Corte costituzionale ord. 9 luglio 2014, n. 195

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Arch. loc. e cond. 5/2014
Corte costituzionale
Corte Costituzionale
ord. 9 luglio 2014, n. 195
pres. Cassese – rel. grossi – riC. trib. napoli
Contratto di locazione y Ad uso abitativo y Regi-
strazione y Omissione y Sostituzione sanzionatoria
dell’importo del canone e della durata del contrat-
to y Art. 3, commi 8 e 9, D.L.vo n. 23/2011 y Remis-
sione alla Corte costituzionale per contrasto con
l’art. 42 Cost. y Sopravvenienza della sentenza n.
50 del 2014 che ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale della norma y Ulteriore sopravvenienza
dell’art. 5, comma 1-ter, L. 23 maggio 2014, n. 80, di
conversione, con modif‌icazioni, del D.L. n. 47/2014
y Regolazione, in via transitoria, della validità ed
eff‌icacia di contratti di locazione registrati ai sen-
si di una disciplina dichiarata costituzionalmente
illegittima y Restituzione degli atti al tribunale
rimettente.
. Poiché, successivamente all’emissione da parte del
Tribunale di Napoli dei provvedimenti di rimessione
a questa Corte della questione di legittimità costitu-
zionale – sollevate con riferimento all’art. 42 Cost. –
dell’art. 3, commi 8 e 9, D.L.vo n. 23/2011, è intervenuta
la pronuncia n. 50 del 2014 che ne ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale; e poiché, successivamente
alla predetta dichiarazione, la L. 23 maggio 2014, n. 80,
convertendo, con modif‌icazioni, il D.L. 28 marzo 2014,
n. 47, ha stabilito all’art. 5, comma 1- ter, che “sono fat-
ti salvi, f‌ino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei con-
tratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3, commi
ordinarsi la restituzione degli atti al tribunale rimet-
tente perché valuti se e in quali termini il prospettato
dubbio di costituzionalità presenti rilevanza attuale
ai f‌ini della def‌inizione dei giudizi a quibus. (d.l.vo 14
marzo 2011, n. 23, art. 3) (1)
(1) Le ordinanze di rimessione Trib. Napoli 13 novembre 2013 e 12
dicembre 2013 sono pubblicate in Gazzetta Uff‌iciale n. 14, prima
serie speciale, dell’anno 2014.
ritenuto in fatto e Considerato in diritto
(Omissis) Ritenuto che, con due ordinanze di analogo
contenuto, del 13 novembre 2013 e del 12 dicembre 2013,
il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimen-
to all’art. 42 della Costituzione, questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale), nella parte in cui prevede, in caso
di mancata registrazione del contratto di locazione per
uso abitativo entro il termine di legge, un meccanismo di
sostituzione sanzionatoria dell’importo del canone e della
durata del contratto;
che, a parere del Tribunale rimettente, la disciplina
oggetto di censura si porrebbe in contrasto con l’art. 42
Cost., in quanto, nell’introdurre gravi limitazioni all’auto-
nomia privata attraverso la previsione di nuovi termini di
durata del contratto e di un canone palesemente inferiore
a quello di mercato, apparirebbe sicuramente f‌inalizzata
al perseguimento di un interesse generale – quale quello
dell’obbligo di pagamento dei tributi – ma costituirebbe
espressione di una compressione del diritto di proprietà
non corrispondente a quella utilità sociale che tale diritto
è chiamato a garantire, vale a dire la funzione sociale della
cosa locata.
Considerato che il Tribunale ordinario di Napoli,
con due ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato,
in riferimento all’art. 42 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui
prevede, in caso di mancata registrazione del contratto di
locazione per uso abitativo entro il termine di legge, un
meccanismo di sostituzione sanzionatoria dell’importo del
canone e della durata del contratto;
che, avendo le ordinanze ad oggetto la medesima que-
stione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere def‌initi
con un’unica pronuncia;
che, successivamente alla pronuncia dei provvedi-
menti di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 50 del
2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3,
commi 8 e 9, del d.l.vo n. 23 del 2011;
che, peraltro, dopo la predetta dichiarazione di illegit-
timità costituzionale, la legge 23 maggio 2014, n. 80 (Con-
versione in legge, con modif‌icazioni, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergen-
za abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015), convertendo, con modif‌icazioni, il decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abita-
tiva, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015),
ha stabilito, all’art. 5, comma 1-ter, che «sono fatti salvi,
f‌ino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione
registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto
che, alla luce di tale nuova disposizione, palesemente
destinata a regolare, in via transitoria, situazioni giuridi-

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