Corte Di Appello Civile Di Brescia Sez. I, 14 Gennaio 2016, N. 34

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giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
precisamente, due poste da calcio e una rete; inf‌ine, che
il giudice, con una motivazione sulle due aree destinate a
calcetto e beach volley, incoerente rispetto al dispositivo
di condanna al ripristino dello stato verde del boschetto,
abbia deciso ultrapetita, non limitandosi alla domanda
relativa alla mancata indicazione nell’ordine del giorno
della destinazione delle due suddette aree.
Il motivo è fondato e va accolto.
Dalla mancanza di alcun supporto probatorio a confer-
ma dell’assunto sulla preventiva destinazione a verde delle
due aree adibite a beach volley e calcetto, o comunque ad
una destinazione specif‌ica, non riferita da alcun teste, né
documentalmente provata, discende la legittimità della
destinazione delle aree contestate alle suddette attività
che, sebbene indicata al punto 4 dell’ordine del giorno,
con la generica dizione “destinazione aree per animazio-
ne”, nel verbale di assemblea, cui è stato legittimamente
convocato anche X rimasto assente, è stata discussa ed
approvata all’unanimità con individuazione delle due aree
da dedicare al beach volley e calcetto da recintare con rete
al f‌ine di arrecare disturbo ai condomini.
L’utilizzo, tra l’altro, delle due aree alle suddette attivi-
tà non ha comportato alcune modif‌icazione dei luoghi me-
diante la costruzione di opere in muratura, o comunque
stabili, o una alterazione con la modif‌ica dell’attuale asset-
to vegetativo del fondo, ma solo la collocazione, amovibile
in qualsiasi momento, delle due porte da calcio e della
rete, che ne poteva consentire solo un uso temporaneo e
non prolungato nel tempo. La disposizione di cui all’art.
1102 c.c. consente al Condominio di servirsi della cosa co-
mune purché non ne alteri la destinazione e non impedi-
sca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo
il loro diritto, con espresso riferimento al godimento che
si presume uguale per tutti (in senso conforme, Cass. civ.,
sez. II, 7 dicembre 2006); a tal f‌ine, possono essere appor-
tate le modif‌icazioni del caso sempre sul presupposto che
l’utilità non sia in contrasto con la specif‌ica destinazione
della stessa (Cass. n. 12310/11) o che essa non perda la
sua normale ed originaria destinazione (Cass. n. 1062/11).
In tal senso non va inteso come uso identico e contempo-
raneo tra i condomini, dovendosi ritenere conferita dalla
legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di
trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a
condizione che questa sia compatibile con i diritti degli al-
tri (Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8808). Addirittura
la modif‌ica operata dal Condominio deve ritenersi legit-
tima anche quando sia prevedibile che altri partecipanti
alla comunione non faranno un pari uso del bene comune
(Cass. n. 14107/2012). Tale stato di fatto non è stato di
impedimento all’X di servirsi, a sua volta, del fondo per
attività parallele, non avendo provato alcun impedimento
in tal senso.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla presun-
ta decisione ultrapetita, rientrando nella potestas indi-
candi del Tribunale il potere di qualif‌icare giuridicamente
l’azione proposta e di procedere ad un’autonoma ricerca
delle norme su cui fondare la decisione, potendo rende-
re la pronuncia in base ad una ricostruzione dei fatti di
causa, alla stregua delle risultanze istruttorie, autonoma
rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base
all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella
invocata dall’istante (Cass. n. 16809/2008). Il giudice di
merito, infatti, può interpretare il titolo negoziale su cui
si fonda la controversia, applicando una norma di legge
diversa da quella invocata dall’istante, avendo egli il po-
tere-dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica
gli atti e i fatti che formano oggetto della lite, purché lasci
inalterati il petitum e la causa petendi, senza attribuire
una bene diverso da quello domandato e senza introdur-
re nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. n.
4318/2002).
L’appellante lamenta, inf‌ine, l’integrale condanna alle
spese che reputa ingiusta, in considerazione del parziale
accoglimento della domanda.
L’esame del motivo è superf‌luo, stante l’accoglimento
del motivo principale che determina la condanna dell’ap-
pellante al pagamento delle spese del doppio grado di giu-
dizio.
In accoglimento, pertanto, dell’appello va riformata
la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna il
Condominio Y a ripristinare lo stato dei luoghi ovvero le
aree a verde, laddove sono stati realizzati il campo di cal-
cetto e di beach volley, nonché nella parte il cui condanna
il suddetto Condominio alle spese processuali.
Per il principio della soccombenza, deve pronunciarsi
la condanna dell’appellato X alla rifusione, a favore del
Condominio appellante, delle spese del doppio grado di
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.400,00, ol-
tre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e
dell’IVA. (Omissis)
CORTE DI APPELLO CIVILE DI BRESCIA
SEZ. I, 14 GENNAIO 2016, N. 34
PRES. PIANTA – EST. PIANTA – RIC. SOC. X C. Y
Somministrazione (Contratto di) y Risoluzione
per inadempimento y Gas metano y Utente f‌inale
moroso y Passaggio in default da parte della società
venditrice y Cessazione amministrativa dell’utenza
y Società distributrice e proprietaria del contatore
y Disalimentazione del punto di riconsegna y Diritto
y Sussiste.
. In tema di contratto di somministrazione del gas
metano, una volta che la società venditrice abbia for-
malmente comunicato all’utente f‌inale moroso il c.d.
passaggio in default del punto di riconsegna (con con-
seguente cessazione amministrativa dell’utenza), la
(diversa) società gestore del servizio di distribuzione e
proprietaria del contatore ha – in forza del combinato
disposto degli artt. 13 e 17 TIMG e art. 40 TIVG dell’Au-
torità Garante per l’Energia ed il Gas – il diritto di pro-
cedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di
gas metano sito presso l’abitazione dell’utente moroso,

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