Corte d'Appello Civile di Catania sez. II, 7 dicembre 2018, n. 2627

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2019
Merito
CORTE D’APPELLO CIVILE DI CATANIA
SEZ. II, 7 DICEMBRE 2018, N. 2627
PRES. ED EST. DISTEFANO – RIC. C.S. (AVV.TI BONANNO FELDMANN, GRISAFI E
D’AMICO) C. G. ITALIA S.P.A. ED ALTRO (AVV. ZUCCARELLO)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Danno emergente e lucro cessante y Perdita
di chance y Risarcibilità y Criteri.
. In tema di danno da "chance" perduta in conseguenza
di sinistro stradale, l’accertamento del nesso di causa-
lità materiale implica sempre l’applicazione della re-
gola causale probatoria del "più probabile che non", e
pertanto il giudice, se non emergono elementi concreti
utili a rendere del tutto verosimile ed alquanto proba-
bile l’avanzamento di carriera (nella specie militare)
dell’appellante, dovrà attenersi alla progressione di
carriera più aderente alla realtà. (c.c., art. 2054; c.c.,
art. 1226; c.c., art. 1223) (1)
(1) In argomento si vedano Cass. civ. 9 marzo 2018, n. 5641; Cass.
civ. 30 settembre 2016, n. 19604, e Cass. civ. 17 settembre 2013, n.
21255, tutte in www.latribunaplus.it. In dottrina, v. VITTORIO SAN-
TARSIERE, Il risarcimento del danno patrimoniale da incidente
stradale. Rilevanza delle prove, in questa Rivista 2018, 362.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 5 luglio 2010 innanzi al Tri-
bunale di Catania, S.C. conveniva in giudizio C.L.R. e la
A.T. S.p.A – il primo quale proprietario e la seconda quale
compagnia assicuratrice dell’autovettura Fiat Punto tar-
gata (omissis) – chiedendone la condanna in solido al
pagamento della somma di € 520.000,00, oltre rivalutazio-
ne ed interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni
(patrimoniali e non) subìti in conseguenza del sinistro
verif‌icatosi in data 30 luglio 2006, tra la detta autovettura
e il motociclo Hyosung Aquila 650, targato (omissis), di
sua proprietà e da lui condotto. Esponeva che il sinistro,
avvenuto il 30 luglio 2006 (alle ore 17,45 circa) nella via
(omissis) (frazione di omissis) – da essi percorsa nelle op-
poste direzioni di marcia fosse da ascrivere alla esclusiva
responsabilità di L.R.G. conducente della Fiat Punto, che
percorreva la via con direzione verso il centro di (omis-
sis), per aver invaso l’opposta corsia e colpito con la parte
anteriore sinistra della vettura il pedale del cambio del
motociclo guidato dal C.. L’attore determinava in comples-
sivi € 520.000,00 i danni subìti, di cui € 200.000,00 per dan-
ni non patrimoniali da inabilità temporanea e permanente
ed € 320.000,00 per danni patrimoniali. Si costituiva la A.T.
S.p.A. deducendo che fosse stato l’attore alla guida del
proprio motociclo, a velocità eccessiva, ad invadere l’oppo-
sta corsia investendo, con la parte laterale sinistra quella
antero-laterale sinistra della Fiat. In corso di causa veniva
acquisito il rapporto redatto in occasione del sinistro dai
Carabinieri di (omissis), espletato l’inrerrogatorio forma-
le dell’attore, prova per testi, c.t.u. tecnica, medico-legale
e contabile; Con sentenza n. 4142/2014 resa il 25 gennaio
2014 il Tribunale di Catania previa declaratoria di respon-
sabilità concorsuale paritaria. ex art. 2054, 2° comma. c.c.,
dei conducenti dei veicoli coinvolti, condannava i conve-
nuti, in solido, al pagamento della complessiva somma di €
184.308,935, oltre accessori, nonché alla rifusione di metà
delle spese di lite.
Avverso tale sentenza il C. ha proposto appello, chie-
dendo la riforma parziale per i motivi in seguito esposti. Si
è costituita la G. Italia S.p.A. (succeduta alla A.T. S.p.A., a
seguito di fusione per incorporazione) chiedendo il rigetto
del gravame. Quindi la causa, sulle conclusioni come in
atti precisate, all’udienza del 25 giugno 2018 è stata posta
in decisione con l’assegnazione dei termini per il deposito
di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appellante critica la sentenza impugnata per aver fatto
applicazione del principio di pari responsabilità presuntiva
dei conducenti ex art. 2054, 2° anziché riconoscere l’inte-
grale risarcimento del danno in suo favore alla luce della
istruttoria espletata e in particolare delle conclusioni cui
è pervenuto il c.t.u. sulla ricostruzione della dinamica del
sinistro, del rapporto informativo dei CC intervenuti poco
dopo e dell’esito della prova per testi; in via subordinata ha
chiesto determinarsi nella misura dell’80% l’apporto causa-
le della conducente dell’auto. Ha altresì lamentato i criteri
di liquidazione del lucro cessante derivante dall’invalidi-
tà permanente da determinare nella maggior somma di €
252.381,52 oltre accessori. In particolare col primo motivo
assume che il Tribunale, pur considerando che il P.U. (pun-
to d’urto) indicato dai Carabinieri in planimetria ricade
nella corsia di pertinenza del motociclo (ad una distanza
di circa 2,44 metri dal margine destro della carreggiata in
riferimento alla direttrice di marcia del medesimo) e che
quindi era stata provata la circostanza dell’invasione di
corsia, nessuna responsabilità avrebbe potuto attribuire
al C. sul presupposto della mancanza di prova in ordine al
fatto che il motociclo mantenesse una velocità moderata
e circolasse lungo il margine destro della corsia percorsa,
essendo le circostanze in parola irrilevanti, atteso che i
predetti comportamenti di guida non avevano svolto alcun
ruolo di antecedente causale del sinistro; che il limite di 20

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