Corte di appello penale di Perugia 8 gennaio 2015, n. 1364 (ud. 17 novembre 2014)

Pagine371-372
371
Merito
corte di appeLLo penaLe di perugia
8 gennaio 2015, n. 1364
(ud. 17 novembre 2014)
pres. beLardi – reL. faLfari – ric. p.m. in proc. gaLLo
Impugnazioni penali in genere y Interesse ad
impugnare y Appello del P.M. avverso sentenza di
assoluzione nel merito del giudice di primo grado
y Decorso del termine di prescrizione del reato in-
tervenuto anteriormente alla sentenza di appello
y Ammissibilità y Esclusione y Ragioni y Fattispecie
in tema di opposizione del P.M. alla sentenza as-
solutoria di primo grado per il reato di gestione dei
rif‌iuti non autorizzata.
. Deve considerarsi inammissibile, per difetto di in-
teresse, l’appello con il quale il P.M. deduca prof‌ili di
carenza nell’accertamento dei fatti in ordine a pronun-
cia assolutoria adottata dal giudice di primo grado, in
merito al reato ex art. 256, comma 2, D.L.vo 152/2006,
con la formula “perché il fatto non sussiste”, quando
prima della pronuncia della sentenza di appello sia
intervenuta la causa estintiva della prescrizione del
reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve per-
seguire un risultato non solo teoricamente corretto ma
anche praticamente favorevole. (Fattispecie in tema di
opposizione da parte del P.M. alla pronuncia assoluto-
ria di primo grado per il reato di attività di gestione dei
rif‌iuti non autorizzata previa omessa considerazione
dell’impossibilità di usufruire dei termini di sospen-
sione feriale ex L. 742/69 e del decorso del termine
prescrizionale quinquennale per il reato contestato).
(d.l.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 256; c.p.p., art. 568;
c.p.p., art. 570; c.p.p., art. 585; c.p.p., art. 591) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2014, n.
16147, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. VI, 21
dicembre 2012, n. 49852, ibidem e Cass. pen., sez. VI, 12 ottobre 2009,
n. 39689, in questa Rivista 2010, 771.
svoLgimento deL processo
Con sentenza del 9 luglio 2010 il Tribunale di Orvieto,
in composizione monocratica, giudicava Gallo Bruno in
ordine ai reati indicati in rubrica, di abbandono di rif‌iuti
speciali non pericolosi nell’area di pertinenza della Vetre-
ria Cooperativa Piegarese (capo 1) e di scarico sul suolo di
acque ref‌lue contenuti idrocarburi (capo 2).
Il giudice di primo grado assolveva l’imputato dal reato di
cui al capo 1), ritenendo che l’attività di abbandono dei rif‌iuti
potesse essere risalente nel tempo, perché effettuato durante
l’arco dei 50 anni di attività dell’impresa; difettava dunque
prova che l’attività illecita fosse ascrivibile all’imputato.
Quanto al reato di cui al capo 2), ne dichiarava l’impro-
cedibilità trattandosi di reato già giudicato con pregressa
sentenza passata in giudicato.
Proponeva appello il P.M. del Tribunale di Orvieto in
ordine al solo reato di ci al capo 1).
Osservava che gli operatori del C.F.S. avevano rilevato
l’innalzamento del piano di campagna e una variazione
dei luoghi rispetto a quanto accertato nel gennaio 2007; i
rif‌iuti rinvenuti ad appena 70 cm. di profondità dovevano
pertanto riferirsi al periodo 2007/2008, epoca in cui l’im-
putato era il legale rappresentante della cooperativa.
Chiedeva pertanto la condanna dell’imputato alla pena
di giustizia in ordina la capo 1).
In esito all’udienza del 17 novembre 2014 il P.G. e la
difesa concludevano come in atti.
motivi deLLa decisione
Nella sentenza impugnata del 9 luglio 2010 era indicato
il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione,
che dunque andava a scadere l’8 agosto 2010.
L’avviso di deposito fuori termine (il 13 agosto 2010)
della sentenza veniva comunicato al P.M. il 19 agosto 2010
ed è da allora che decorreva per il P.M. l’ulteriore termine
di 45 giorni per la proposizione dell’appello, scadente per-
tanto il 3 ottobre 2010.
L’appello veniva invece depositato dal P.M. solo il 23
ottobre 2010; da ciò consegue ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 591 e 585 c.p.p. la tardività dell’appello,
che andrà pertanto dichiarato inammissibile.
Val comunque la pena di rilevare, ulteriormente, che la
contravvenzione di cui al capo a) sarebbe ormai prescrit-
ta, essendo decorso il termine massimo (quinquennale)
decorrente dalla commissione del reato (risalente al più
al 7 aprile 2008), anche considerando la sospensione del
termine dal 21 maggio 2010 al 9 luglio 2010.
La prescrizione sarebbe comunque decorsa anche nel
tempo (ultra quadriennale) intercorrente tra la sentenza
di primo grado del 9 luglio 2010 ed il decreto di citazione a
giudizio in appello, del 30 luglio 2014.
In dipendenza di ciò l’appello proposto dal P.M. sareb-
be comunque da dichiararsi inammissibile, per difetto di
interesse, visto che la sopravvenuta prescrizione dei reati
non consentirebbe comunque di pervenire a una pronun-
cia di condanna nel senso richiesto dalla pubblica accusa.
Secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte,
cui qui si aderisce, è infatti da considerarsi “inammissibile,
per difetto di interesse, l’appello con il quale il P.M. deduca
Arch. nuova proc. pen. 4/2015

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT