Corte di appello penale di Lecce sez. dist . di Taranto 8 aprile 2014, n. 313

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Rivista penale 1/2015
Merito
coRTE dI APPELLo PENALE dI LEccE
SEz. dIST. dI TARANTo
8 APRILE 2014, N. 313
PRES. TRoNcI – EST. dE fELIcE – ImP. S.S.
Lesioni personali y Nozione di malattia y Accertato
stato di eretismo psichico reattivo y Conf‌igurabilità
del reato y Esclusione.
. Il concetto clinico di malattia, sotteso alla nozione di
“lesione”, richiede il concorso del requisito essenziale
di una riduzione apprezzabile di funzionalità alla quale
può anche non corrispondere una lesione anatomica, e
di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o
lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la gua-
rigione perfetta, l’adattamento alle nuove condizioni di
vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono
“malattia” e, quindi, non possono integrare il reato di
lesioni personali, le alterazioni anatomiche alle quali
non si accompagni una riduzione apprezzabile della
funzionalità. (Fattispecie in cui, refertata la diagnosi
di “eretismo psichico reattivo”, la Corte ha ritenuto che
la condotta dell’imputato non abbia provocato un vero
e proprio stato di shock, ma solo un semplice spavento,
inidoneo ad essere ricondotto al concetto di lesione).
(c.p., art. 582; c.p., art. 590)
SVoLgImENTo dEL PRocESSo
1. Con la sentenza impugnata, emessa dal giudice mo-
nocratico del Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di
Ginosa in data 22 novembre 2010, S.S. veniva dichiarato
colpevole dei reati di cui agli artt. 81, 594, 635 c.p., commes-
si dal novembre 2001 al maggio 2004 in C., (capo A), nonché
dei delitti di cui agli arti 635, 594 e 590. c.p., commessi in
C. il 24 dicembre 2005, contestati al capo B), e condannato
alla pena di un mese e quindici giorni di reclusione, oltre al
pagamento delle spese processuali. Contestualmente, il giu-
dice assolveva il medesimo imputato dal reato di cui all’art.
614 c.p. per l’insussistenza del fatto e dichiarava improcedi-
bile l’azione penale in relazione alla contravvenzione di cui
all’art. 660 c.p. perché estinta per prescrizione.
2. Avverso la sentenza di condanna ha proposto tempe-
stivo appello il difensore di f‌iducia dell’imputato, chie-
dendo, con un primo motivo, l’assoluzione dello S. con la
formula ampia, ovvero con altra ritenuta di giustizia, non
essendo emersa la prova certa della sua penale respon-
sabilità; con un secondo motivo di appello, in via più gra-
data, quanto al trattamento sanzionatorio, ha invocato la
riduzione della pena inf‌litta e la sospensione condizionale
della stessa ai termini di legge.
3. All’odierna udienza, svoltasi nella contumacia dello
S., all’esito della discussione, il P.G. ha chiesto la conferma
della sentenza di primo grado, il patrono delle parti civili
ha depositato conclusioni e nota spese ed il difensore
dell’imputato ha insistito per l’accoglimento dei motivi di
appello.
La Corte si è riservata decidendo, al termine della ca-
mera di consiglio, come da infrascritto dispositivo.
moTIVI dELLA dEcISIoNE
1. Il primo motivo di gravame è solo parzialmente
fondato. Non v’è dubbio, infatti, alla luce della espletata
istruttoria in primo grado, che lo S. si sia reso responsabile
delle condotte di ingiuria e danneggiamento a lui conte-
state ai capi A) e B).
La difesa, lamentando che sia stata attribuita “piena
ed esclusiva eff‌icacia probatoria alle dichiarazioni di
L.M., costituita parte civile”, contesta le conclusioni cui
è pervenuto il giudice di prime cure senza, tuttavia, indi-
care contraddizioni, incongruenze, illogicità della deposi-
zione della L. o della f‌iglia M.D., sulla scorta delle quali
ritenere che le testimoni abbiano mentito, calunniando
- per ragioni sconosciute e certamente non esplicitate
dalla difesa - l’imputato. Inoltre, la stessa difesa ha trala-
sciato di considerare sia gli ampi riscontri forniti alla
versione accusatoria dalla documentazione fotograf‌ica
in atti, (attestante i notevoli danni cagionati a piante e
suppellettili del giardino della L. il 24 dicembre 2005), sia
la lunga serie di denunce - querele in passato presentate
dalla persona offesa (in alcuni casi nei confronti di ignoti,
non avendo ella modo di attribuire con sicurezza allo S.
le condotte illecite denunciate - documentate, anche in
quelle occasioni, fotograf‌icamente-), che appaiono indice
non soltanto della attendibilità della L., ma anche della
sua prudenza nel rivolgere accuse nei confronti di persone
specif‌iche in assenza di prove.
È noto che, per pacif‌ico orientamento della giurispru-
denza di legittimità, le persone offese o danneggiate dal
reato, anche quando invochino in sede penale l’accerta-
mento del fatto costitutivo del loro diritto al risarcimento
o alle restituzioni, assumono la qualità di testimoni con
modalità e contenuti che non si discostano dal ruolo delle
persone estranee agli interessi coinvolti nel processo
penale. Anche nel vigore del nuovo codice di rito, ispirato
al sistema del libero convincimento del giudice, vige quin-
di il principio secondo il quale ben possono le testimonian-
ze delle persone offese concorrere alla formazione di tale

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