Corte costituzionale ord. 29 novembre 2013, n. 283 (c.c. 23 ottobre 2013)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
ORD. 29 NOVEMBRE 2013, N. 283
(C.C. 23 OTTOBRE 2013)
PRES. SILVESTRI – REL. NAPOLITANO – RIC. GIUDICE DI PACE DI ALBENGA
Depenalizzazione y Accertamento delle violazio-
ni amministrative y Contestazione y Violazioni del
Codice della strada y Ricorso al prefetto y Funzione
decisoria y Attribuzione al prefetto anziché al pre-
sidente della giunta regionale y Asserito contrasto
con il criterio direttivo stabilito nella legge delega
n. 85 del 2001 y Questione manifestamente infonda-
ta di legittimità costituzionale.
. É manifestamente infondata, in riferimento all’art. 76
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.
15 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni inte-
grative e correttive del nuovo codice della strada, a nor-
ma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001,
n. 85), nella parte in cui non attribuisce il potere di
decidere - riguardo ai ricorsi amministrativi in materia
di violazione delle norme sulla circolazione stradale -
al presidente della giunta regionale. (d.l.vo 15 gennaio
2002, n. 9, art. 15) (1)
(1) Analoga questione era già stata dichiarata inammissibile con
ordinanza 27 marzo 2009, n. 283, in www.giurcost.org.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che con tre ordinanze di identico tenore, tutte
del 12 febbraio 2013 (r.o. nn. 111, 112 e 113 del 2013), il
Giudice di pace di Albenga ha sollevato questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive
del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1,
comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), per violazione
dell’art. 76 della Costituzione;
che i giudizi a quibus hanno ad oggetto opposizioni
avverso ordinanze-ingiunzione dell’Uff‌icio territoriale del
Governo di Savona (Prefettura di Savona) rese a seguito
del rigetto di ricorsi al Prefetto di Savona;
che gli opponenti, con il ricorso introduttivo, hanno
dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del D.L.vo
n. 9 del 2002 in riferimento all’art. 76 Cost., in relazione
all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001,
n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice
della strada), nella parte in cui non attribuisce il potere
di decidere - riguardo ai ricorsi amministrativi in materia
di violazione delle norme sulla circolazione stradale - al
presidente della giunta regionale;
che le questioni, secondo il Giudice di pace di Albenga,
sono rilevanti in quanto i giudizi di opposizione alle ordi-
nanze-ingiunzione dei prefetti hanno ad oggetto non l’atto
ma il rapporto, con cognizione piena del giudice, anche in
relazione ai prof‌ili di competenza;
che il problema della sussistenza del potere di decidere
il ricorso avverso il verbale di violazione di norme sulla
circolazione stradale in capo al presidente della giunta re-
gionale, anziché al prefetto, è materia rilevante nei giudizi
a quibus, perché, qualora la norma denunciata si rivelasse
in contrasto con il dettato costituzionale, l’opposizione
dovrebbe essere accolta per vizio di incompetenza del
provvedimento impugnato;
che il rimettente, quanto alla non manifesta infonda-
tezza della questione, richiama l’ordinanza n. 89 del 2009
della Corte costituzionale che ha ritenuto inammissibile
un’analoga questione di costituzionalità sollevata dal Giu-
dice di pace di Taranto;
che, in quell’occasione, la medesima censura era rivol-
ta a disposizioni contenute nel decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151 (Modif‌iche ed integrazioni al codice della
strada), convertito, con modif‌icazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, e la questione era
stata dichiarata manifestamente inammissibile in quanto
il rimettente aveva invocato, quale parametro costituzio-
nale violato, l’art. 76 Cost., che riguarda esclusivamente i
rapporti tra legge delegante e legge delegata, mentre nella
specie era censurata una norma contenuta nella legge di
conversione di un decreto-legge;
che l’odierno rimettente, per superare il motivo di
inammissibilità di cui all’ordinanza n. 89 del 2009, ritie-
ne di sollevare la questione di legittimità costituzionale
avverso l’art. 15 del D.L.vo n. 9 del 2002, nella parte in cui
non attribuisce il potere di decidere - riguardo ai ricorsi
amministrativi in materia di violazione delle norme sulla
circolazione stradale - al presidente della giunta regiona-
le e nella parte in cui si limita a modif‌icare l’art. 208 del
D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
e non modif‌ica gli artt. 203 e 204 del codice della strada
sostituendo la locuzione «prefetto» con quella «presidente
della giunta regionale»;
che, secondo il rimettente, risulterebbe violato il cri-
terio direttivo di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), della
legge delega n. 85 del 2001, in base al quale le funzioni
ordinatorie demandate ai prefetti dovevano essere attri-
buite ai presidenti delle giunte regionali o delle province
autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza
pubblica, cosicché la norma censurata si porrebbe in con-
trasto con l’art. 76 Cost.;

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