Corte Di Appello Penale Di Palermo Sez. Iv, 2 Marzo 2016, N. 961

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giur MERITO
1/2017 Arch. loc. cond. e imm.
La Suprema Corte, in successive similari decisioni sul
punto (cfr. ad exemplum Cass. civ., sez. III, 28 gennaio
2014, n. 1763) ha sostenuto il principio che per l’indennità
per la perdita di avviamento compete al conduttore per il
solo fatto che il locatore abbia assunto l’iniziativa di non
proseguire la locazione e che – risultandone i presuppo-
sti di cui infra si scriverà – non rileva che il conduttore
successivamente a tale momento abbia trasferito altrove
la propria attività o cessata la medesima (cfr. Cass. civ.,
sez. III, 23 settembre 2015, n. 18812; Cass. civ., sez. III, 19
luglio 2013, n. 17698; Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2009,
n. 22810).
Orbene, il giudice di prime cure ha fatto buon governo
del principio sopra indicato, evidenziando che al momento
della cessazione del rapporto contrattuale, nei locali og-
getto di contratto era svolta attività commerciale.
II) Con un secondo motivo di lamentazione hanno de-
dotto che i locali oggetto di contratto avevano perduto la
loro originaria qualif‌icazione di “spazi di contatto con la
clientela, f‌inalizzato allo svolgimento dell’attività com-
merciale”.
Di fatto con tale ragionamento, intendendo affermare
il principio che – se non vi è nei locali oggetto di attività
commerciale, alcuna attività -, nulla vi possa essere da in-
dennizzare.
Anche questo argomento non coglie nel segno, poiché
il principio della debenza dell’indennità viene dalla giu-
risprudenza della Suprema Corte subordinata a che, alla
data della cessazione permangano i requisiti a cui gli artt.
34 e 35 legge n. 392 del 1978; e cioè, non tanto l’utilizza-
zione di fatto del bene da parte del locatore, quanto il
suo diritto di continuare a svolgervi l’attività prevista dal
contratto di locazione, ed in particolare un’attività che
comporti il contatto con il pubblico degli utenti e dei con-
sumatori (nuper: Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2016, n.
13012).
Circostanze che sono emerse in primo grado e sono
state oggetto di lucida esposizione nelle motivazioni dal
giudice di prime cure.
Non rilevando – in proposito all’analitico motivo di
gravame -, che nel caso di specie, il “contatto” non fosse
diretto ai locali oggetto di locazione, bensì f‌inalizzato a
prendere visione dei beni, che potevano essere acquistati
alibi.
L’insegnamento tetragono della Suprema Corte è che
l’indennità competa anche al conduttore di locali adibiti
soltanto all’esposizione della merce, con possibilità di ac-
cesso da parte del pubblico, sebbene le vendite vengano
concluse in locali vicini, sempre che risulti accertato il re-
ale ed obiettivo inserimento del locale nell’organizzazione
aziendale del conduttore e la sua rispondenza ad esigenze
tipiche dell’impresa, essendo così funzionale alla produt-
tività aziendale e suscettibile di inf‌luire sul volume degli
affari (cfr. ex multis: Cass. 6 giugno 1994, n. 5471 Cass. 30
marzo 1992 n. 3862; Cass. 28 gennaio 1987, n. 810).
III) La sentenza di primo grado andrà dunque confer-
mata e la presente decisione regolerà in dispositivo le spe-
se dell’intero processo, ivi il grado di Cassazione. (Omissis)
CORTE DI APPELLO PENALE DI PALERMO
SEZ. IV, 2 MARZO 2016, N. 961
PRES. FONTANA – EST. CALVISI – IMP. P.G. IN PROC. F.A. ED ALTRO
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Con-
cessione in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001
y Effetti y Eff‌icacia estintiva del reato edilizio pre-
visto dall’art. 44 del medesimo D.P.R. y Contrav-
venzioni in materia antisismica previste dal T.U. y
Esclusione y Declaratoria di non punibilità ex art.
131 bis c.p. y Parametri di valutazione della parti-
colare tenuità del fatto y Individuazione y Fattispe-
cie in tema di realizzazione di soppalchi in legno di
contenute dimensioni.
. La concessione in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n.
380/2001, a differenza del c.d. condono edilizio, ha ef-
f‌icacia estintiva del reato edilizio previsto dall’art. 44
del medesimo D.P.R., ma non delle altre contravven-
zioni previste dal T.U. in materia antisismica, poste a
tutela della sicurezza delle costruzioni. Deve, tuttavia,
ritenersi sussistente la causa di non punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p.
laddove l’offensività della condotta (nella specie realiz-
zazione di due soppalchi di legno di contenute dimen-
sioni all’interno di un appartamento preesistente, in
sostituzione dei vecchi incannucciati) risulti di inf‌imo
rilievo, per essere stata la consistenza dell’intervento
ritenuta dal Genio Civile idonea a non pregiudicare la
staticità dell’immobile. (c.p., art. 131 bis; d.p.r. 6 giu-
gno 2001, n. 380, art. 36; d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380,
art. 44) (1)
(1) Nel senso che, ai f‌ini della applicabilità dell’art. 131-bis c.p. nelle
ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza
dell’intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristi-
che costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione,
assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la desti-
nazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale
contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria,
il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più di-
sposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interven-
ti preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di dif-
formità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi
emessi dall’amministrazione competente, le modalità di esecuzione
dell’intervento, v. la citata Cass. pen., sez. III, 27 novembre 2015, n.
47039, in Arch. nuova proc. pen. 2016, 129.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione F.A. e M.M., venivano tratto a
giudizio per rispondere delle contravvenzioni edilizie e in
materia di normativa antisismica loro in concorso ascritte
per avere realizzato all’interno di un appartamento pre-
esistente tre soppalchi con travi di legno e soprastante
tavolato senza permesso a costruire, omettendo di dare il
dovuto preavviso al Sindaco e all’uff‌icio del Genio Civile di
Palermo, fatti accertati in Palermo l’1 giugno 2011.
Con sentenza del 22 novembre 2013 il Tribunale, pren-
dendo atto della concessione edilizia in sanatoria del 22
marzo 2013 rilasciata dal Comune di Palermo, proscioglie-
va i due imputati da tutte le contravvenzioni loro addebi-

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