Corte di appello penale di Milano sez. V, 15 luglio 2014, n. 4255 (ud. 22 maggio 2014)

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Rivista penale 10/2014
Merito
corte dI appello penale dI mIlano
sez. v, 15 luglIo 2014, n. 4255
(ud. 22 maggIo 2014)
pres. carfagna – est. vItale – rIc. X
Reato y Causalità (Rapporto di) y Colpa medica y
Responsabilità per omissione y Omicidio colposo
per morte di una paziente a seguito di intervento
chirurgico ambulatoriale y Sussistenza y Esclusione
y Fattispecie in tema di decesso di una paziente car-
diopatica durante intervento chirurgico.
. In tema di responsabilità medica, ai f‌ini dell’accerta-
mento del nesso di causalità è necessario individuare
tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento;
infatti solo una conoscenza approfondita, da parte del
sanitario, dal punto di vista fattuale e scientif‌ico della
patologia del paziente, dal momento del suo iniziale
manifestarsi, alla sua successiva evoluzione, consente
di valutare ex post una possibile condotta (omissiva)
colposa ed appurare se, realizzandosi la condotta do-
vuta, si sarebbe potuto evitare l’evento al di là di ogni
ragionevole dubbio. (Fattispecie in cui il Giudice de
quo ha escluso l’omicidio colposo a carico di sanitario
per il decesso di una paziente cardiopatica a seguito di
intervento di polipectomia). (c.p., art. 40; c.p., art. 43;
c.p., art. 589) (1)
(1) Principio da ritenersi ormai consolidato in giurisprudenza. Negli
stessi termini si sono espresse Cass. pen., sez. IV, 8 novembre 2012, n.
43459, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. IV,
12 luglio 2005, n. 25233, in questa Rivista 2006, 877.
svolgImento del processo
X è stata tratta a giudizio davanti al Tribunale di Mila-
no per rispondere del reato p. e p. dall’art. 589 c.p. perchè,
“nella qualità di medico ginecologo, che aveva in cura
(omissis), per colpa consistita in negligenza, imprudenza
ed imperizia nonché colpa specif‌ica consistita nell’aver
praticato alla stessa un intervento di polipectomia cervi-
cale ambulatoriale senza anestesia nonostante nell’anam-
nesi della paziente fossero riportate condizioni cardiocir-
colatorie in relazione al rischio operatorio tali da renderla
classif‌icabile nello stadio ASA II (condizione nella quale
è raccomandata l’anestesia anche per interventi ambula-
toriali) cagionava il decesso di (omissis) per scompenso
cardiocircolatorio acuto in corso di infarto miocardico
acuto. Commesso in Milano il 5 maggio 2008”.
All’esito del dibattimento, con sentenza in data 24
settembre 2012, il Giudice riteneva fondata la responsabi-
lità dell’imputata e le inf‌liggeva, previa applicazione delle
attenuanti generiche, la pena di mesi sette di reclusione,
concedendo il benef‌icio della sospensione condizionale
della pena e condannandola al risarcimento dei danni in
favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separato
giudizio.
In particolare il tribunale, dopo aver ripercorso il
contenuto delle deposizioni testimoniali a cominciare da
quella della f‌iglia della donna defunta, per poi proseguire
con quella dell’infermiera presente all’intervento, dei
medici che l’avevano in cura sotto il prof‌ilo ginecologico e
cardiologico a Cosenza, dei consulenti del pubblico mini-
stero e della difesa e, inf‌ine, richiamando le dichiarazioni
rese dall’imputata in sede di esame e il contenuto della
memoria depositata il 4 giugno 2012, ricostruisce il signi-
f‌icato da attribuire al termine “chirurgia ambulatoriale” e
“Day Surgery”.
Precisa quindi che, in forza di tutti gli studi e le linee
guida della materia nonché dal documento del Consiglio
Superiore della Sanità del 1993, la diversa classif‌icazione
delle strutture è determinata in “rapporto al tipo di ane-
stesia da praticare per eseguire gli interventi/procedure
specif‌icamente denominati negli elenchi sistematici,
riportati nella II parte del documento”; ne consegue che
(così si legge nella sentenza appellata) “i pazienti che
possono essere trattati a livello ambulatoriale devono
appartenere alle classi Asa 1-2, mentre quelli che possono
essere trattati nei presidi autonomi di Day Surgery pos-
sono appartenere alla classe Asa 3, ma solo per interventi
di superf‌icie”.
Da ciò l’osservazione secondo cui solo i pazienti clas-
sif‌icabili come Asa 1 e 2 possono essere trattati chirurgica-
mente in sede ambulatoriale, i pazienti classif‌icabili in Asa
3 devono essere trattati almeno in Day Surgery, mentre.
per i pazienti in ASA 4 (o 5) deve essere disposto l’inter-
vento in una struttura chirurgica ospedaliera complessa.
Ciò non escludeva che in sede ambulatoriale potesse farsi
ricorso a forme di anestesia locale ovvero ad interventi
analgesici quando lo richiedevano l’intervento da eseguire
o le condizioni generali del paziente. Alla stregua degli
studi dedicati alla chirurgia ambulatoriale ed a quella in
Day Surgery, risultava che la scelta di intervenire in un
regime piuttosto che in un altro restava esclusiva respon-
sabilità del medico nel rispetto del consenso informato del
paziente. Alcuni studi poi osservavano come “...Per quanto
riguarda il peso, è noto che l’obesità è un fattore di rischio
di considerevole importanza, e pertanto tale condizione
deve essere attentamente valutata”.

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