Corte di Appello Civile di Milano sez. IV, 18 maggio 2018, n. 2477

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giur
2/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
quanto si dirà nel prosieguo) e quello in cui ha avuto luogo
quello provocato dal V.. Le attività a cui fa riferimento la di-
fesa, invero, necessariamente presupponevano l’intervento
in loco del personale (e si consideri che la pattuglia della
Polizia Stradale, inviata sul posto “verso le ore 00,55” vi era
giunta “alle ore 01,05”: cfr. informativa già citata, pag. 2),
oltre che la materiale predisposizione da parte dello stesso,
in un tratto considerevole di sede stradale, degli strumenti
in questione (f‌iaccole ecc.).
Quanto al lasso di tempo intercorso tra il momento in
cui si è verif‌icato il “primo” incidente (ore 00,28; v. relazio-
ne del c.t. del P.M. pag. 18) e quello in cui il personale di
“Società Autostrade” ne ha avuto notizia, in mancanza di
risultanze circa comunicazioni dirette (a mezzo telefono o
altro) può ricordarsi anche che in quel tratto autostrada-
le le telecamere erano situate in un punto posto oltre (e
a ragguardevole distanza) da quello in cui si è verif‌icato
quel sinistro, per cui (come viene evidenziato nella pre-
detta relazione a pag. 29) “Dette telecamere sono state…
utili per gli operatori Soc. Autostrade per comprendere, in
modo indiretto, che si era verif‌icata una occlusione stra-
dale, non vedendo transitare veicoli per un certo lasso di
tempo o comunque con traff‌ico improvvisamente rarefat-
to”, laddove una tale modalità di acquisizione della notizia
del sinistro necessariamente richiedeva un certo lasso di
tempo (ovvero quello necessario per avvedersi che la rare-
fazione del traff‌ico non era “f‌isiologica”).
Inoltre, fermo restando quanto si è f‌in qui osservato,
neppure sembra potersi ritenere probabile che un sogget-
to il quale non era stato indotto a ridurre adeguatamente
la velocità dagli avvisi comparsi sui pannelli stradali lam-
peggianti che vi erano sul tratto di strada precedentemen-
te percorso e che non si era avveduto per tempo di ciò che
tutti gli altri conducenti di veicoli giunti in loco prima di
lui avevano notato (ovvero la colonna di mezzi fermi con i
“blinker” in funzione) avrebbe posto maggiore attenzione
ad altre eventuali segnalazioni del genere di quelle indi-
cate dalla difesa e si sarebbe comportato di conseguenza.
Vero è che nella parte f‌inale della relazione del c.t. del
P.M. viene menzionato il fatto che non risulta fossero state
predisposte le misure in questione, ma circa la rilevanza
causale di ciò non a caso viene utilizzato il condizionale
(“potrebbe avere rilievo…”), trattandosi evidentemente
di una segnalazione scrupolosa ma (per le ragioni f‌in qui
spiegate) del tutto ininf‌luente.
Inf‌ine, la Corte non stima affatto sproporzionata la pena
base individuata dal primo Giudice (così come la durata
della sanzione accessoria applicata), tenuto conto della
gravità del reato, nelle sue componenti oggettive e sogget-
tive, quale f‌in qui evidenziata, ed appare condivisibile an-
che la decisione del G.U.P. di apportare la riduzione ex art.
62 bis c.p. in misura inferiore a quella massima consentita.
Al riguardo (a parte le cinque infrazioni ricordate dal pri-
mo Giudice e che pure non appaiono trascurabili, seppure
“collocate” in un ampio lasso di tempo) vanno richiamate
le osservazioni sopra specif‌icamente svolte con riferimen-
to alle ragioni che hanno condotto alla concessione della
predetta diminuente. Sia consentita, inoltre, seppure per
mera completezza, un’ultima considerazione con riguardo
alla (ricordata dalla difesa) lettera di scuse che l’impu-
tato avrebbe indirizzato alle famiglie delle vittime: se
“chiedere scusa” ha ancora il signif‌icato di ammettere una
propria colpa nell’avere determinato un danno ad altri o,
comunque, un qualcosa di negativo, non può non eviden-
ziarsi come quel comportamento sia per nulla in linea con
l’avere il prevenuto escluso in questa sede (v. il principale
motivo di censura contenuto nell’atto di appello in esame)
di avere avuto una qualsiasi responsabilità colposa (in re-
altà più che macroscopica) nella causazione del sinistro
in cui hanno trovato la morte i tre giovani di cui si è detto;
contraddittorietà questa che necessariamente induce a
pensare che quella lettera sia stata dettata da ragioni solo
strumentali (ovvero f‌inalizzata proprio ad ottenere una
attenuazione in sede processuale delle conseguenze del
reato) e non il portato di una reale resipiscenza.
L’impugnata sentenza deve essere, pertanto, confer-
mata, con conseguente condanna dell’appellante al paga-
mento delle maggiori spese processuali. (Omissis)
CORTE DI APPELLO CIVILE DI MILANO
SEZ. IV, 18 MAGGIO 2018, N. 2477
EST. SODANO – RIC. AB (AVV. GABARDINI) C. CD (AVV. RONDANINI)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Sinistro stradale di
lavoratore, con qualif‌ica di giardiniere, avvenu-
to nello svolgimento delle mansioni di “moviere”
y Conseguenze y Perdita della capacità lavorativa
specif‌ica y Liquidazione del relativo danno y Deter-
minazione y Danno da perdita della contribuzione y
Sussistenza y Esclusione.
. Qualora un lavoratore, con qualif‌ica di giardiniere, nel-
lo svolgere la mansione di “moviere” venga coinvolto in
sinistro stradale, potrebbero scaturire il danno patrimo-
niale e il danno previdenziale. Compete ad esso la liqui-
dazione della prima voce se abbia perduto la capacità
lavorativa specif‌ica (nella specie di giardiniere) in appli-
cazione del principio della integralità del risarcimento,
perdita subìta e mancato guadagno (art. 1223 c.c.). Co-
desto danno va liquidato moltiplicando il reddito man-
cato per un adeguato coeff‌iciente di capitalizzazione. Si
farà riferimento alla media del reddito degli ultimi tre
anni, risultante dai CUD, moltiplicato per il coeff‌iciente
di sopravvivenza ex R.D. n. 1403/1922. Quanto al danno
previdenziale, liquidato nel primo grado in via equitati-
va, l’impossibilità di svolgere per il futuro le mansioni di
giardiniere non comporta l’assoluta incapacità di lavora-
re in altra mansione, ne consegue che, in ragione della
eventualità di possibili, ulteriori e diverse attività, non è
derivato al lavoratore il danno da perdita della contribu-
zione, danno, peraltro, considerato nella determinazio-
ne di quello patrimoniale. (c.c., art. 1223)

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