Corte Di Appello Civile Di Trieste Sez. II, 19 Maggio 2018, N. 2

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Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI TRIESTE
SEZ. II, 19 MAGGIO 2018, N. 2
PRES. DE ROSA – EST. MULLONI – RIC. BANCA M.P.S. S.P.A. (AVV. DEVESCOVI)
C. L.C. DI C.G. & C. S.A.S. IMMOBILIARE (AVV.TI SCALETTARIS E BERTI)
Sublocazione e cessione y Rapporto y Estinzione
della locazione y Effetti sulla sublocazione y Perma-
nenza del subconduttore nell’immobile y Obbligo
risarcitorio ex art. 1591 c.c. nei confronti del su-
blocatore y Sussistenza y Durata.
. La sorte della sublocazione – in quanto rapporto ob-
bligatorio derivato – dipende da quella del rapporto
principale di locazione ai sensi dell’art. 1595, comma
3, c.c. Pertanto, la sentenza o la convalida dello sfratto,
che comportino l’estinzione della locazione per nullità,
risoluzione, scadenza del termine, sebbene pronuncia-
te nei confronti del solo originario conduttore, espli-
cano anche nei confronti del subconduttore gli effetti
della cosa giudicata sostanziale e costituiscono titolo
per il rilascio, ancorché il subconduttore sia rimasto
estraneo al giudizio. Benché sia venuto meno il titolo in
base al quale la disponibilità dell’immobile è stata con-
seguita dal subconduttore, permane tuttavia in capo a
quest’ultimo l’obbligo di pagare al proprio sublocatore
i canoni pattuiti – sia pure a titolo risarcitorio ex art.
ex art. 1591 c.c. – e ciò sino a che perduri l’occupazione
dell’immobile. (c.c., art. 1591; c.c., art. 1595) (1)
(1) La citata Cass. civ., 17 luglio 2015, n. 15094, trovasi pubblicata in
questa Rivista 2016, 64.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata.
Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Udine – de-
cidendo le cause riunite sub R.G. 3484/2015 ed R.G.
6277/2015 – accertava che Banca M.P.S. s.p.a. (da qui in
poi M.P.S.) era tenuta a pagare a L. C. di C. G. & C. s.a.s.
(da qui in poi L. C. s.a.s.) i canoni di sublocazione dovuti
per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 10 febbraio 2015
e per l’effetto la condannava al pagamento della somma di
€ 42.436,69 oltre interessi legali dalle singole scadenze al
saldo; respingeva la domanda riconvenzionale proposta da
M.P.S. nei confronti di L. C. s.a.s.; condannava la Banca a
rifondere alla controparte le spese di lite.
Per quanto qui ancora interessa, il Tribunale rilevava
che la controversia tra le parti atteneva principalmente
all’obbligo di M.P.S. di pagare i canoni di sublocazione (di
cui al contratto di data 1 gennaio 1992, stipulato da G. C.
– che lo aveva poi ceduto a L. C. s.a.s. – e Banca A., cui
era succeduta M.P.S.) a L. C. s.a.s. anche per il periodo
successivo alla scadenza (il 31 marzo 2014) del contratto
di locazione concluso da C. G. e M. G. (poi deceduta, la-
sciando erede C. F.) in data 1 aprile 1990.
2. I motivi d’appello.
Con il primo motivo (“violazione degli artt. 1595 e 1591
c.c.”) parte appellante lamentava che contraddittoriamen-
te il Tribunale, dopo aver correttamente affermato che
alla data di scadenza del contratto di locazione, accertata
dalla sentenza del Tribunale di Udine intervenuta tra F. C.
e C. G., era cessato anche il contratto di sublocazione tra
le parti nel presente giudizio, aveva ritenuto che l’obbligo
di pagare il corrispettivo della locazione, sia pure a titolo
risarcitorio, non cessasse con la scadenza del contratto, ma
permanesse f‌ino a che permaneva la detenzione dell’immo-
bile, e ciò sia per il conduttore che per il subconduttore.
Con il secondo motivo (“Violazione degli art. 65 R.D. 30
gennaio 1941, n. 12 (ORD. GIUD.) e 374 c.p.c.”) l’appel-
lante rilevava che la ragione della contraddizione segna-
lata con il primo motivo andava cercata nella volontà del
Tribunale di omologarsi a quanto affermato dall’ordinanza
n. 15094/2015, di data 11 giugno 2015 (resa dalla Corte di
Cassazione in esito a regolamento di competenza proposto
nel procedimento sub R.G. 6277/2015, già 6278/2014, con
cui la L. C. s.a.s. aveva intimato a M.P.S. sfratto per morosi-
tà e chiesto il pagamento dei canoni dall’aprile 2014), che
si poneva in contrasto con l’orientamento giurisprudenzia-
le prevalente in base al quale il contratto di sublocazione
deriva da quello di locazione, con la conseguenza che, se
questo è nullo, risolto, scaduto, ecc. ne resta travolta an-
che la sublocazione; nel caso di specie, la locazione era
cessata il 31 marzo 2014 ed alla stessa data era cessata
anche la sublocazione, mentre per l’indirizzo di cui era
espressione Cass. 15094/2015 l’obbligo di pagare il corri-
spettivo sopravviveva e continuava a produrre effetti per
tutto il tempo in cui il conduttore deteneva il bene; il Tri-
bunale avrebbe dovuto cogliere questo contrasto nell’o-
rientamento giurisprudenziale ed effettuare una scelta
motivata a favore dell’interpretazione prevalente, unica
coerente con l’art. 1595, terzo comma, c.c.
Con il terzo motivo (“Violazione degli artt. 1595, 1575,
2033 e 2037 c.c.”) l’appellante lamentava che l’impostazio-
ne del Tribunale confondeva due questioni diverse, posto
che occorreva in primo luogo stabilire se un corrispettivo
doveva essere pagato ed in secondo luogo stabilire a chi
doveva essere pagato; la questione non era se chi aveva
goduto di un bene altrui fosse per questo tenuto a corri-
spondere qualcosa, ma se questo “qualcosa” dovesse esse-
re qualif‌icato secondo il criterio di cui all’art. 1591 c.c. e,

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