Corte Di Appello Civile Di Palermo Sez. II, 27 Giugno 2017, N. 1245

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
MERITO
1.400.000,00 (il solo credito della banca di (omissis) am-
monta a euro 728.116,00, inoltre il R. deve rispondere di
ulteriori euro 475.109,00 e la D. di un mutuo di originari
115.000,00 con ipoteca gravante su uno dei beni oggetto
del vincolo di cui si discute), mentre il patrimonio comune
dei due debitori sarebbe valutabile (tra l’altro sulla base
di stime redatte in epoca risalente, con valutazione otti-
mistica rispetto all’attuale situazione del mercato) in euro
889.359. Tale essendo la situazione patrimoniale e debi-
toria complessiva della D., è evidente l’insuff‌icienza dei
residui beni a far fronte all’esposizione debitoria e, con-
seguentemente, deve ritenersi superf‌lua la c.t.u. richiesta.
10. – Per quanto concerne, inf‌ine, la doglianza riguar-
dante l’elemento soggettivo, richiamate le osservazioni so-
pra svolte in ordine all’anteriorità del sorgere delle ragioni
di credito della banca, va rilevato che l’atto in contestazio-
ne, come già osservato dal Tribunale, è un atto unilaterale
a titolo gratuito posto in essere poco più di un mese dopo
che l’istituto di credito aveva comunicato la revoca degli
aff‌idamenti (con richiesta di rimborso dei f‌inanziamenti)
ad entrambi le appellanti (v. raccomandata di revoca degli
aff‌idamenti con richiesta di rimborso del 23 giugno 2010
docc. nn. 2-3). Tale circostanze rendono evidente come
la f‌inalità dell’atto fosse quella di porre gli immobili al ri-
paro da imminenti azioni esecutive e, quindi, evidenziano
altresì la piena consapevolezza (in capo ad entrambe le
appellanti) del danno con esso arrecato alle ragioni dei
creditori.
11. – Per le suesposte ragioni l’appello deve essere re-
spinto.
11.1 – Le spese del grado, liquidate in dispositivo, se-
guono la soccombenza. Deve inoltre darsi atto che ricorro-
no i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 20
maggio 2002, n. 115 (introdotto con l’art. 1, comma 17, L.
24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte delle
appellanti, dell’ulteriore importo del contributo unif‌icato
pari a quello dovuto per l’appello. (Omissis)
CORTE DI APPELLO CIVILE DI PALERMO
SEZ. II, 27 GIUGNO 2017, N. 1245
PRES. PELLINGRA – EST. RIVOLI – RIC. X C. CONDOMINIO Y
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Im-
pugnazione y Termine decadenziale y Sospensione y
Dies a quo y Comunicazione di convocazione innan-
zi all’organismo di mediazione y Deposito del verba-
le di mancato accordo y Decorrenza di un ulteriore
termine di trenta giorni y Sussiste.
. In tema di impugnazione di delibera assembleare,
il termine decadenziale di trenta giorni interrotto a
seguito della comunicazione di convocazione innanzi
all’organismo di mediazione, riprende nuovamente a
decorrere, per un ulteriore termine di trenta giorni, a
far data dal deposito del verbale presso la segreteria
dell’organismo di mediazione. (c.c., art. 1137; d.l.vo 4
marzo 2010, n. 28, art. 5) (1)
(1) La pronuncia riformata Trib. civ. Palermo 18 settembre 2015, n.
4951 (in questa Rivista 2016, 80) aveva - al contrario - statuito che
in caso di insuccesso della procedura di mediazione, con il deposito
del verbale di mancato accordo riprendesse a decorrere il residuo
termine originario, entro il quale – quindi – avrebbe dovuto essere
proposta la domanda giudiziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4951 del 18 settembre 2015, il Tri-
bunale di Palermo, dichiarava la inammissibilità della
domanda avanzata da (omissis) e (omissis) con citazione
del 17 ottobre 2014 contro il Condominio di Via (omissis)
per l’annullamento della delibera assembleare del 27 mag-
gio 2014, ponendo a carico degli attori le spese di lite.
Gli attori, invero, avevano previamente adito l’organi-
smo di mediazione, la cui procedura aveva sospeso il de-
corso del termine di impugnativa della delibera che, nel
caso di specie, decorreva dal 28 maggio 2014.
Riteneva, quindi, il Tribunale che, essendo stata la
convocazione innanzi al mediatore notif‌icata alla contro-
parte il 26 giugno 2014 ovvero al 28.mo giorno utile per
impugnare; essendo stato depositato il verbale negativo
di conciliazione il 17 settembre 2014 e che da tale data
riprendesse a decorrere il termine precedentemente so-
speso, l’azione giudiziaria avrebbe dovuto essere neces-
sariamente promossa, al f‌ine del rispetto del complessivo
termine dei trenta giorni previsti , nei rimanenti due gior-
ni ovvero entro il 19 settembre 2014, con la conseguenza
che la domanda avanzata , invece, con citazione del 17 ot-
tobre 2014, risultava tardiva.
Avverso detta sentenza (omissis) hanno proposto gra-
vame con citazione del 17 marzo 2016.
L’appellato si è costituito ed ha invocato il rigetto del
gravame.
All’udienza dell’8 luglio 2016, sulle conclusioni delle
parti come sopra riportate, la causa veniva posta in deci-
sione con assegnazione dei termini di legge per il deposito
di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno
censurato la sentenza impugnata deducendo la erronea
interpretazione dell’art 5 del D.L.vo n. 28/2010.
Invero, il VI comma di tale articolo stabilisce che, falli-
to il tentativo di mediazione, la domanda giudiziale debba
essere proposta entro il “medesimo termine di decadenza
decorrente dal deposito del verbale di cui all’art. 11 presso
la segreteria dell’organismo”.
Orbene l’interpretazione della espressione “entro il me-
desimo termine” fatta dal giudice di prime cure, il quale ha
ritenuto che il termine riprendesse a decorrere dal punto di
progressione già raggiunto al momento della comunicazio-
ne della domanda di mediazione, ad avviso degli appellanti
si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte di
cassazione con sentenza a SS.UU. n. 17781/2013 richiamata
dagli appellanti, oltre che con le più recenti pronunce dei
giudici di merito oltre che con la Direttiva 2008/52/CE.

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