Corte Di Appello Penale Di Ancona Sez. Comm. Proc. Disc., Dec. 4 Dicembre 2015 (C.C. 5 Novembre 2015)

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Arch. nuova proc. pen. 2/2017
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI ANCONA
SEZ. COMM. PROC. DISC.,
DEC. 4 DICEMBRE 2015 (C.C. 5 NOVEMBRE 2015)
PRES. FANULI – REL. SCAPELLATO – RIC. P.G. CORTE DI APPELLO DI ANCONA IN
PROC. X – IMP. X
Indagini preliminari y Attività ad iniziativa della
polizia giudiziaria y Procedimento di cui agli artt.
16 e 19 D.L.vo n. 271/1989 y Presunta violazione
della disciplina y Provvedimento disciplinare y Ap-
plicabilità y Esclusione y Fattispecie di procedi-
mento disciplinare contro la P.G. per aver raccolto
dichiarazioni ed informazioni dalle parti indagate
in procedimento penale con successivo inoltro alla
Procura, prima della trasmissione delle informa-
zioni al P.M.
. Non è passibile di sanzione disciplinare la mera as-
sunzione di un atto difforme dallo schema legale, così
come non lo è per i magistrati, requirenti o giudicanti,
ma più propriamente lo è la violazione, connotata da
dolo o colpa, delle disposizioni basilari che regolano
le anzidette funzioni; per cui non è precluso alla P.G.
svolgere delle attività di indagine di propria iniziativa
quando rimangono soddisfatte le condizioni previste
ex art. 348, comma 3 c.p.p. e non è dato rilevare alcun
pregiudizio alle fonti di prova. (Fattispecie di proce-
dimento disciplinare contro la P.G. per aver raccolto
dichiarazioni ed informazioni dalle parti indagate in
procedimento penale con successivo inoltro alla Pro-
cura, prima della trasmissione delle informazioni al
P.M.). (Mass. Redaz.) (d.l.vo 28 luglio 1989, n. 271, art.
16; d.l.vo 28 luglio 1989, n. 271, art. 19; c.p.p., art. 55;
c.p.p., art. 97; c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 348) (1)
(1) L’istituto del procedimento disciplinare nei confronti della P.G.,
previsto dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, ha trovato rarissima applicazione nella pratica, in effetti
allo stato non risultano precedenti editi rispetto alla pronuncia in
oggetto. Sulla “libera” attività di indagine della P.G., si vedano Cass.
pen., sez. V, 8 maggio 2014, n. 18997, in Ius&Lex dvd, n. 2/2016, ed. La
Tribuna e Cass. pen., sez. II, 26 settembre 2007, n. 35612, in questa
Rivista 2008, 619. Per utili riferimenti sull’argomento si veda Corte
cost., 4 dicembre 1998, n. 394, ivi 1998, 781.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 6 marzo 2015 il P.G. presso la intestata Cor-
te di Appello promuoveva azione disciplinare nei confronti
del Cap. X, esponendo:
- che l’incolpato, dopo aver ricevuto l’esposto/denun-
cia di Ve. Cl. ed averlo trasmesso alla locale Procura della
Repubblica, aveva compiuto ripetuti atti di indagine, sen-
za delega alcuna da parte del P.M. titolare, in pendenza
dei procedimenti penali n. 2018/14 e 4013/14 incardinati
presso la Procura della Repubblica di Fermo;
- che così facendo aveva violato l’art. 16 disp.att. c.p.p.
in riferimento all’art. 348, c. 3, c.p.p., ed alla direttiva n.
37/14 del Procuratore della Repubblica di Fermo;
- che in particolare: aveva assunto a s.i.t. Ve. Cl. in rife-
rimento a questioni per le quali pendevano i procedimenti
suindicati, pur non avendo avuto alcuna delega di indagine
da parte del sostituto procuratore titolare, d.ssa C., aveva
convocato e sentito il dott. Vi., curatore del fallimento cui si
ricollegavano i due procedimenti penali indicati (per fatti
di bancarotta), inducendolo tra l’altro a consegnare copia
della relazione ex art. 33 L.F. ed omettendo di dare atto a
verbale di tale richiesta e di tale consegna; aveva risposto
in maniera evasiva ed arrogante alla richiesta di chiarimen-
ti della d.ssa C.; aveva chiesto ad un militare della G.d.F.
addetto alla sezione P.G. della Procura della Repubblica di
Fermo se avesse consegnato lui un fascicolo al dott. Vi., il
quale sarebbe stato indagato; aveva nuovamente assunto a
s.i.t. Ve. Cl., senza peraltro tenere conto della qualità di in-
dagato che costui gli comunicava di aver appreso di rivesti-
re; aveva più volte (4) sentito a s.i.t. la moglie del citato Ve.,
tra l’altro trascurando di tenere conto della qualità di inda-
gato di costui ai f‌ini dell’avviso della facoltà di astensione.
Ciò esposto, chiedeva che la intestata Commissione di-
sciplinare procedesse al giudizio sull’incolpazione, con le
forme di cui all’art. 127 c.p.p..
Nel corso del procedimento sono state depositate me-
morie, sono state respinte le richieste istruttorie delle
parti, fatta eccezione per l’escussione, richiesta dalla Di-
fesa, del M.llo M. F.
All’udienza del 24 settembre 2015 si dava atto del depo-
sito da parte del P.G., in data 17 settembre 2015 della do-
cumentazione relativa ad indagini integrative (assunzione
di informazioni ex art. 377 c.p.p. e documentazione) che
l’Accusa ha dichiarato aver svolto in base all’art. 430 c.p.p.;
la Difesa si opponeva alla produzione; la Commissione si
riservava di deciderne l’ammissibilità in uno con la pro-
nunzia sul merito dell’incolpazione.
All’odierna udienza le parti hanno discusso e concluso
chiedendo, il Procuratore Generale, l’applicazione della san-
zione della sospensione dall’impiego per m. 6 e, il difensore,
l’assoluzione o in subordine l’applicazione della sola censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerazioni preliminari sulla disciplina del procedi-
mento di cui agli artt. 16 e 19 D.L.vo 28 luglio 1989 n. 271.

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