Corte di Appello Penale di Perugia 14 agosto 2015, n. 752 (ud. 12 giugno 2015)

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Rivista penale 2/2016
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI PERUGIA
14 AGOSTO 2015, N. 752
(UD. 12 GIUGNO 2015)
PRES. BELARDI – EST. RICCIARELLI – IMP. S.F.
Prova penale y Valutazione y Dichiarazioni rese
dalla vittima del reato y Fonti di convincimento del
giudice y Fattispecie in tema di violenza sessuale
intrafamiliare.
. In tema di valutazione della prova, anche per il caso di
violenza sessuale intrafamiliare, le dichiarazioni della
persona offesa, specie se costituitasi parte civile, non
sono assistite da alcuna presunzione di credibilità, con
la conseguenza che il giudice deve procedere ad una ri-
gorosa e penetrante verif‌ica di attendibilità intrinseca
ed estrinseca del racconto accusatorio, che deve essere
confrontato con tutti gli altri elementi processuali, non
potendo gravare sull’imputato l’onere di provare la fal-
sità della deposizione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 81;
c.p.p., art. 192; c.p., art. 609 bis; c.p., art. 609 ter; c.p.,
art. 609 quater; c.p., art. 609 sexies) (1)
(1) In termini si veda Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2012, n. 40849,
in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. In senso difforme, nel senso
che la testimonianza della persona offesa costituisce vera e propria
fonte di prova, per il caso in cui la prova possa dirsi intrinsecamente
attendibile, si veda Cass. pen., sez. III, 20 luglio 2011, n. 28913, in
questa Rivista 2013, 101. Per utili riferimenti sull’argomento si
veda Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2013, n. 3256, in Ius&Lex dvd n.
1/2016, ed. La Tribuna. Per fattispecie analoga cfr. Cass. pen., sez. III,
17 marzo 1997, n. 2540, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno in composizione
collegiale S.F. veniva chiamato a rispondere dei delitti di
cui agli artt. 609 quater n. 2 c.p. e di cui agli artt. 600 ter
comma 1 e 600 sexies c.p., contestati al capo A), risalenti
all’aprile 2010 e commessi in danno della f‌iglia infrasedi-
cenne X, e di cui all’art. 609 quater n. 2 c.p., contestato sub
B), risalente all’aprile 2010 e sempre commesso in danno
della f‌iglia.
Si costituiva parte civile X.
Con sentenza del 3 aprile 2013 il Tribunale riconosceva
l’imputato colpevole dei reati a lui ascritti, ravvisata pe-
raltro l’ipotesi tentata del delitto di cui agli artt. 600 ter e
600 sexies c.p., e ritenuta la continuazione, lo condanna-
va alla pena di anni sei mesi sei di reclusione e alle pene
accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uff‌ici, a
quelle di cui all’art. 609 novies comma 1 n. 2 e comma 2
e alla perdita della potestà di genitore e del diritto agli
elementi con esclusione della successione; condannava
inoltre l’imputato a risarcire il danno cagionato alla parte
civile da liquidarsi in separata sede, con condanna ulte-
riore alle spese.
Il Tribunale dava conto di quanto deposto da X.
Costei nel mese di aprile del 2010 era stata prelevata
dal padre a (Omissis), dove ella viveva con la nonna, e in
macchina era stata condotta a (Omissis) dove il padre ge-
stiva un locale notturno.
L’uomo le aveva parlato di foto da fare e lungo la strada
si era fermato per acquistare una macchina fotograf‌ica del
tipo “usa e getta”.
Giunti al locale, il padre si era recato nel sottoscala
e aveva chiamato giù la f‌iglia che l’aveva raggiunto in un
piccolo vano: il padre aveva posto dei pannelli alla f‌inestra
per impedire che si potesse vedere all’esterno.
Chiusa a chiave la porta della stanza, il S. si era spoglia-
to e aveva chiesto alla f‌iglia di fotografarlo, mentre posava
nudo sul divano, fra l’altro alzando le gambe e toccandosi
il pene con la lingua. Poi l’uomo aveva chiesto alla f‌iglia di
spogliarsi a sua volta per farsi fotografare perché avrebbe
venduto le foto ad un individuo che gliele aveva chieste.
Il predetto aveva formulato un commento sull’aspetto del
pube della ragazzina e poi aveva cominciato a masturbarsi
facendosi anche masturbare dalla f‌iglia: ma costei aveva
subito smesso cosicché l’uomo aveva proseguito da solo
mentre la ragazza l’aveva fotografato anche durante l’e-
iaculazione.
Prima dell’estate del 2010 il padre nel medesimo locale
aveva nuovamente accompagnato la f‌iglia per farsi fare fo-
tograf‌ie con una macchina “usa e getta” ma non si era ma-
sturbato né aveva chiesto alla f‌iglia di farlo o di spogliarsi.
Peraltro aveva aggiunto che non appena lo avessero pa-
gato per le foto avrebbe dato la metà alla ragazzina. tanto
che alcuni giorni dopo aveva dato alla f‌iglia euro 20,00 per
tale motivo.
Secondo il racconto di X ella aveva successivamente
riferito l’accaduto a D.R.M., suo f‌idanzato dell’epoca e at-
tuale compagno, il quale aveva notato il suo inspiegabile
stato di turbamento.
Successivamente X aveva cominciato a manifestare ri-
trosia a recarsi dal padre cercando scuse per non andare.
La nonna e la mamma della ragazza avevano pensato
ad una negativa inf‌luenza di D.R.M., f‌inché, dovendosi
recare dal padre per salutare i parenti appositamente ve-
nuti, X aveva parlato di ciò con il D.R. che aveva assunto
l’iniziativa di rivelare i fatti alla nonna della ragazza.

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