Corte di appello civile di Roma sez. IV, 7 luglio 2014, n. 4522

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Arch. loc. e cond. 5/2014
Merito
Corte di appello Civile di roma
sez. iv, 7 luglio 2014, n. 4522
pres. zezza – est. serafin – riC. di giulio ed altra (avv. Cirotti) C.
Condominio via oglio n. 9 in roma (avv. talariCo)
Innovazioni y Pregiudizio alla statica o all’estetica
dello stabile y Previsione regolamentare che im-
ponga la preventiva autorizzazione assembleare y
Rilevanza.
. La previsione contenuta in un regolamento di con-
dominio che faccia divieto ai proprietari delle singole
unità immobiliari di eseguire opere che possano inte-
ressare la stabilità o l’estetica dello stabile, se non pre-
ventivamente autorizzati dall’assemblea, va coordinata
con il disposto dell’art. 1120 c.c., nel senso che il divieto
pattizio non ha ad oggetto qualsiasi opera modif‌icatrice
ma solo quella che incida negativamente sulla stabilità
o sul decoro dello stabile, ragion per cui – una volta
escluso qualsiasi pregiudizio in danno dell’interesse
generale – viene meno l’esigenza di ottenere il bene-
stare dell’assemblea. (c.c., art. 1120) (1)
(1) La citata Cass. civ. 19 gennaio 2005, n. 1076 trovasi pubblicata in
questa Rivista 2005, 539. La presente decisione conserva la propria
eff‌icacia anche dopo la legge di riforma del condominio.
svolgimento del proCesso
Con sentenza n. 24390/09 il Tribunale di Roma, in par-
ziale accoglimento della domanda svolta dal Condominio
sito in Roma, Via Oglio 9, che aveva lamentato l’illecita
realizzazione da parte dei condomini Antonio Di Giulio
e Maria Pia Cacucciolo di una veranda a chiusura del
terrazzo dell’appartamento di loro proprietà, ha condan-
nato i convenuti a rimuovere la struttura, ripristinando
la situazione originaria; ha respinto la domanda relativa
all’occupazione da parte dei convenuti dell’ultima parte
della rampa delle scale di servizio e quella risarcitoria;
e ha posto le spese di lite, comprese quelle afferenti alla
consulenza tecnica di uff‌icio, a carico dei coniugi Di Giu-
lio.
Avverso detta sentenza, Antonio Di Giulio e Maria Pia
Cacucciolo hanno proposto appello, chiedendo che, in
riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma, in
via preliminare fosse dichiarato il difetto di legittimazione
attiva e di interesse processuale del Condominio; in subor-
dine; nel merito, che la domanda attorea fosse rigettata,
con il riconoscimento delle spese di lite del doppio grado
di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Condomi-
nio in Roma, Via Oglio 9, in persona dell’amministratore,
che ha contestato la fondatezza dell’impugnazione, di cui
ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite del
presente grado di giudizio.
La causa, istruita con produzione di documenti, è stata
trattenuta per la decisione sulla base delle conclusioni
che le parti hanno rassegnato riportandosi a quelle formu-
late nei rispettivi scritti difensivi, come sopra riportate,
all’udienza del 25 febbraio 2014, con l’assegnazione del
termine di legge per il deposito delle comparse conclusio-
nali e delle memorie di replica, ed è stata discussa decisa
nella camera di consiglio tenutasi in data 24 giugno 2014.
motivi della deCisione
Le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione
attiva e di interesse ad agire del Condominio sollevate
dalla parte appellante devono essere disattese.
Quanto alla prima, l’appellato ha depositato, in osse-
quio al provvedimento emesso dalla Corte ai sensi dell’art.
182 c.p.c., la delibera assembleare di ratif‌ica del mandato
conferito dall’ amministratore all’ Avv. Talarico per proce-
dere nei confronti dei coniugi Di Giulio e per resistere in
giudizio in sede di gravame.
In relazione alla seconda, se è vero che la veranda in
contestazione è stata realizzata interamente all’interno
della proprietà individuale, è anche vero che il pregiudi-
zio lamentato in questa sede afferisce all’incidenza della
struttura sull’estetica del fabbricato e, quindi, ad un prof‌i-
lo che si riverbera sulla conformazione esterna delle parti
comuni.
Ciò posto e passando all’esame del merito, l’appello
proposto da Antonio Di Giulio e Maria Pia Cacucciolo
avverso la sentenza n. 24390/09 emessa dal Tribunale di
Roma è fondato e merita accoglimento.
Occorre premettere che l’unico prof‌ilo in contestazione
attiene al pregiudizio estetico che la modif‌ica apportata
dagli appellati potrebbe arrecare al fabbricato, atteso che
risultano passate in giudicato, per mancata impugnazione,
le statuizioni della sentenza che hanno escluso il dedotto
pregiudizio per la stabilità del fabbricato, oltre al capo re-
lativo al rigetto della domanda afferente all’ occupazione
della rampa della scala di servizio.
Con riferimento al prof‌ilo estetico, soccorre l’insegna-
mento della Suprema Corte secondo cui “poichè l’art. 1122
c.c., nel vietare le innovazioni pregiudizievoli alle parti
comuni dell’edif‌icio, fa riferimento non soltanto al danno
materiale, inteso come modif‌icazione esterna o della in-
trinseca natura della cosa comune, ma a tutte le opere che

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