Corte Di Appello Civile Di Firenze 26 Marzo 2015, N. 526

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Arch. loc. cond. e imm. 1/2016
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI FIRENZE
26 MARZO 2015, N. 526
PRES. ED EST. BARBARISI – RIC. FONTANELLI (AVV. DELLA BIANCHINA) C.
PICCIONE G. ED ALTRI (AVV.TI PUCCI E FRANCIONI)
Contratto di locazione y Nullità y Diritto del con-
duttore a ripetere i canoni pagati ai sensi dell’art.
2033 c.c. y Sussiste y Diritto del locatore alla inden-
nità di occupazione dell’immobile ai sensi dell’art.
2041 c.c. y Sussiste y Compensabilità giudiziale dei
rispettivi crediti e debiti y Sussiste y Necessità di
domanda specif‌ica del locatore in proposito y Sus-
siste.
. Nel caso di dichiarazione di nullità di un contratto di
locazione di immobile abitativo, il locatore ha diritto
alla immediata restituzione di tale immobile che è de-
tenuto dal conduttore senza alcun titolo, mentre que-
sto ultimo ha diritto, ai sensi dell’articolo 2033 c.c., alla
ripetizione dei canoni, il cui trattenimento da parte del
locatore non avrebbe alcuna causa legittima. Tuttavia
il locatore ha diritto, ai sensi dell’articolo 2041 c.c., ad
una indennità correlata alla occupazione dell’immobi-
le, i cui parametri di riferimento sono rappresentati
dall’arricchimento del conduttore e dal correlativo im-
poverimento del locatore per la perdita, durante l’oc-
cupazione, del valore locativo dell’immobile. I canoni
pattuiti con il contratto nullo possono costituire un uti-
le riferimento per la determinazione della indennità,
ed il debito del locatore può trovare compensazione in
sede giudiziale, con il suo credito, ma alla condizione
che questo sia stato oggetto di specif‌ica domanda. (c.c.,
art. 2033; c.c., art. 2041)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente ex adverso notif‌i-
cato, Fontanelli Stefano conveniva in giudizio, innanzi
questa Corte di Appello, Piccione Gaspare, Randazzo Mar-
gherita, Piccione Antonino e Piccione Francesco, propo-
nendo gravame avverso la sentenza n. 116/13 emessa dal
Tribunale di Empoli in data 21 marzo/6 giugno 2013 che, in
accoglimento del ricorso avanzato dal Fontanelli Stefano,
dichiarava la nullità del contratto di locazione ad uso abi-
tativo inter partes concluso in forma verbale in relazione
all’immobile del ricorrente (sito in Comune di Montaione,
in via Mura, n. 26) condannando il Fontanelli alla resti-
tuzione in favore di Piccione Gaspare dei canoni mensili
di locazione percepiti e i resistenti Randazzo Margherita,
Piccione Antonino e Piccione Francesco al rilascio imme-
diato dell’immobile per cui è giudizio, condannando altre-
sì parte resistente alla spese processuali del grado.
Il primo giudice aveva per vero ritenuto che il contratto
di locazione dovesse ritenersi nullo per essere stato con-
cluso (per necessità transitorie, originariamente tra Fon-
tanelli e Piccione Gaspare, sino al settembre 2009, e poi
proseguito con i genitori e il fratello di quest’ultimo) privo
della forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4 L. 431/98,
giusta l’esigenza di certezza e trasparenza del rapporto sia
tra le parti che con il f‌isco. Da ciò ne conseguiva l’obbligo
del locatore di restituire i canoni percepiti e per il condut-
tore di rilasciare l’immobile. La domanda riconvenzionale
di riconduzione del rapporto, ex art. 13 comma quinto L.
431/98, avanzata da parte resistente, doveva ritenersi in-
vece infondata non essendo stata provata la pretesa del lo-
catore di aver imposto l’accordo verbale. Parte appellante
ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, si aff‌idava
ai seguenti motivi di gravame:
a) il giudice di primo grado lo aveva erroneamente
condannato alla restituzione dei canoni percepiti non
considerando il principio secondo il quale la nullità del
contratto comporta per ciascuna delle parti il diritto di
ripetere la prestazione effettuata, principio che trova tut-
tavia un limite nel caso, come nella fattispecie, per essere
la prestazione del godimento dell’immobile già avvenuto
e, per tanto, per sua natura irripetibile; sicché, in questo
caso, l’altra parte ha diritto di ritenere la controprestazio-
ne onde evitare un inammissibile arricchimento;
b) il Tribunale aveva altresì erroneamente ritenuto
di negare la domanda volta a ottenere il pagamento dei
canoni di locazione non corrisposti dai Piccione dal set-
tembre 2009 anche a titolo di indennità di occupazione
(e ammontanti ad € 2.450,00) creando infatti anche tale
statuizione un ingiustif‌icato arricchimento di controparte.
Veniva pertanto richiesta la parziale riforma della sen-
tenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in
epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, Piccione Gaspare, Randaz-
zo Margherita, Piccione Antonino e Piccione Francesco,
nel costituirsi in giudizio, preliminarmente eccepivano l’i-
nammissibilità dell’appello per mancato ottemperamento
delle condizioni di cui all’art. 342 comma primo nn. 1 e
2 cod. proc. civ. difettando nell’esposizione, l’indicazione
delle parti del provvedimento che si intende appellare e,
soprattutto, delle modif‌iche che vengono richieste alla ri-
costruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado
difettando altresì l’indicazione delle circostanze da cui
deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai f‌ini
della decisione. Nel merito contestavano, perché infon-

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