Corte di Appello Civile di Firenze sez. II, 9 novembre 2017, n. 2473

Pagine75-79
75
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2018
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI FIRENZE
SEZ. II, 9 NOVEMBRE 2017, N. 2473
PRES. RIVIELLO – EST. ZUCCARELLI – RIC. O.L. ED ALTRO (AVV. BIMBI) C. SOC.
COOP. A R.L. (OMISSIS) ED ALTRI
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Danno da perdita del rappor-
to parentale y Risarcibilità y Onere della prova y Al-
legazione e dimostrazione di un effettivo e radicale
sconvolgimento esistenziale y Presunzioni y Ammis-
sibilità y Fattispecie in tema di perdita di padre in
sinistro stradale.
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Danno da perdita del rappor-
to parentale y Risarcibilità y Liquidazione y Fatti-
specie in tema di perdita di padre in sinistro stra-
dale.
. Il danno da perdita del rapporto parentale non può
considerarsi in re ipsa, ma deve essere allegato e pro-
vato anche mediante prova presuntiva, cosicchè l’alle-
gazione della normale e pacif‌ica convivenza del nucleo
familiare comporta secondo un “canone di ragionevole
probabilità” che dalla morte del congiunto derivino in
via presuntiva sia uno stato di sofferenza interiore sia
uno sconvolgimento esistenziale tale da indurlo a scel-
te di vita diverse, gravando sulla controparte l’onere
della prova contraria. (c.c., art. 2059; c.c., art. 2697) (1)
. La liquidazione del danno da perdita del rapporto
parentale subito da un f‌iglio minorenne in conseguen-
za dellla morte del padre in un sinistro stradale deve
avvenire sulla base delle tebelle milanesi adeguate al
caso concreto e, pertanto, tenendo conto dell’età del
deceduto, della convivenza con il f‌iglio, dell’età di
quest’ultimo al momento del fatto e della circostanza
che i genitori fossero separati. (c.c., art. 1226; c.c., art.
2056; c.c., art. 2059) (2)
(1) Orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legitti-
mità. Si vedano, in particolare, Cass. civ. 13 maggio 2011, n. 10527,
in questa Rivista 2011, 1019; Cass. civ. 31 gennaio 2008, n. 2379, ivi
2008, 644; Cass. civ. 12 giugno 2006, n. 13546, ivi 2006, 1051; Cass. civ.
15 luglio 2005, n. 15022, ivi 2006, 1116.
(2) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 20 novembre 2012, n. 20292, in
questa Rivista 2013, 249 e Cass. civ. 13 maggio 2011, n. 10527, ivi 2012,
1019. Sulla distinzione tra danno da perdita del rapporto parentale,
danno biologico “iure proprio” e danno morale soggettivo, si veda,
inoltre, Cass. civ. 3 febbraio 2011, n. 2557, ivi 2011, 594 e in Danno e
resp. 2011, 829, con nota di MONTANI, La morte del danno da perdita
parentale?. In dottrina, v. FEDERICA MARIUCCI, Perdita della vita e
risarcimento del danno. I pregiudizi risarcibili, ivi 2017, 1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19 novembre 2014, ritualmen-
te notif‌icato, i Sigg. O.L. e O.A., sia in proprio che in qua-
lità di eredi legittimi della Sig.a R.L., convenivano davanti
alla Corte di appello di Firenze la Soc. Cooperativa a r.l.
(omissis), la Soc. Coop. (omissis), il Comune di (omissis),
la UnipolSai S.p.A. già Unipol Assicurazioni S.p.A. e la Uni-
polSai S.p.A. già Fondiaria - S.A.I. S.p.A. proponendo ap-
pello avverso la sentenza n. 537/2014 emessa dal Tribunale
di Lucca, depositata il 4 aprile 2014, con la quale il Tribu-
nale di Lucca condannava il Comune di (omissis), (omis-
sis) Soc. coop. r.l. e (omissis) soc. coop. r.l. al pagamento
in favore di T.G. della somma di €. 180.000 e in favore di
O.A., O.L. e R.L. della somma di €. 200.000 ciascuno, oltre,
in tutti i casi, interessi legali dalla domanda giudiziale al
saldo. Il Tribunale di Lucca condannava inoltre Unipol As-
sicurazioni S.p.A. e Fondiaria Sai S.p.A. a tenere indenni i
rispettivi assicurati dalla condanna di cui sopra, Fondiaria
Sai nei limiti dell’importo di €. 258.228,45, oltre interessi
legali dalla domanda giudiziale al saldo. Spese processuali
a carico dei convenuti e dei terzi chiamati, spese compen-
sate quanto a T.U.A.
Espose l’appellante che la sentenza impugnata era in-
giusta per i seguenti motivi:
1) insuff‌iciente ed errata valutazione da parte del
Giudice del primo grado del quantum debeatur. Gli appel-
lanti infatti lamentano che il Giudice di primo grado nella
sentenza abbia applicato, per la liquidazione del danno
non patrimoniale, valori non proporzionati tra le parti e
gli importi minimi delle tabelle del Tribunale di Milano,
senza valutare minimamente le circostanze concrete della
fattispecie in esame ed abbia anche omesso di considerare
il danno patrimoniale derivato ai genitori per la perdita
del f‌iglio;
2) errata liquidazione delle spese legali. Gli appellanti
rilevano come il Giudice di Prime Cure abbia ingiustif‌ica-
tamente ed inopinatamente ridotto la notula dei compensi
legali dovuti e chiedevano che queste venissero liquidate
come da notula depositata.
L’appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma
della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni
come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano solo l’Am-
ministrazione Comunale di (omissis) e l’Unipolsai con le
due costituzioni dei rispettivi legali nelle rispettive quali-
tà di assicuratori delle due parti in causa e contrastavano
l’impugnazione avversaria, chiedendone il rigetto.
La Cooperativa (omissis) soc.coop.arl e (omissis) soc.
coop. rimanevano contumaci.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT