Corte di appello civile di Roma sez. I, 26 settembre 2014, n. 5895

Pagine939-941
939
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2014
Merito
corte di appeLLo civiLe di roma
sez. i, 26 settembre 2014, n. 5895
pres. cecere – est. fanti – ric. tomassi (avv. monaco) c. cerci (avv.ti
recchia e caruso)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Solidarietà y Violazioni del Codice
della strada y Violazioni commesse da autista di au-
tocarro durante l’orario di lavoro y Richiesta di rim-
borso dell’importo delle relative sanzioni al datore
di lavoro y Esclusione.
. Non sussiste l’obbligo del datore di lavoro proprietario
di mezzi di trasporto di pagare le eventuali sanzioni
amministrative per violazione del Codice della strada
comminate agli autisti dei predetti mezzi, nel corso
dell’epletamento della loro attività lavorativa. Il pro-
prietario dei mezzi è soltanto obbligato in via solidale
per le violazioni commesse dai suoi dipendenti con
diritto di regresso nei confronti degli stessi. (l. 24 no-
vembre 1981, n. 689, art. 3; l. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 6; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14) (1)
(1) Si richiama, per analoga fattispecie, Cass. civ. 5 luglio 1997, n.
6055, in questa Rivista 1997, 773. In genere, sulla responsabilità soli-
dale per gli illeciti dei legali rappresentanti o dipendenti, v. Cass. civ.
12 marzo 2012, n. 3879, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
svoLgimento deL processo e motivi deLLa decisione
Considerato che con la sentenza di cui in rubrica il
Tribunale di Tivoli ha deciso la causa civile promossa da
Cerci Emiliano nei confronti di Tomassi Benedetto, volta
ad ottenere la condanna di quest’ultimo alla rifusione in
proprio favore della somma di € 4.292,97, relativa a nove
contravvenzioni comminate all’attore durante l’orario di
lavoro e nello svolgimento delle mansioni di autista svolte
per il Tomassi, allorché si trovava alla guida di automezzi di
proprietà del medesimo - somma che egli aveva pagato per
evitare conseguenze a sé pregiudizievoli, ma che doveva
ritenersi incombente all’ex datore di lavoro; che all’esito
del giudizio - istruito mediante prove orali e documentali e
nel quale il convenuto aveva eccepito la nullità dell’atto di
citazione per indeterminatezza della causa petendi, negan-
do di essere tenuto al chiesto pagamento - il Tribunale in
parziale accoglimento della domanda ha condannato il To-
massi a corrispondere al Cerci l’importo di € 1586,16, oltre
interessi dalla domanda al saldo, nonché a versare la metà
delle spese legali, compensandole per l’ulteriore metà;
che ha ritenuto a fondamento:
- delle nove contravvenzioni dedotte quale causale del
pagamento di cui era richiesto il rimborso, parte attrice
non aveva prodotto alcun verbale di accertamento;
- soltanto grazie alla solerzia del convenuto, che vice-
versa aveva depositato alcuni verbali (relativi alle viola-
zioni di cui ai nn. l, 2, 7, 8 e 9 della cartella) era stato
possibile chiarire di quali contravvenzioni si trattasse, ma
nessun elemento era stato acquisito in ordine alle con-
travvenzioni nn. 3, 4, 5 e 6;
- in relazione a queste ultime la domanda di rimborso
non poteva trovare accoglimento, non potendo si esclude-
re essersi trattato di violazioni imputabili alla condotta di
guida dell’autista;
- dalla prova testimoniale e espletata (testi D’Eramo e
Ranieri) era emerso come il Tomassi, in costanza del rap-
porto lavorativo, si fosse assunto l’onere di provvedere al pa-
gamento delle contravvenzioni comminate ai dipendenti;
- la deposizione del teste Morelli (il quale aveva dichia-
rato essere compito degli autisti, prima…di mettersi in
marcia, verif‌icare l’idoneità dei mezzi e la presenza a bordo
dei documenti di circolazione) era da ritenersi generica
ed in contrasto con le deposizioni degli altri autisti;
- gravava in ogni caso sul Tomassi l’onere di verif‌icare
lo stato dei mezzi, avuto riguardo soprattutto alla siste-
mazione del carico ed alla idoneità degli stessi (stato dei
pneumatici e dei sistemi di sicurezza);
- l’accoglimento soltanto parziale della domanda giu-
stif‌icava la parziale compensazione delle spese legali;
che avverso tale pronuncia ha proposto appello il To-
massi, chiedendo, in riforma della stessa, in via principale
dichiararsi la nullità dell’atto di citazione di primo grado
e comunque respingersi la domanda del Cerci ed in via
subordinata compensarsi integralmente le spese legali;
che il Cerci ha chiesto il rigetto dell’appello ed ha
proposto appello incidentale al f‌ine di ottenere la con-
danna della controparte al versamento dell’intera somma
ab initio richiesta e delle spese legali nella loro totalità,
eliminata la parziale compensazione;
che all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in
decisione a seguito di trattazione orale;
Osserva
L’appello principale
I motivo (nullità dell’atto di citazione ex art. 164 c.p.c.)
Deduce il Tomassi che nella sentenza il giudice non
avrebbe minimamente trattato l’eccezione di nullità dell’atto
di citazione tempestivamente sollevata all’atto de1la propria
costituzione in giudizio, eccezione che traeva fondamento
dalla mancanza dell’oggetto della domanda, in relazione ai
requisiti previsti dall’art. 163, comma 3, punti 3 e 4 c.p.c.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT