Corte d'Appello Penale di Trento 10 luglio 2018, n. 216 (ud. 29 giugno 2018)

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Rivista penale 3/2019
Merito
CORTE D’APPELLO PENALE DI TRENTO
10 LUGLIO 2018, N. 216
(UD. 29 GIUGNO 2018)
PRES. SIGILLO – EST. DI FAZIO – P.M. FONTANA (CONF.) – IMP. X
Fallimento ed altre procedure concorsuali y
Concordato fallimentare y Disciplina ex art. 233
L.F. y Condotta di "mercato di voto" y Estensione
della punibilità in capo al fallito y Individuazione y
Concordato preventivo ex art. 236 L.F. y Responsa-
bilità esclusiva del creditore y Differenze.
. Mentre l’art. 233 legge fall. delinea un reato a concor-
so necessario cd. proprio, consistendo la condotta puni-
bile nella stipula tra taluno dei creditori ed il fallito (o
chi per esso) di un vantaggio a favore del primo quale
corrispettivo del voto favorevole in sede di concordato
o di delibera del comitato dei creditori ed estendendo
quindi la punibilità al fallito, l’art. 236 legge fall., per la
procedura di concordato preventivo, delinea un reato
proprio, che può essere commesso esclusivamente dal
creditore e non dal fallito con conseguente assogget-
tabilità alla responsabilità penale dello stesso. (Mass.
marzo 1942, n. 267, art. 236)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 29 marzo 2017 il Tribunale di
Trento assolveva X dall’imputazione di cui agli artt. 56 c.p.,
233 e 236, comma 2, n. 4 L.F. perché il fatto non sussiste. Il
primo giudice osservava che all’imputato era contestato di
avere, quale amministratore unico della (omissis) e consi-
gliere della (omissis), ammessa quest’ultima a concorda-
to preventivo con provvedimento di data 15 maggio 2015,
nonché di legale rappresentante della (omissis) s.r.l., of-
ferto la stipula di un contratto di subappalto di opere di
urbanizzazione relativamente al cantiere (omissis), alla
società (omissis) s.r.l., aff‌ittuaria dell’azienda che gestiva
la società (omissis), quest’ultima creditrice chirografaria
del concordato (omissis) s.r.l., sottoponendo tale offerta
alla condizione che detta società prestasse voto favorevole
al concordato, non riuscendo tuttavia nell’intento in quan-
to la creditrice non aveva aderito alla proposta ma anzi
aveva denunciato tale comportamento al commissario giu-
diziale del concordato.
Tanto premesso, rilevava che l’art. 236, comma secondo
n. 4, L.F., nell’estendere al concordato preventivo il disposto
dell’art. 233 (fattispecie di mercato di voto), espressamente
limita la previsione ai creditori ma non anche all’imprendi-
tore non ammesso al concordato; oltre a ciò osservava che
la proposta avanzata dall’imputato era stata respinta dalla
creditrice, che anzi aveva denunciato il fatto al commissario
giudiziale, difettando di conseguenza il presupposto della
necessaria offensività ed al più potendo conf‌igurarsi un’i-
stigazione non punibile ex art. 115 c.p.. Conclusivamente,
secondo il tribunale non poteva ritenersi superato il ragio-
nevole dubbio in ordine all’integrazione della fattispecie,
così imponendosi la pronunzia assolutoria.
Ha proposto appello il procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trento chiedendo la riforma dell’im-
pugnata sentenza con condanna dell’imputato a congrua
pena.
Deduce l’appellante che nella fase delle indagini preli-
minari è stato acquisito il documento contrattuale dimo-
strativo del f‌ine illecito perseguito dall’imputato, e rileva
che il titolare della società (omissis) non accettò l’offerta,
ed anzi denunciò l’accaduto al commissario giudiziale del
concordato (omissis) che a sua volta ne riferì al giudice
delegato, in quanto indispettita dall’atteggiamento a suo
dire meramente dilatorio del (omissis); allega altresì
che, secondo quanto riferito dallo stesso commissario in
sede testimoniale, qualora la proposta di concordato non
avesse ottenuto il voto favorevole e fosse stato dichiarato
fallimento della società in oggetto, tale procedura sareb-
be risultata più vantaggiosa per i creditori chirografari
in quanto sarebbe divenuta inopponibile al fallimento
l’ipoteca giudiziale iscritta dalla creditrice (omissis) che
vantava un credito di Euro 360.000,00, con conseguente
vantaggio per gli stessi chirografari.
Ciò posto, e ricordato che la fattispecie di mercato di
voto è stata introdotta nell’ordinamento a tutela del re-
golare svolgimento della procedura concorsuale, osserva
che la norma di cui all’art. 236 comma 2, n. 4 L.F. non ha
inteso escludere la punibilità dell’imprenditore nell’ipo-
tesi di concordato, dal momento che l’analoga fattispecie
dettata per le procedure diverse dal concordato contem-
pla la punibilità tanto del debitore e del creditore così de-
lineando una fattispecie a concorso necessario, sicché non
vi è ragione per cui, nella specif‌ica ipotesi di concordato
preventivo, la punibilità sia circoscritta alla sola condotta
del creditore. Secondo la tesi propugnata dall’appellante,
la norma di riferimento di cui all’art. 233 L.F. contempla
come condotta illecita la stipula di vantaggi, sicché l’offer-
ta di un accordo che preveda un vantaggio per il singolo
creditore alla condizione dell’espressione di voto favorevo-
le nella procedura concordataria va qualif‌icata come con-
dotta attiva idonea f‌inalizzata al recepimento ed alla con-
clusione dell’accordo, mentre il fatto che, come nel caso in

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