Corte Di Appello Penale Di Ancona 15 Ottobre 2015 (Ud. 12 Ottobre 2015)

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Arch. nuova proc. pen. 1/2017
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI ANCONA
15 OTTOBRE 2015
(UD. 12 OTTOBRE 2015)
PRES. FANULI – REL. FANULI – IMP. X
Revisione y Provvedimenti impugnabili y Sentenza
di estinzione del reato y Per prescrizione con con-
ferma delle statuizioni civili y Ammissibilità y Esclu-
sione.
. Non è ammissibile la revisione della sentenza che
dichiari l’estinzione del reato per prescrizione confer-
mando le statuizioni civili della sentenza impugnata.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 531; c.p.p., art. 568; c.p.p.,
art. 578; c.p.p., art. 629) (1)
(1) Negli stessi termini Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2011, n. 24155,
in questa Rivista 2013, 111; conforme anche Cass. pen., sez. V, 25
gennaio 2011, n. 2393, ivi 2012, 458.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato
che la revisione è richiesta ai sensi della dell’art. 630
comma 1 lett. c) c.p.p. per asserita emersione di “nuova
prova” in seguito al passaggio in giudicato della sentenza
della Corte d’Appello di Bologna n. 842/12, avvenuto in data
7 marzo 2014, allorché, con la sentenza n. 32352, la Corte di
cassazione rigettava il ricorso proposto avverso la sopraci-
tata sentenza, confermandone integralmente il contenuto;
Ritenuto
- che l’istanza è palesemente inammissibile in quanto
proposta fuori dai casi tassativamente previsti dall’art. 629
ss. c.p.p., ponendosi, peraltro, in aperto contrasto con la
ineluttabile lettera e con la costante interpretazione giuri-
sprudenziale della disciplina codicistica relativa al mezzo
d’impugnazione straordinario della revisione, la cui espe-
ribilità è circoscritta, come è noto, all’ambito oggettivo dei
provvedimenti espressamente menzionati nell’art. 629 c.p.p.
Prescindendosi dall’esame, pur doveroso in fase di va-
glio circa l’ammissibilità del ricorso, dell’idoneità del no-
vum addotto al ribaltamento della sentenza passata in giu-
dicato, preme evidenziarsi che l’odierno ricorso presenta
innegabili problematiche quanto alla sussistenza del “pre-
supposto oggettivo” di esperibilità dell’impugnazione stra-
ordinaria proposta; segnatamente, di una delle sentenze
di cui all’art. 629 c.p.p., ovvero, utilizzando gergo diffuso in
varie norme del Titolo IV del codice di rito, della qualità di
“condannato” in capo al ricorrente, con evidenti ricadute
sul versante della legittimazione ad agire.
L’odierno ricorso, proposto avverso una sentenza di non
luogo a procedere ex art. 531 c.p.p. corredata dalle statu-
izioni civili ex art. 578 c.p.p., risulta, in punto di ammissi-
bilità, fondato unicamente su argomentazioni alle quali,
seppur pregevolmente formulate, nonché confortate da
autorevoli opinioni dottrinali, non si ritiene, anche a fron-
te della loro valenza squisitamente de iure condendo, di
poter aderire, pena la creazione di un vulnus al principio
di tassatività permeante l’alveo del rimedi post rem iudi-
cata, le cui proporzioni nonché ingerenza dommatica non
possono, a ben vedere, che rendere necessario che qual-
sivoglia eventuale intervento in materia sia riservato al
novero delle prerogative del Legislatore ordinario ovvero,
in ipotesi, del Giudice delle Leggi.
Deve ricordarsi, peraltro, che interventi interpreta-
tivi di portata ampliante rispetto all’ambito oggettivo di
applicazione dell’istituto, f‌issato dall’art. 629 c.p.p., sono
tradizionalmente ritenuti preclusi al Giudice della revisio-
ne dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,
la quale, da tempo oramai risalente, ha avuto occasione
di affermare che le sentenze che dichiarino l’estinzione
del reato, quand’anche accompagnate, come nel caso di
specie, dalla conferma delle statuizioni civili della prece-
dente sentenza, non possono considerarsi assoggettabili a
revisione (Cass. pen., sez. VI, 30 novembre 1992), ostando
la vigenza del già richiamato principio di tassatività dei
mezzi d’impugnazione alla possibilità di soluzioni erme-
neutiche praeter legem.
Da tale orientamento, del resto, la Suprema Corte non
ha ritenuto di discostarsi neppure successivamente alla
pronuncia indicata dal ricorrente, ove, peraltro, ben si
evince che il coinvolgimento del coimputato prosciolto nel
giudizio di revisione instaurato dai due condannati sia av-
venuto, in via “mediata”, a fronte del cd. effetto estensivo
dell’impugnazione. La Corte, di contro, ha recentemente
avuto ad affermare che “Non è suscettibile a revisione la
sentenza che dichiari l’estinzione del reato confermando
le statuizioni civili della sentenza impugnata” (Cass. pen.,
sez. III, 3 marzo 2011, n. 24155), precisando addirittura
che “Non è assoggettabile a revisione la sentenza di con-
danna confermata in appello e poi annullata senza rinvio,
seppure con la conferma delle statuizioni civili, per essere
il reato estinto per prescrizione” (Cass. pen., sez. V, 2 di-
cembre 2010, n. 2393).
Non si ritiene, dunque, che l’elemento del pregiudizio
concreto subito dal prosciolto a cagione della sentenza di
non doversi procedere che, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., sia
accompagnata dalla pronuncia sulle statuizioni civili, sia
idoneo a legittimarne una equiparazione alle sentenze, a

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