Corte Di Appello Civile Di Bologna Sez. I, 20 Aprile 2015, N. 761

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016
ne difensiva assunta in altri giudizi. Ma ancor più convin-
centemente in ordine al mancato invio della disdetta del
2 aprile 2010 depongono gli atti difensivi con il ministero
dell’Avv. (Omissis) ovvero l’atto del 14 dicembre 2011 (cfr.
in atti) con cui si dichiarava: “Nella specie, il rapporto è
venuto def‌initivamente a scadere in data 1° maggio 2011;
invero, il contratto avente decorrenza dal 1° maggio 1999
si è rinnovato di un primo sessennio al 1° maggio 2005
e poi al maggio 2011. Per detta data è stata manifestata
la volontà di non rinnovare il rapporto e ciò sia con atto
stragiudiziale notif‌icato il 14 giugno 2006 sia con atto di
sfratto per morosità notif‌icato il 7 febbraio 2008”.
Degli stessi identici termini era l’impostazione difen-
siva del locatore, sempre con il ministero di (Omissis)
nell’ambito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi
ex art. 617 c.p.c. con la comparsa di costituzione del 15
dicembre 2011 (cfr. in atti).
Vieppiù tali impostazioni difensive riguardanti la sca-
denza contrattuale sono tutte incentrate sulla dimostra-
zione della manifestazione di volontà di non rinnovare il
contratto alla sua naturale scadenza con atti diversi da
quello del 2 aprile 2010 che, in quanto integrante una vera
e propria disdetta, era l’unica comunicazione valida a cui
avrebbe dovuto fare riferimento il locatore ai f‌ini dell’invo-
cata risoluzione contrattuale rispetto agli altri atti aventi
verosimilmente altro contenuto. A nulla rileva, poi, la pro-
duzione in giudizio alle udienze del 15 e del 16 dicembre
2011 della disdetta del 2 aprile 2010 rispetto ai precedenti
atti del 14 e del 15 dicembre 2011, ma, soprattutto a tutta
la precedente impostazione difensiva in tutto il conten-
zioso insorto tra le parti ed incentrato sempre sulla stessa
linea (natura non rinnovabile del contratto di locazione
e, in ogni caso, mancata rinnovazione per effetto dell’atto
stragiudiziale e dello sfratto per morosità).
Ebbene, la circostanza che negli atti difensivi dello
stesso locatore riferibili ad altri giudizi vertenti sul mede-
simo rapporto di locazione l’impostazione difensiva della
parte, sia personalmente che a mezzo di difensore, che,
pur individuando la scadenza contrattuale del 30 apri-
le 2011 in ragione dell’atto stragiudiziale notif‌icato il 14
giugno 2006 o dell’atto di sfratto per morosità notif‌icato
il 7 febbraio 2008 non fa alcun accenno alla disdetta de
qua pur antecedente prova inequivocabilmente il manca-
to invio in data 8 aprile 2010 della disdetta, unitamente
al rilievo che sia la distinta di spedizione che di ricevuta
della raccomandata reca quale destinatario la persona f‌i-
sica (Omissis) in quanto tale e non nella qualità di legale
rappresentante della società conduttrice cui senz’altro
avrebbe dovuto inviarsi la disdetta al f‌ine di ottenere il
mancato rinnovo contrattuale soprattutto tenuto conto
dell’esasperato rapporto giudiziario intercorso tra le parti.
Peraltro, anche da un punto di vista logico non avrebbe
avuto alcun interesse il locatore, munito di un titolo che
già dichiarava risolto il contratto di locazione per inadem-
pimento, di ottenerne un altro, almeno prima che detta
sentenza venisse annullata inf‌ine, va evidenziato che il
carteggio intercorso tra le parti proprio in merito al ritiro
ed alla restituzione dei propri beni da parte della società
conduttrice, additato dall’appellato quale argomento di
contraddittorietà della dichiarazione di irrilevanza della
missiva effettivamente ricevuta il 10 aprile 2010, giusti-
f‌ica l’invio in tale periodo di tempo di una lettera di con-
tenuto diverso da quello di una disdetta; peraltro, alcuna
contraddittorietà si rinviene nella dichiarata scarsa im-
portanza della lettera effettivamente ricevuta rispetto a
problematiche ben più importanti che, a quell’epoca, in-
teressavano le parti e consistenti nel rientro della società
conduttrice nella disponibilità dell’immobile a seguito
dell’annullamento della sentenza che aveva dichiarato la
risoluzione del contratto di locazione, rientro fortemente
ostacolato dal locatore.
Peraltro, l’impostazione difensiva della società con-
duttrice f‌in dalla prima esibizione della predetta disdetta
all’udienza del 15 dicembre 2011 fu improntata sulla nega-
zione della relativa ricezione per aver ricevuto un invito al
ritiro di suppellettili, sia pure senza precisare la mancanza
di disponibilità di detta diversa missiva che sarà stata, ve-
rosimilmente, verif‌icata dopo una ricerca della stessa.
Conseguentemente va accolto l’appello con integrale
riforma della sentenza impugnata in luogo della quale va,
quindi, rigettata la domanda di risoluzione contrattua-
le del rapporto di locazione in oggetto per scadenza del
termine per mancato invio di una regolare disdetta non
essendone stata fornita la relativa prova. Tenuto conto
dell’esito della controversia non favorevole alla parte ap-
pellata, le spese di lite del doppio grado seguono la sua
soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con
riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto
conto della natura dell’affare, delle questioni trattate e
dell’opera prestata, con attribuzione in favore del procu-
ratore dichiaratosene anticipatario. (Omissis)
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CORTE DI APPELLO CIVILE DI BOLOGNA
SEZ. I, 20 APRILE 2015, N. 761
PRES. DE MEO – EST. CASARI – RIC. CONSORZIO BONIFICA DI PIACENZA (AVV.TI
NASCETTI E MALAGUTI) C. FERRARI (AVV.TI MANFREDI E BALLI)
Consorzi y Di bonif‌ica y Contributi consortili y Pre-
supposto dell’obbligazione y Benef‌icio/vantaggio,
diretto e specif‌ico, alla proprietà immobiliare y Ine-
sistenza.
. Non sussiste l’obbligo contributivo a favore dei con-
sorzi di bonif‌ica qualora sia inesistente il presupposto
dell’obbligazione stessa, costituito dalla derivazione
causale, dalla bonif‌ica, di benef‌icio/vantaggio diretto
e specif‌ico, alla proprietà immobiliare, pur inclusa nel
perimetro del comprensorio di bonif‌ica. (c.c., art. 860;
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10; r.d. 13 febbraio
1933, n. 215, art. 11) (1)

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