Corte di Appello Penale di Ancona ord. 29 febbraio 2016 (c.c. 15 febbraio 2016)

Pagine13-15
515
Rivista penale 6/2016
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
CORTE DI APPELLO PENALE DI ANCONA
ORD. 29 FEBBRAIO 2016
(C.C. 15 FEBBRAIO 2016)
PRES. FANULI – REL. FANULI – IMP. X
Circostanze del reato y Concorso di aggravanti
e attenuanti (giudizio di comparazione) y Recidiva
reiterata y Divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 219, u.c. sulla recidiva di
cui all’art. 99, comma 4, c.p. y Illegittimità dell’art.
69, comma 4, c.p. y Violazione degli artt. 3, 25,
comma 2, e 27, comma 3, Cost. y Questione rilevan-
te e non manifestamente infondata di legittimità
costituzionale.
. È rilevante e non manifestamente infondata, in rife-
rimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall’art. 3
L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede
il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di
cui all’art. 219, u.c., R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla
recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p. (c.p., art. 69;
c.p., art. 99; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219) (1)
(1) Si rammenta che la Corte costituzionale con sentenza n.
105 del 18 aprile 2014, pubblicata in questa Rivista 2014, 557,
ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, c.p., in riferi-
mento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.,
come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251,
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostan-
za attenuante sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma c.p..
In genere, sulla circostanza attenuante ad effetto speciale prevista
dall’art. 219, comma terzo, l. fall., si veda Cass. pen., sez. V, 16 aprile
2015, n. 15976, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, che precisa come tale atte-
nuante sia applicabile se il danno patrimoniale cagionato dai reati di
cui agli art. 216, 217 e 218 legge fallimentare sia di speciale tenuità, e
preveda una diminuzione della pena "f‌ino al terzo" della stessa e non
sino al massimo di un terzo. Ai f‌ini della concessione dell’attenuante
suddetta - ribadisce Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2003, n. 21353, in
questa Rivista 2004, 263 - fermo restando che la valutazione deve
riguardare il pregiudizio economico arrecato ai creditori dei fatti di
bancarotta, non può prescindersi dal considerare anche le dimensio-
ni dell’impresa, il movimento degli affari e l’ammontare dell’attivo e
del passivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso in fatto
- che il GUP del Tribunale di Urbino rinviava X al giu-
dizio dell’anzidetto Tribunale, in composizione collegiale,
per rispondere, quale legale rappresentante della S.r.l. Co-
lombo, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione
(capo a) o, in alternativa, del reato di bancarotta fraudo-
lenta documentale (capo b);
- che il Tribunale di Urbino, rilevato che nessuna di-
strazione era stata posta in essere, riteneva l’imputato col-
pevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale
per avere indicato una giacenza di cassa (alcune decine di
migliaia di euro) inesistente e non aver riportato in con-
tabilità le somme prelevate per il proprio sostentamento:
- che lo stesso Tribunale, nel procedere al trattamento
sanzionatorio, in considerazione del modestissimo/inesi-
stente pregiudizio economico arrecato ai debitori, della mo-
destissima dimensione dell’impresa e del ridottissimo movi-
mento degli affari, riconosceva all’imputato l’attenuante ad
effetto speciale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art.
219, u.c. e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva reiterata e ridotta la pena per effetto
della suddetta attenuante, condannava l’imputato alla pena
di anni due di reclusione, con le pene accessorie previste
dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, u.c.;
- che avverso detta sentenza proponeva ricorso per
Cassazione il P.G. presso la Corte di appello di Ancona, de-
nunziando la violazione dell’art. 69 c.p., atteso che il Giu-
dicante, anziché includere l’attenuante speciale predetta
nel giudizio di bilanciamento operato ex art. 69 c.p., aveva
operato la riduzione all’esito del giudizio di equivalenza
tra attenuanti generiche e recidiva reiterata, irrogando
una pena illegale per difetto, atteso che, stante il principio
di cui all’art. 69 comma 4 c.p., la pena f‌inale non avrebbe
potuto essere inferiore ai tre anni di reclusione;
- che la Corte di cassazione, con sentenza della sezione
quinta in data 12 maggio-4 luglio 2014, ritenuta la fonda-
tezza del ricorso, annullava la sentenza impugnata, limi-
tatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla
intestata Corte di appello per il nuovo esame;
- che all’odierna udienza, f‌issata per il giudizio di rin-
vio ex art. 627 c.p.p. la Corte ritiene di sollevare d’uff‌icio
la questione di legittimità costituzionale – per violazione
degli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzio-
ne – dell’art. 69 comma 4 c.p., come sostituito dall’art. 3
L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il
divieto di prevalenza della circostanza attenuante dal R.D.
16 marzo 1942, n. 267, art. 219, u.c. sulla recidiva di cui
all’art. 99 comma 4 c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevanza in questione
La questione è sicuramente rilevante nel presente giu-
dizio in quanto, in caso di accoglimento, l’attenuante ad
effetto speciale di cui sopra dovrebbe ritenersi prevalente

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT