Corte Di Appello Civile Di Roma Sez. III, 13 Ottobre 2016, N. 6075

Pagine469-471
469
giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
Con riferimento al reato di minaccia contestato al capo
B dell’imputazione, si rileva, in primo luogo, che le due
versioni dei fatti provenienti dal querelante appaiono tra
loro contraddittorie. Infatti è quantomeno insolito, se non
sospetto, che proprio la frase a contenuto minaccioso, oltre
a non essere stata percepita da nessun altro, sia stata rife-
rita non nell’immediatezza, quando con assoluta precisione
B. ha riferito le parole ingiuriose proferite al suo indirizzo,
bensì solo in un secondo momento, nella denuncia presen-
tata il giorno 21 febbraio 2013. Il ritardo nello specif‌icare la
frase a contenuto minaccioso conduce ad una valutazione
di non credibilità di B. e delle sue accuse. Egli ha eviden-
temente tentato di rafforzare ed aggravare l’accusa, che
tuttavia non risulta neppure supportata da alcun riscontro.
Sotto un altro aspetto, non vi è traccia, agli atti, di al-
cun intervento effettuato quella sera da parte delle forze
dell’ordine, né è presente alcuna relazione di servizio degli
agenti di Polizia di Stato che secondo la persona offesa
sarebbero intervenuti. Pare evidente che, se i poliziotti
avessero assistito ad una simile vicenda, avrebbero atte-
stato quanto accaduto e l’eventuale relazione di servizio
sarebbe stata allegata alla querela di B..
Quanto, inf‌ine, al reato di cui all’art. 594 c.p. contesta-
to al capo B dell’imputazione, l’intervento del D.L.vo n. 7
del 2016, che ha operato la depenalizzazione, tra altri re-
ati, anche di quello di ingiurie, impone una pronuncia di
assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge
come reato. (Omissis)
CORTE DI APPELLO CIVILE DI ROMA
SEZ. III, 13 OTTOBRE 2016, N. 6075
PRES. MIRRA – EST. RUTA – RIC. D.F. C. C.A.
Divisione y Divisione ereditaria y Retratto succes-
sorio y Quota indivisa costituita da unico cespite
ereditario y Alienazione ad un estraneo y Presunzio-
ne di alienazione della propria quota y Sussistenza y
Prova contraria y Contenuto y Quota degli immobili
acquistati in comunione.
Azioni giudiziarie y Legittimazione dell’ammini-
stratore y Attiva y Domanda diretta ad accertare le
modalità di esercizio di diritto di servitù spettante
ai condomini y Riconducibilità alle attribuzioni ex
artt. 1130 e 1131 c.c. y Insussistenza.
. Se un erede aliena ad un estraneo la quota indivisa
dell’unico cespite ereditario, si presume l’alienazione
della sua corrispondente quota, intesa come porzione
ideale dell’”universum ius defuncti”, e perciò il coere-
de può esercitare il retratto successorio (art. 732 c.c.),
salvo che il retrattato dimostri, in base ad elementi
concreti della fattispecie ed instrinseci al contratto
(volontà delle parti, scopo perseguito, consistenza del
patrimonio ereditario e raffronto con l’entità dei beni
venduti), con esclusione del comportamento del retra-
ente, estraneo al contratto medesimo, che, invece, la
vendita ha ad oggetto un bene a sé stante. (c.c., art.
732; c.c., art. 1362; c.c., art. 2697; c.c., art. 2727) (1)
. Va dichiarato il difetto di titolarità attiva nel rappor-
to dedotto in giudizio dell’amministratore che agisca
nelle vesti di legale rappresentante del condominio al
f‌ine di vedersi accertate le modalità di esercizio del di-
ritto di servitù spettante ai singoli condòmini, atteso
che la relativa azione non rientra tra i compiti spet-
tanti all’amministratore ai sensi degli artt. 1130 e 1131
c.c. (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131) (2)
(1) Con la pronuncia in epigrafe la Corte ha inteso dare continuità
all’orientamento giurisprudenziale di legittimità espresso da Cass.
civ. 28 ottobre 2010, n. 22086 e, prima ancora, Cass. civ. 7 dicembre
1999, n. 13704, entrambe in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna.
(2) Analogamente, nel senso che in assenza di un mandato speciale
rilasciato da ciascun condòmino, la proposizione - da parte dell’am-
ministratore condominiale - di domanda diretta alla declaratoria di
esistenza di una servitù di passaggio su fondo limitrofo introduce
una controversia concernente l’estensione del diritto di ciascun con-
dòmino in dipendenza dei rispettivi acquisti che esula dalle attribu-
zioni conferite all’amministratore dall’art. 1130 c.c. e dalla sfera di
rappresentanza attribuitagli dall’art. 1131 c.c., v. Cass. civ. 5 giugno
2014, n. 12678, in questa Rivista 2014, 546.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato in data 26 giugno 2008
Di.Fr. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma,
Co.An., per esercizio della prelazione ereditaria sulla quo-
ta degli immobili acquistati in comunione dai genitori
che, divenuta compendio ereditario alla morte della ma-
dre contitolare dei beni Di.El., era stata ceduta dal padre
Ig.Di. alla Co., coniuge in seconde nozze.
In data 26 settembre 1972, erano stati acquistati dai
genitori Di.Ig. e Di.El., per 2/4 ciascuno, immobile sito in
Rizzoli (AQ), via (…) con atto per notaio Gi.Fa. dell’Aquila
(rep. n. 106829) e, in data 26 maggio 1982, sempre nella mi-
sura di 2/4 ciascuno, l’immobile sito in Roma, via (…), non-
ché 1/24 dell’appartamento adibito ad abitazione del portie-
re, sito al piano 2, con atto per notaio Vi.Ro. (rep. 205928).
Deceduta in data 15 luglio 1993 la madre Di.El., l’attore
Di.Fr. e il padre Di.Ig., successori ex lege, ereditavano in
comunione la quota di 2/4 già della madre nella misura di
1/4 ciascuno degli immobili sopra citati (il padre diven-
tando titolare di 3/4).
In data 5 febbraio 2001, con atto per notaio Co.Fi. (rep.
n. 33316), cedeva la nuda proprietà dei Va Indivisi dei su
indicati immobili, a Co.An., al prezzo complessivo di euro
29.618,80 (= Lire 57.350.000), riservandosi sui medesimi
beni l’usufrutto vita natural durante.
Assumeva Di.Fr. che, con tale cessione il padre Ig., nel
disporre della nuda proprietà degli immobili pro quota ap-
partenenti all’asse ereditario della madre, si era spoglia-
to della propria quota ereditaria in successione a Di.El.,
senza mai notif‌icargli alcuna proposta di cessione, con ciò
violando il diritto di prelazione ex art. 732 c.c. a lui spet-
tante quale coerede.
L’attore concludeva chiedendo che fosse accertata la
legittimità dell’esercizio della prelazione contestualmente

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT