Corte Di Appello Civile Di Palermo Sez. II, 15 Febbraio 2017, N. 262

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2017
MERITO
1.007.390; per l’anno 1998 lire 1.478.577; per l’anno 1999
lire 20 (in quanto nel 1999 si rileva che nessuna particella
dell’elenco sia stata assoggettata a contribuzione e come
tutti gli immobili siano stati classif‌icati esenti o sospesi),
per un totale di lire 2.485.987, che sono in euro 1.283.90.
Gli importi dei contributi relativi alle particelle catastali
riguardanti strade, argini stradali, marciapiedi, parcheggi o
aree verdi a servizio della viabilità e richiesti dal Consorzio,
elencati sub c), sono stati i seguenti: per l’anno 1997, lire
5.436.947; per l’anno 1998 lire 3.801.233; per l’anno 1999 lire
0 (in quanto nel 1999 si rileva che nessuna particella dell’e-
lenco sia stata assoggettata a contribuzione e come tutti gli
immobili siano stati classif‌icati esenti o sospesi) per un to-
tale di lire 9.238.180, che sono in euro 4.771,12.
I contributi versati e non dovuti sono in totale euro
28.648,58.
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese ancor-
ché parzialmente accolto il gravame, ritiene il Collegio
sussistano giusti motivi per adottare una pronuncia di
compensazione integrale fra le parti delle spese di en-
trambi i gradi di giudizio tenuto conto della complessità
delle questioni trattate e della diff‌icoltà di valutazione
della controversia materia. (Omissis)
CORTE DI APPELLO CIVILE DI PALERMO
SEZ. II, 15 FEBBRAIO 2017, N. 262
PRES. PICONE – EST. PINO – RIC. X C. CONDOMINIO Y
Parti comuni dell’edif‌icio y Destinazione y Deli-
bera assembleare che destini aree comuni allo svol-
gimento di attività sportive per i condomini y Modi-
f‌icazione dei luoghi y Assenza di opere in muratura
o stabili y Violazione dell’art. 1102 c.c. y Esclusione
y Pari uso de condomini per attività parallele y Im-
pedimento y Esclusione y Legittimità della delibera y
Fattispecie di collocazione di due porte da calcetto
e di rete da beach volley.
. E’ legittima la delibera con cui l’assemblea decida
di adibire due aree comuni – prive di specif‌ica de-
stinazione - allo svolgimento di attività sportive per
i condòmini (beach volley e calcetto), senza che ciò
comporti alcuna modif‌icazione dei luoghi mediante la
costruzione di opere in muratura, o comunque stabili,
o una alterazione dello stato vegetativo del fondo, ma
solo la collocazione, amovibile in qualsiasi momento, di
due porte da calcio e di una rete, tali da consentire solo
un uso temporaneo e non prolungato nel tempo. Tale
utilizzo, infatti, non impedisce ai condòmini di fare
pari uso del fondo per attività parallele. (c.c., art. 1102;
c.c., art. 1117; c.c., art. 1120) (1)
(1) Nel senso che la regolamentazione dell’uso della cosa comune,
in assenza dell’unanimità, deve seguire il principio della parità di
godimento tra tutti i condòmini stabilito dall’art. 1102 c.c., il quale
impedisce che, sulla base del criterio del valore delle singole quote,
possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene,
dal punto di vista qualitativo, diverso dagli altri, v. la citata Cass. civ.
7 dicembre 2006, n. 26226, in questa Rivista 2007, 148. Cass. civ. 7
giugno 2011, n. 12310, in Arch. giur. circ. n. 11/2011 ha poi precisato
che il disposto dell’art. 1102 c.c. (secondo cui ciascun comproprieta-
rio ha diritto di trarre dal bene comune un’utilità più intensa o anche
semplicemente diversa da quella ricavata eventualmente in concreto
dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destina-
zione o compromesso il diritto al pari uso) presuppone che l’utilità,
che il condomino intenda ricavare dall’uso della parte comune, non
sia in contrasto con la specif‌ica destinazione della medesima. Sulla
circostanza che la nozione di pari uso della cosa comune cui fa ri-
ferimento l’art. 1102 c.c. non vada intesa nel senso di uso identico
e contemporaneo, con la conseguenza che - qualora sia prevedibile
che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso
della cosa comune - la modif‌ica apportata alla stessa dal condòmino
deve ritenersi legittima, Cass. civ. 30 maggio 2003, n. 8808, in questa
Rivista 2003, 848.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notif‌icata il 29 luglio 2008, X impugnava
la delibera emessa in data 11 maggio 2008 dall’assemblea
del Condominio Y chiedendone la dichiarazione di nullità/
annullabilità sul presupposto della irregolare costituzione,
in mancanza dell’indicazione a verbale dei millesimi di pro-
prietà dei singoli condomini che vi avevano presenziato,
nonché per mancata indicazione nell’ordine del giorno della
parte in cui erano state individuate le due aree conf‌inanti
con il campetto polivalente e con (omissis), quali spazi da
utilizzare rispettivamente (omissis) per le partite di calcet-
to; chiedeva, altresì, il ripristino dello stato dei luoghi.
Si costituiva in giudizio il Condominio Y, il quale, con-
testando la fondatezza delle domande, ne chiedeva l’inte-
grale rigetto.
Istruita con produzione documentale e prova per testi,
la causa era decisa con sentenza del Tribunale di Termini
Imerese Sezione distaccata di Cefalù, del 19 luglio 2011
che, in parziale accoglimento delle domande di parte at-
trice, rigettando la domanda f‌inalizzata alla declaratoria
di nullità e/o annullabilità della delibera condominiale
impugnata, condannava il Condominio convenuto al ripri-
stino dello stato dei luoghi, oltre al pagamento delle spese
di giudizio.
Il soccombente Condominio ha interposto appello, con
atto notif‌icato il 20 luglio 2011.
X si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del
gravame.
All’udienza del 30 settembre 2016 la causa è stata posta
in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt.
352 e 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per questione di pregiudizialità logico-giuridica, va
esaminata, con precedenza sulla prima doglianza, il se-
condo motivo di appello, col quale si denunzia che il
giudice di prime cure abbia condannato l’odierno appel-
lante al ripristino dello stato dei luoghi, qualif‌icando la
fattispecie relativa alle innovazioni e modif‌icazioni di aree
condominiali erratamente regolata dall’art. 1120 c.c.; a tal
f‌ine sostiene che la delibera impugnata non abbia mutato
alcuna destinazione d’uso delle aree de quibus, mai desti-
nate a verde, consistendo tale presunta innovazione, nella
collocazione, nell’area di oggetti facilmente rimovibili e,

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