Corte di Appello Penale di l'Aquila 20 maggio 2016, n. 1486 (ud. 27 aprile 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2017
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI L’AQUILA
20 MAGGIO 2016, N. 1486
(UD. 27 APRILE 2016)
PRES. CATELLI – EST. CIRILLO – IMP. LAI
Strade y Autostrade y Sinistro verif‌icatosi in corri-
spondenza di un varco aperto y Interruzione della
continuità delle barriere di protezione y Obbli-
go giuridico di adeguamento del predetto varco e
delle barriere al D.M. n. 223/1992 y Condotta omis-
siva colposa dell’ente proprietario o del concessio-
nario dell’autostrada y Esclusione.
. Non vi è alcuno specif‌ico obbligo degli Enti proprie-
tari o gestori delle strade di intervenire per l’adegua-
mento alle disposizioni del D.M. n. 223/92 su barriere di
sicurezza in precedenza installate, conformemente ad
altri criteri e requisiti di sicurezza. (c.p., art. 589; d.m.
18 febbraio 1992, n. 223) (1)
(1) La sentenza in epigrafe conferma quella del Tribunale di Pesca-
ra, 21 aprile 2016, n. 707, pubblicata in questa Rivista 2016, 427.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lai Igino veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di
Pescara per rispondere del reato di cui agli artt. 40, 41, 589,
2° e 4° comma c.p., perché, in qualità di responsabile del
settore Direzione Generale Esercizio della società Strada
dei Parchi S.p.a. - società che gestiva il tratto autostradale
A25 - soggetto preposto a garantire la sicurezza della via-
bilità, anche ai sensi dell’art. 14, 1° comma C.d.S., aveva
concorso, con la propria condotta colposa, al verif‌icarsi
del sinistro stradale a seguito del quale erano deceduti
Balestrieri Antonio, Mastrella Stefano e Lanciano Giusep-
pe. Segnatamente, in data 24 agosto 2005, lungo il tratto
autostradale dell’A25 al km. 144+300, l’autovettura ATV
Lancia K condotta da Mastrella Stefano, su cui viaggiavano
Lanciano Giuseppe e Balestrieri Antonio, mentre percor-
reva l’autostrada con direzione di marcia Pescara-Roma,
per cause imprecisate (verosimilmente un malore o una
distrazione) aveva deviato improvvisamente verso sinistra,
andando ad impegnare il by pass di servizio presente nei
pressi ed entrando in collisione con la cuspide ribassata
del by pass in cemento, che creava il c.d. “effetto trampo-
lino”, facendo in modo che l’autovettura si impennasse in
avanti, si ribaltasse su se stessa e, inf‌ine, invadesse l’oppo-
sta corsia di marcia, entrando in collisione con il veicolo
Lancia Thesis condotto da Cianfagna Luigi che, sull’oppo-
sta carreggiata, proveniva da direzione contraria. Condotta
colposa consistita, per Lai Igino, nella violazione di regole
generali di prudenza, diligenza e perizia, per avere omesso
l’adozione delle idonee misure precauzionali atte ad evi-
tare l’invasione, da parte dei veicoli in transito lungo quel
tratto di autostrada, della opposta carreggiata, e nell’avere
omesso di adeguare le barriere stradali di sicurezza alle
prescrizioni contenute nel D.M. n. 223/92 del Ministero dei
Lavori Pubblici, avente ad oggetto il “regolamento recante
istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e
l’impiego delle barriere stradali di sicurezza “ed i successi-
vi decreti e circolari integrativi ed esplicativi, in particola-
re il D.M. 21 giugno 2004 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti., norme prescriventi le condizioni di sicu-
rezza delle barriere stradali f‌inalizzate ad evitare, tra l’al-
tro, il c.d. “salto di carreggiata”, come avvenuto nel caso in
esame. Nella specie il by pass non era conforme alle istru-
zioni tecniche allegate ai DD.MM. citati, che prescrivevano
la protezione e la chiusura, con barriere, dei varchi esterni
esistenti lungo i tratti autostradali, per garantire il conte-
nimento dei veicoli all’interno della carreggiata di marcia
ed evitare che, in caso di sinistro, i veicoli invadessero l’op-
posta carreggiata (reato commesso in agro del Comune di
Popoli il 24 agosto 2005).
Il Tribunale, con sentenza emessa in data 12 marzo
2014 all’esito dell’istruttoria dibattimentale, assolveva
l’imputato dal reato a lui contestato perché il fatto non
sussiste.
Avverso detta sentenza proponevano appello sia il
Procuratore della Repubblica, sia le parti civili Mastrella
Chiara, Lippa Rosata e Mastrella Paola, tutte eredi di Ma-
strella Stefano.
Il Procuratore della Repubblica, nel suo atto di appello,
deduceva: che il Tribunale non aveva correttamente valuta-
to il prof‌ilo relativo agli obblighi di protezione complessiva-
mente gravanti, nel caso concreto, sul titolare della posizio-
ne di garanzia, reputando che la responsabilità esclusiva del
sinistro fosse da ascrivere alla vittima Mastrella Stefano, il
quale avrebbe fatto un uso del tutto improprio della sede
stradale, tale da escludere l’eff‌icacia dei requisiti di sicurez-
za; che non erano state tenute in debito conto le risultanze
della CT del P.M. e l’esito dei rilievi eseguiti nell’immedia-
tezza del sinistro, dai quali emergeva che il Mastrella, per
cause imprecisate, ossia per distrazione o malore, aveva
deviato improvvisamente verso sinistra, andando ad impe-
gnare il by pass di servizio ivi presente, collidendo a forte
velocità con la cuspide ribassata del by pass, la quale aveva
funto da trampolino ed aveva fatto impennare l’auto che si
era ribaltata su se stessa, andando ad invadere l’opposta
corsia di marcia; che dagli atti del fascicolo non emergeva in
alcun modo che la causa del sinistro potesse essere ravvisa-

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