Corte di Appello Civile di Genova sez. Ii, 17 novembre 2017, n. 1404

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Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZ. II, 17 NOVEMBRE 2017, N. 1404
PRES. REALINI – EST. ALBINO – RIC. D. (AVV. MARELLI) C. CONDOMINIO C. (AVV.
PRIORA)
Parti comuni dell’edif‌icio y Impianto di riscalda-
mento y Autorimessa y Priva di impianto y Centrale
termica y Sostituzione deliberata dall’assemblea
condominiale y Atto di straordinaria amministra-
zione y Obbligo del proprietario dell’autorimessa di
contribuire alla relativa spesa ex art. 1123, primo
comma, c.c. y Sussistenza.
. L’inesistenza di un servizio di riscaldamento in un’au-
torimessa situata nel piano fondi di un edif‌icio in con-
dominio non esime il suo proprietario dall’obbligo di
contribuire, a norma dell’art. 1123, primo comma, c.c.,
alle spese per la sostituzione della centrale termica,
alla quale è collegato altresì il servizio di adduzione
dell’acqua calda, di cui detta autorimessa può fruire.
(c.c., art. 1123) (1)
(1) Si rinvia alla citata Cass. civ. 27 gennaio 2004, n. 1420, in questa
Rivista. 2004, 159 e ivi 2005, 51, con nota di MAURIZIO DE TILLA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’atto introduttivo del giudizio, la società D., quale
proprietaria del locale ad uso autorimessa contrassegna-
to dal n. (omissis) nel piano fondi del Condominio C., e
non dotato di riscaldamento, citava davanti al Tribunale
di Genova il suddetto condominio al f‌ine di sentir dichia-
rare l’invalidità del riparto preventivo di cui alla delibera
(omissis) con cui le venivano addebitate le spese per la
sostituzione della centrale termica. Si costituiva in giu-
dizio il condominio convenuto, contestando le domande
proposte dall’attrice. Il Tribunale di Genova, con sentenza
(omissis) rigettava le domande dell’attrice e la condanna-
va al pagamento delle spese di lite. Affermava il Tribunale
che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice
la delibera di sostituzione della caldaia era stata assunta
con la maggioranza qualif‌icata di cui all’art. 1136, quin-
to comma, c.c., prevista per le innovazioni e che in ogni
caso trattandosi di delibera di sostituzione della caldaia
per adeguamento a normative sopravvenute, era suff‌icien-
te la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136,
prevista per gli atti di straordinaria amministrazione. Pro-
seguiva il Tribunale affermando che dalla CTU era emersa
l’esistenza all’interno dell’autorimessa dell’impianto di
erogazione dell’acqua calda, con conseguente sussistenza
del presupposto necessario e suff‌iciente per l’afferma-
zione dell’obbligo dell’attrice di contribuire alle spese di
rinnovo dell’impianto, a nulla rilevando il mancato uso
attuale, incidendo quest’ultimo solo sulla misura della
partecipazione alle spese.
Avverso la predetta sentenza propone appello la società
D. per i seguenti motivi:
A) - Erronea interpretazione della CTU. Erronea qua-
lif‌icazione dell’intervento di sostituzione della centrale
termica. Violazione dell’art. 1120 cod. civ. Il Tribunale –
afferma l’appellante – ha illegittimamente disatteso le
conclusioni del CTU per cui il condominio avrebbe potuto
limitarsi ad adeguare la centrale termica mediante sosti-
tuzione del bruciatore, con la conseguenza che l’atto di so-
stituzione della caldaia integrava una innovazione ai sensi
dell’art. 1120 c.c., dovendo trovare applicazione l’art. 1121
c.c., da cui deriva l’esenzione dalla contribuzione.
B) - Violazione dell’art. 1123 c.c.. Mancata ripartizione
della spesa relativa alla sostituzione della caldaia propor-
zionalmente all’uso fattone dalla società attrice. Costitui-
va circostanza pacif‌ica – afferma l’appellante – oltre che
risultante dalla CTU, che l’autorimessa non era dotata di
impianto di riscaldamento e che l’impianto relativo all’ac-
qua calda era dismesso da anni, con la conseguenza che il
Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 1123 c.c., in forza
del quale l’obbligo di un’eventuale contribuzione avrebbe
dovuto essere parametrato in ragione dell’utilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,
in quanto connessi. Essi sono infondati. Correttamente il
Tribunale ha dato atto della presenza durante l’assemblea
del (omissis) di 28 condomini su 41, e cioè della maggio-
ranza degli intervenuti, che rappresentavano 6731 su 10000
millesimi, e cioè più di due terzi del valore dell’edif‌icio, con
conseguente assunzione della delibera da parte non solo
della maggioranza di cui all’art. 1136, secondo comma, ma
altresì della maggioranza di cui all’art. 1136, quinto comma,
prevista per le innovazioni, nonostante che la sostituzione
della caldaia per adeguamento alla normativa sopravvenu-
ta (cfr. in particolare il provvedimento del Settore Ambien-
te del Comune di Genova del 6 febbraio 2013) sia da ricon-
dursi, come correttamente affermato dal Tribunale, ad atto
di straordinaria amministrazione. (Omissis).
Conseguentemente, neppure può trovare applicazione
al caso in esame l’art. 1121 invocato da parte appellante,
posto che l’intervento deliberato non può certo collocar-
si tra quelli di natura gravosa o voluttuaria rispetto alle
condizioni e all’importanza dell’edif‌icio, dovendo al con-
trario ricondursi a quelli preordinati al funzionamento

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