Corte Di Appello Civile Di Bologna Sez. I, 13 Luglio 2017, N. 1662
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Arch. loc. cond. e imm. 5/2017
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI BOLOGNA
SEZ. I, 13 LUGLIO 2017, N. 1662
PRES. CASARI – EST. TARUFFI – RIC. CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (AVV.
DE FINA) C. COMUNE DI PIACENZA (AVV. VEZZULLI)
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonifica y Presupposti y Inter-
venti di manutenzione del Consorzio y Onere della
prova y Gravante sul Consorzio y Presenza di opere
di bonifica di competenza privata y Irrilevanza.
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in
favore dei consorzi di bonifica y Presupposti y Be-
neficio fondiario y Beneficio di carattere generico y
Beni immobili strumentali alla bonifica, costituenti
opere pubbliche di interesse generale non a servi-
zio di un fondo determinato y Imposizione contribu-
tiva y Esclusione.
. In presenza di rivi che svolgono funzione promiscua
di irrigazione e di drenaggio, un Consorzio di bonifica
deve comunque fornire la prova degli eseguiti interven-
ti di manutenzione, onere che grava sul Consorzio e sul
quale poggia la pretesa contributiva anche in presenza
di opere di bonifica di competenza privata e che non
costituisce un’inversione dell’onere della prova, ma
presupposto indefettibile della legittimità impositiva
dell’Ente. (c.c., art. 860; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215,
art. 10) (1)
. I beni immobili strumentali alla bonifica stessa costi-
tuenti opere pubbliche di interesse generale non a ser-
vizio di un fondo determinato non possono trarre alcun
beneficio diretto dalle opere di bonifica configurandosi
piuttosto un beneficio di carattere generico, in quan-
to diffuso in modo indeterminato tra tutti coloro che a
qualsiasi titolo hanno beni o interessi, anche occasio-
nali, nella zone. È dunque un beneficio che consegue
per effetto della più sicura transitabilità delle strade e
del buon assetto del territorio, di cui tutti possono go-
dere “uti cives”, non costituendo quel tipo di opere, per
la loro qualità e dislocazione, un maggior valore speci-
fico dei fondi in discussione e quindi non rientrano tra
i beni soggetti alla pretesa impositiva consortile. (c.c.,
art. 860; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10) (2)
(1) Corretto principio affermato, che risulti, per la prima volta e che
si condivide.
(2) Principio consolidato e da condividersi, applicato – che risulti –
a fattispecie nuova.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tra il 1997 ed il 1999 il Comune di Piacenza riceveva da
parte del Consorzio di Bonifica Bacini Tidone – Trebbia la
notifica di cartelle esattoriali aventi ad oggetto i contributi
di bonifica relativi a numerosissimi immobili di proprietà
comunale, in parte concentrati nella città di Piacenza e
in parte sparsi per il territorio circostante, posizionati co-
munque all’interno del comprensorio di competenza del
suddetto Consorzio.
Il Comune di Piacenza, pur provvedendo con mandati di
pagamento ad onorare le cartelle al medesimo notificate,
instaurava nei confronti del Consorzio di Bonifica Bacini
Tidone – Trebbia dinanzi al Tribunale di Piacenza quattro
distinti giudizi (R.G. n. 2001/1997, R.G. n. 672/1998, R.G. n.
94/1999, R.G. n. 251/2000), aventi ciascuno ad oggetto l’ac-
certamento che gli immobili indicati nelle cartelle esatto-
riali non fossero soggetti a contribuzione e, per l’effetto, la
condanna del Consorzio convenuto alla restituzione delle
somme versate in quanto non dovute.
Il Comune di Piacenza fondava le proprie domande
sull’assunto che gli immobili di sua proprietà non traesse-
ro dalle opere di bonifica alcun “beneficio diretto e speci-
fico”, invocando a tal proposito la sentenza n. 8960 del 23
maggio 1996 della Cassazione Sez. Unite, secondo la quale
“il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla
pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio....
perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al
bene specifico di cui si tratta”.
Il Comune di Piacenza evidenziava, altresì, l’esistenza
di una interconnessione tra le opere di bonifica e il si-
stema fognario comunale, tanto che le opere di bonifica
fungevano da recapito delle acque fognarie.
Si costituiva nei sopradetti giudizi il Consorzio di Bo-
nifica dei Bacini Tidone – Trebbia contestando integral-
mente le domande attoree e nel giudizio R.G. n. 514/2000
chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa
della Regione Emilia Romagna, che si costituiva aderendo
alle domande del convenuto.
I giudizi venivano riuniti al primo introdotto R.G. n.
2001/1997 e con la memoria istruttoria del primo termi-
ne, ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il Comune di Piacenza
precisava nell’importo di euro 225.832,64, la somma di cui
chiedeva la restituzione al Consorzio. Il Comune reiterava
inoltre la contestazione dell’imposizione contributiva con
riferimento ad una serie di immobili non più per man-
canza di beneficio ma affermando, in relazione ad alcuni,
di aver cessato di esserne proprietario, assumendo per
altri il non assoggettamento ad imposizione stante la na-
tura dei medesimi (edifici di culto, area cimiteriali ecc.,
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