni
particolari od anomale, idonee a confutare la valutazione
presuntiva ed a rendere almeno dubbia l’epoca di commis-
sione del fatto” (Cass., sez. fer., 8 agosto 2013, n. 34281, Fran-
zese ed altro, RV 256644; Cass., sez. III, 12 aprile 2005, n.
13147, Savarese; Cass., sez. III, 19 dicembre 2007, n. 47082).
Orbene, affrontare la questione del preciso momento
consumativo del delitto, certamente istantaneo, di cui all’ar-
ticolo 349 c.p., ponendo come elemento “quasi principe”,
con qualche concessione, ben diff‌icilmente derogatoria, alla
“titanica” forza tendenziale dell’accertamento, signif‌ica con-
fondere le vicende dei reati, certamente permanenti, di cui

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