Corte di appello civile di Milano sez. Iii, 25 ottobre 2018, n. 4448

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giur
2/2019 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
gna dell’avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso
condomino A. ad aver richiesto la comunicazione avverso
un mezzo “informale” quale la e-mail, non avendo egli in-
dicato un indirizzo PEC bensì l’indirizzo, mail, (omissis).
Ne consegue che l’invio della mail per come dimostrato
dal Condominio appellato ha rispettato le forme indicate
dal condomino.
Corretta si palesa, inoltre, la decisione del primo giu-
dice nella parte in cui ha ritenuto che i bilanci predisposti
fossero assolutamente intellegibili e che né generiche e
tardive si palesavano le censure svolte dall’A.. Quest’ulti-
mo ha infatti pacif‌icamente ammesso che era stata rispet-
tato il criterio di redazione del bilancio “per cassa”, ritenu-
to corretto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e
che le censure attinenti la transazione stipulata nel 2005
afferivano al bilancio già approvato con precedente deli-
bera mai impugnata, e quanto alla censura di genericità
ha prodotto solo in corso di questa fase di gravame una
CTP dalla quale emergerebbero degli errori contabili. Tut-
tavia, non solo la detta produzione si palesa assolutamen-
te inammissibile ex art. 345 c.p.c. non avendo l’appellante
dimostrato di non averla potuta depositare nel corso del
giudizio di prime cure, ma soprattutto la stessa concerne
periodi e bilanci successivi non oggetto della delibera ori-
ginariamente impugnata.
Infondato si palesa altresì il motivo di impugnazione
relativo alla liquidazione delle spese del giudizio.
Occorre infatti ricordare che ai sensi dell’art. 5 del
D.M. n. 55/2014 qualora il valore effettivo della controver-
sia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei
criteri enunciati dalla stessa norma, la stessa si considere-
rà di valore indeterminabile (comma 5) e quindi di regola
e a questi f‌ini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e
non superiore a Euro 260.000,00 (comma 6).
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha liquida-
to la somma di Euro 5.000.00 per compensi, avendola pa-
rametrata allo scaglione applicabile alle cause di valore
compreso tra Euro 5.200.01 ed Euro 26.000,00 (che preve-
de un compenso pari a Euro 4.835.00).
Alla luce delle superiori considerazioni l’appello va
rigettato, con conseguente condanna dell’appellante al
pagamento delle spese del giudizio sostenute dal Condo-
minio appellato.
Deve, inf‌ine, darsi atto che l’impugnazione è stata inte-
gralmente respinta e che sussistono, quindi, le condizioni per
l’applicazione dell’art. 13, comma 1 ter del D.P.R. 115/2002.
CORTE DI APPELLO CIVILE DI MILANO
SEZ. III, 25 OTTOBRE 2018, N. 4448
PRES. ED EST. PIOMBO – RIC. P. M.G. (AVV.TI DATTILO E LOMBARDINI) C. T.G.
(AVV. D’ALTILIA)
Contratto di locazione y Ad uso abitativo y Sti-
pula in forma verbale antecedentemente l’entrata
in vigore della legge n. 431/98 y Mancata disdetta y
Rinnovo tacito y Effetti y Nullità per difetto di for-
ma scritta y Esclusione.
. A differenza dell’art. 1, comma 1, L. 9 dicembre 1998,
n. 431, il quale estende la portata di tale legge a tutti i
contratti di locazione ad uso abitativo stipulati o rinno-
vati dopo la sua entrata in vigore, il comma 4 dello stes-
so art. 1 prescrive la forma scritta, a pena di invalidità,
soltanto in caso di stipulazione, senza far alcun riferi-
mento alla rinnovazione dei contratti già in corso. Tale
formulazione è univocamente indicativa del fatto che
è al momento genetico del vincolo contrattuale, e cioè
al momento del sorgere dello stesso (prima o dopo la
data di entrata in vigore della L. 431/1998), che occorre
far riferimento per stabilire se il contratto di interesse
debba, o meno, essere concluso in forma scritta a pena
di nullità. (l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con sentenza n. 1410/2017, pubblicata il 14 settem-
bre 2017, il G.U. del Tribunale di Pavia, def‌initivamente
pronunziando sulle domande proposte con ricorso ex art.
447 bis c.p.c. della sig.ra M. G. P., proprietaria di una unità
immobiliare sita in S. M. S. - via G. n. X, concessa in loca-
zione ad uso abitativo alla sig.ra G. T. a far tempo dall’1
gennaio 1998 [recte: 1988] con contratto verbale, volte ad
ottenere l’accertamento della nullità di tale contratto per
difetto di forma scritta, con conseguente condanna dell’an-
zidetta conduttrice all’immediato rilascio dell’immobile, in
quanto occupante senza titolo, ed autorizzazione di essa
locatrice al trattenimento a titolo di indennità di occupa-
zione dei canoni già percepiti e percipiendi f‌ino al rilascio,
nonché condanna generica della T. al risarcimento danni
da occupazione sine titulo, ha respinto tali domande, po-
nendo a carico della ricorrente le spese di lite.
2. – Avverso tale sentenza la P. ha proposto appello, con
ricorso ex art. 433 c.p.c. depositato in cancelleria il 9 mar-
zo 2018, per i seguenti motivi, così dalla stessa parte sin-
tetizzati: 1) “Difetto di motivazione. Motivazione apparen-
te”; 2) “Erronea e falsa applicazione degli artt. 1, comma
4 - 2, commi 6 e 1 - 14, comma 5, legge n. 431/1998, circa
la perdurante validità dei contratti di locazione abitativa
in corso alla data della sua entrata in vigore e tacitamente
rinnovati”.
L’appellata, costituendosi tempestivamente in giudizio
con memoria depositata il 19 settembre 2018, ha recisa-
mente ed argomentativamente contestato la fondatezza
della impugnazione avversaria, chiedendone il rigetto.
All’odierna udienza di discussione ex art. 437 c.p.c., la
causa è stata decisa come dal dispositivo letto alle parti,
qui riprodotto di seguito alla motivazione.
3. L’appello in oggetto è manifestamente destituito di
fondamento.
Palesemente infondato è, anzitutto, il primo motivo di
doglianza, giacché la sentenza impugnata, lungi dall’es-
sere solo apparentemente motivata, risulta effettivamen-
te motivata, ancorché in modo conciso (come, del resto,
prescritto dall’art. 132, n. 4, c.p.c.), attraverso il rilievo

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