Corte di Appello Penale di Brescia sez. I, 4 dicembre 2018, n. 3200

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI BRESCIA
SEZ. I, 4 DICEMBRE 2018, N. 3200
EST. MAZZA – IMP. V.E.
Omicidio y Stradale y Nuova disciplina y Omicidio
colposo stradale avvenuto prima dell’entrata in vi-
gore della L. n. 41/2016 introduttiva dell’art. 589
bis c.p. y Normativa applicabile y Normativa più fa-
vorevole al reo.
. In tema di omicidio colposo stradale avvenuto prima
dell’entrata in vigore della L. n. 41/2016 introduttiva
dell’art. 589 bis c.p., occorre individuare, tra la norma-
tiva vigente al momento del sinistro e quella successi-
va, la normativa più favorevole al reo, tenendo conto
della disciplina nel suo complesso e non dei singoli e
specif‌ici aspetti e, una volta individuata quella più fa-
vorevole, applicarla in toto trascurando integralmente
l’altra. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione
inf‌litta dal Giudice di primo grado che aveva ritenuto
applicabile l’art. 589 bis c.p., con la concessione delle
attenuanti generiche, di quella di cui all’art. 62 n. 6 c.p.
e la riduzione ex art. 62 bis c.p. in misura inferiore a
quella massima consentita). (c.p., art. 589 bis) (1)
(1) La sentenza in epigrafe tratta di un tema di particolare interes-
se, ovvero quello dei rapporti tra la previgente normativa in mate-
ria di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla
circolazione stradale (art. 589, comma 2, c.p.) e il "nuovo" reato di
omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), in relazione ai casi in cui il fatto
sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della "novella". Infatti, con-
trariamente a quanto si potrebbe pensare, non è affatto scontato che,
applicando quest’ultima, si pervenga sempre e comunque a un trat-
tamento sfavorevole per l’imputato e, quindi, occorre stabilire caso
per caso, ai sensi dell’art. 2 c.p., quale sia la normativa applicabile
in quanto più favorevole al reo. Utili riferimenti in tema di omicidio
colposo stradale si rinvengono in Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2017,
n. 29721, in questa Rivista 2017, 800.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 16 gennaio 2018 del G.U.P. del
Tribunale di Bergamo, V.E. veniva condannato, in ordine
al reato di omicidio colposo plurimo con violazione delle
norme sulla circolazione stradale (previsto all’epoca del
fatto dall’art. 589 comma 2 e 4 c.p. e attualmente dall’art.
589 bis comma 1 e 8 c.p.) descritto in rubrica, concesse
attenuanti generiche nonché quella di cui all’art. 62 n. 6
c.p. (non veniva operato il giudizio di bilanciamento con
l’aggravante di cui all’art. 589 comma 2 c.p. per le ragioni
esposte in motivazione), alla pena di anni 3 di reclusione
(p.b. anni 6, ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni 5, e per l’al-
tra attenuante di cui sopra ad anni 3 mesi 4, aumentata
per la “circostanza” relativa alla morte e lesioni cagionate
a più persone ad anni 4 mesi 6, quindi ridotta per il rito).
All’imputato venivano applicate la pena accessoria
dell’interdizione dai pubblici uff‌ici per anni cinque e la
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida per quattro anni.
La predetta sentenza è stata pronunciata all’esito di
giudizio abbreviato, dopo che il P.M. non aveva prestato il
proprio consenso alla richiesta, avanzata dall’imputato, di
applicazione della pena (sospesa) di anni 2 di reclusione.
Quanto alla ricostruzione della vicenda per cui si pro-
cede e alle motivazioni dell’affermazione di responsabilità
di cui sopra, si riportano i passi salienti della sentenza.
“Intorno alle ore 00.55 del 29 gennaio 2016, E.V., per-
correndo alla guida del proprio autoveicolo (autocarro)
Volkswagen Kombi, targato (omissis), sulla seconda corsia
di marcia, il tratto autostradale Milano/Venezia alla altezza
della progressiva chilometrica (omissis) nel territorio del
Comune di (omissis), non si avvedeva del traff‌ico fermo a
causa di un sinistro stradale intervenuto alle ore 00.30 e,
ad una velocità di 130 km/h - secondo la ricostruzione della
Polizia Stradale, che la rilevava dal tachimetro in stato di
blocco - tamponava violentemente la Suzuki Swift targata
(omissis), condotta da A.C. e con a bordo i fratelli A. e D.A.,
ferma in colonna sulla stessa seconda corsia.
Negli effetti del tamponamento a catena che ne segui-
va, la Suzuki andava a collidere con la Wolkswagen Passat
condotta da M.M., la quale a sua volta andava a collidere
con la Volkswagen Passat condotta da R.L..
Quest’ultima, dopo avere strisciato l’autocarro Fiat
Iveco condotto da E.M.M. fermo in prima corsia, urtava
la Citroen C3 condotta da A.F. che, a sua volta, sospinta in
avanti urtava la Peugeot 206 condotta da S.F..
Mentre la Peugeot compiva una rotazione in senso ora-
rio di 90 gradi, trovando posizione di quiete tra la seconda
e la prima corsia, la Citroen C3 compiva una rotazione in
senso antiorario orario di 90 gradi, trovando posizione di
quiete tra la seconda e la terza corsia.
Nel sinistro trovavano morte immediata il conducente
della Suzuki Swift targata (omissis), A.C., ed i due passeg-
geri A. e D.A., mentre riportavano lesioni lo stesso imputato
(trauma facciale), M.M. (trauma facciale) ed A.F. (esco-
riazioni sanguinanti al viso con prognosi di tre giorni).
Sia la Polizia Stradale che, successivamente, la Società
Autostrade davano conto del fatto che i pannelli messag-
gio variabile segnalavano la presenza dell’incidente delle
ore 00.30 e della relativa coda tra le ore 00.32 e le ore 1.13,
tra le chilometriche 142+1 e 178+4, vale a dire nel tratto

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