Corte di appello civile di Brescia sez. Ii, 3 gennaio 2019, n. 4

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Arch. loc. cond. e imm. 2/2019
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI BRESCIA
SEZ. II, 3 GENNAIO 2019, N. 4
PRES. PLATANIA – EST. BONIFACIO – RIC. A.S. C. CONDOMINIO X
Assemblea dei condomini y Convocazione y Avvi-
so y Comunicazione y Forma y Art. 66 att. c.c. y Posta
elettronica certif‌icata y Equipollenza alla racco-
mandata y Sussiste y Fattispecie di comunicazione
effettuata tramite posta elettronica ordinaria su
precisa indicazione del condomino.
. In tema di convocazione dell’assemblea, l’unico stru-
mento equipollente alla raccomandata indicata dal-
l’art. 66, comma 3, att. c.c. è la comunicazione via PEC,
posto che solo con tale modalità perviene al notif‌icante
un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso
(Fattispecie nella quale, pur affermandosi il suddetto
principio, è stato tuttavia ritenuto che la convocazione
fosse stata fatta correttamente, essendo stato lo stesso
condòmino ad aver richiesto la comunicazione attra-
verso un mezzo informale quale la e-mail e non avendo
egli indicato un indirizzo PEC). (att. c.c., art. 66) (1)
(1) Non è la prima volta che i giudici sono chiamati ad affrontare il
problema. Già Trib. civ. Genova 23 ottobre 2014, n. 3350 - in questa
Rivista 2015, con nota di A. NUCERA, Convocazione dell’assemblea a
mezzo di posta elettronica certif‌icata (PEC) – aveva affermato che, in
tema di avviso di convocazione dell’assemblea, se prima della riforma
dell’istituto condominiale intervenuta con la L. n. 220 del 2012 vigeva
il principio di libertà delle forme (per cui l’unico criterio concreta-
mente applicabile doveva ritenersi quello che garantisse il raggiun-
gimento dello scopo), ai sensi del nuovo disposto dell’art. 66, comma
3, att. c.c. l’amministratore del condominio deve utilizzare le forme
scritte imposte dalla norma. Conseguentemente, in caso di comuni-
cazione effettuata dall’amministratore mediante posta elettronica
certif‌icata, la stessa può ritenersi validamente effettuata ai sensi di
legge solamente se entrambi gli utenti (mittente e destinatario) sia-
no titolari di PEC. (Fattispecie nella quale il Tribunale ha annullato
la delibera condominiale per vizio di omessa convocazione di alcuni
condòmini, sul rilievo che solo l’amministratore era titolare di PEC,
mentre i condòmini destinatari dell’avviso di convocazione risultava-
no titolari di semplice casella di posta elettronica). Sulla circostanza
che, prima della riforma, la disciplina codicistica non imponesse par-
ticolari modalità di notif‌ica dell’avviso di convocazione, v. Cass. civ. 1
aprile 2008, n. 8449, in questa Rivista 2008, 361; Cass. civ. 3 febbraio
1999, n. 875, in Giur. it. Mass. 1999, 234 e Cass. 15 marzo 1994, n. 2450,
in Giur. it. 1995, I, 1, 1110. Nel merito, v. App. Lecce, sez. dist. Taranto,
27 agosto 2004, n. 288, in questa Rivista 2005, 438. In tema di onere
della prova, cfr. Cass. civ., 22 ottobre 2013, n. 23920, in questa Rivista
2014, 180 e Cass. civ., 13 novembre 2009, n. 24132, ivi 2010, 394.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 790/2016 pronunciata, a def‌inizione
della causa iscritta al n. 53/2015 RG, in data 10 marzo
2016, depositata il 15 marzo 2016, pubblicata il 25 febbraio
2016 e notif‌icata il 3 maggio 2016, il Tribunale di Brescia
accertava la soccombenza virtuale dell’attore A.G.S. e lo
condannava al pagamento delle spese del giudizio.
Con atto di citazione notif‌icato in data 31 maggio 2016
A.S. ha impuntato la predetta sentenza per i motivi indi-
cati in seguito, formulando le sopra riportate conclusioni.
Costituitosi in giudizio il Condominio ha chiesto il ri-
getto dell’impugnazione.
Indi all’udienza dell’8 luglio 2018, sulle conclusioni
come sopra precisate dalle parti, la causa è stata posta
in decisione con assegnazione dei termini di legge per il
deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante censura la sentenza del primo giudice
per non aver questi formalmente dichiarato in dispositivo
la cessazione della materia del contendere e per averlo
condannato alle spese del giudizio.
Ritiene, infatti, che, sebbene risulti pacif‌ico che la de-
libera dell’assemblea condominiale del 20 novembre 2014
impugnata sia stata sostituita con la delibera del 29 di-
cembre 2014, con ciò determinando appunto la cessazione
della materia del contendere, il giudice avrebbe dovuto
ritenere fondati i motivi di impugnazione proposti dall’A.
e avrebbe dovuto condannare il Condominio alle spese del
giudizio.
In particolare quanto al motivo di impugnazione con-
cernente la violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., lamenta
che avrebbe errato il giudice nel ritenere che la convoca-
zione fosse stata effettuata correttamente con le modalità
richieste dallo stesso A., ossia via e-mail, posto che invece
l’avviso di convocazione avrebbe dovuto essergli comuni-
cato a mezzo PEC, unica forma che può ritenersi equipol-
lente alla raccomandata e tale da consentire all’ammini-
stratore di dare prova della ricezione dell’avviso stesso.
La censura è infondata.
Premesso che costituisce semplice errore materiale l’a-
ver dimenticato di riportare in dispositivo la dichiarazione
di cessazione della materia del contendere, chiaramente
indicata in motivazione, osserva il Collegio che, se inve-
ro è corretto ritenere che unico strumento equipollente
alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la
comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità per-
viene al notif‌icante un messaggio di accettazione e conse-

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