Corte di Appello Penale di Brescia sez. II, 13 dicembre 2016, n. 3444 (ud. 2 dicembre 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2017
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI BRESCIA
SEZ. II, 13 DICEMBRE 2016, N. 3444
(UD. 2 DICEMBRE 2016)
PRES. MAZZA – EST. MAZZA – IMP. FERRARI
Guida in stato di ebbrezza y Cause di non puni-
bilità y Particolare tenuità del fatto y Applicabilità
y Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la rilevazione
di un tasso alcolemico di poco superiore alla soglia di
punibilità e la conduzione di un veicolo in una comune
strada pubblica non sono dati suff‌icienti all’applicazio-
ne della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis
c.p. , in assenza di un quid pluris in grado di connotare
il fatto in termini di particolare tenuità. (nuovo c.s.,
art. 186; c.p., art. 131 bis) (1)
(1) La sentenza Cass. pen., sez. un., 6 aprile 2016, n. 13681, citata
in parte motiva, trovasi pubblicata in questa Rivista 2016, 374 e ivi
2016, 479 con nota di P. DIGLIO, La guida in stato di ebbrezza e il
rif‌iuto di sottoporsi all’alcoltest possono andare esenti da pena per
“particolare tenuità del fatto”?.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 3 luglio 2015 del Tribunale di
Mantova, Ferrari Daniele veniva condannato, in ordine
al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. B) D.L.vo 285/92
descritto in rubrica, concesse attenuanti generiche, alla
pena (sospesa) di mesi 1 di arresto ed € 600,00 di ammen-
da (p.b. mesi 1 giorni 15 ed € 900,00, ridotta ex art. 62 bis
c.p.) con applicazione della sanzione della sospensione
della patente di guida per mesi 6. Il fatto per cui si pro-
cede è del tutto pacif‌ico: all’esito delle prove eseguite con
l’alcoltest il tasso alcolemico del Ferrari era risultato pari
rispettivamente a 1,13 g/l e 0,86 g/l. La sentenza è stata
impugnata dal difensore dello stesso unicamente con ri-
ferimento: alla mancata applicazione della causa di non
punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. (viene evidenziato,
al riguardo, che la condotta del prevenuto non può essere
ritenuta abituale, che il tasso alcolemico era risultato di
poco superiore alla soglia di punibilità e che il predetto
non aveva cagionato alcun incidente o commesso altre
violazioni al c.d.s., per cui ricorrerebbe una “particolare
tenuità del pericolo”); alla commisurazione della pena,
ritenuta eccessiva.
All’odierna udienza camerale il P.G. concludeva chie-
dendo la conferma della sentenza, mentre il difensore
dell’imputato si riportava ai motivi di appello.
Ritiene, anzitutto, la Corte di non potere accogliere il
primo motivo di appello. Ciò, tuttavia, non perchè possa
condividersi la motivazione con la quale il primo Giudice
ha escluso l’applicabilità (non solo nel caso di specie, ma
con generale riferimento al reato de qua) dell’istituto di
cui all’art. 131 bis c.p. Ed, invero, com’è noto, la Suprema
Corte (sez. un., sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016)
ha avuto modo di chiarire che “La causa di non punibilità
della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p.,
in quanto conf‌igurabile - in presenza dei presupposti e nel
rispetto dei limiti f‌issati dalla norma - ad ogni fattispecie
criminosa, è conf‌igurabile anche in relazione al reato di
guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incom-
patibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza
di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica,
rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel
caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi
è una fattispecie che integra un illecito amministrativo”.
Ad avviso di questo Collegio, la ragione per la quale non
può ritenersi la particolare tenuità del fatto nel caso in
esame risiede piuttosto nella circostanza per la quale il
Ferrari si era posto alla guida dell’auto, con un tasso alco-
lemico che, nella prima prova, si discostava sensibilmente
dalla soglia di punibilità (ciò che non appare del tutto irri-
levante sotto il prof‌ilo in esame), in una “normale” strada
pubblica ordinariamente frequentata da altri veicoli; tutto
ciò, invero, integra di per sé un “coeff‌iciente” di perico-
losità che non può essere considerato “particolarmente
tenue”. Ed, invero, non ci si trova certo in un caso, come
quello ipotizzato a titolo esemplif‌icativo dalla Suprema
Corte nella sentenza sopra ricordata, di condotta illecita
posta in essere in un “parcheggio isolato”, bensì a fronte di
una guida compiuta in una strada nella quale ogni even-
tuale “deviazione” dal corretto modo di condurre il veicolo
dipendente dallo stato di ebbrezza avrebbe potuto produr-
re conseguenze anche gravi. Del resto, anche laddove non
si volesse considerare il dato sopra ricordato (relativo al
più alto tasso alcolemico riscontrato nel primo test), che
nel caso in esame appare dirimente, questo Collegio nutre
serie perplessità circa la possibilità di riconoscere la cau-
sa di non punibilità di cui si discutein un caso nel quale
non sia individuabile un qualche quid pluris favorevole
all’imputato rispetto a quella che, solo per facilità di com-
prensione, potrebbe essere def‌inita l’ipotesi “di base”, vo-
lendosi con tale locuzione fare riferimento alla situazione
che ricorre in tutti (frequentissimi) casi nei quali, a fronte
di un tasso alcolemico attestato nella “fascia” di poco su-
periore allo 0,80 e di una condotta di guida posta in essere
in una “ordinaria” strada pubblica, non sia dato individua-

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