Corte Costituzionale ord. 26 gennaio 2017, n. 25 (C.C. 11 gennaio 2017)

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giur
4/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CORTE COSTITUZIONALE
slazione, ovviamente, del vincolo); e, in caso di elusione
del divieto di circolazione, dà luogo all’applicazione di una
sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al se-
questro del mezzo.
5.3.- L’esclusa sospensione dell’obbligo di pagamento
della tassa automobilistica durante il periodo di fermo
della vettura disposto dall’agente della riscossione – quale
si rinviene nelle due leggi regionali impugnate dai giudici
a quibus - non si pone, dunque, in contrasto con la esen-
zione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto
dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) pre-
vista, in via di eccezione, dal D.L. n. 953 del 1982, e ri-
entra, invece, nella regola - innovativamente introdotta
dallo stesso - che vuole quel tributo correlato non più alla
circolazione, ma alla proprietà del mezzo.
E tanto vale ad escludere la fondatezza della censura
di violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e),
e 119, secondo comma, Cost., nei riguardi, sia dell’art.
8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 49
del 2003 sia dell’art. 9 della legge della Regione Emilia-Ro-
magna n. 15 del 2012, come prospettata dalle Commissioni
tributarie rimettenti.
6.- Non fondata è anche la censura di violazione del-
l’art. 3 Cost., formulata dalla sola Commissione tributaria
di Bologna con riguardo alla legge della Regione Emilia-
Romagna n. 15 del 2012.
Diversamente da quanto presupposto da detto giudice,
la caducazione (a seguito di sentenza n. 288 del 2012)
dell’art. 10 della legge n. 28 del 2011 della Regione Marche
non altro, infatti, ha comportato che il ripristino, all’inter-
no di quella Regione, della esenzione dal tributo automo-
bilistico - in caso di fermo della vettura disposto dall’auto-
rità amministrativa o giudiziaria - quale operante su tutto
il territorio nazionale e, quindi, anche nell’ambito della
Regione Emilia-Romagna. Per cui ai proprietari di vettu-
re residenti all’interno di questa non può dirsi riservato
«l’evidente trattamento di sfavore in confronto al cittadino
della Regione Marche», lamentato dalla rimettente.
7.- L’art. 120 Cost. è, inf‌ine, richiamato, senza motiva-
zione alcuna, solo in dispositivo della ordinanza di rimes-
sione della Commissione tributaria di Bologna; non vi è,
pertanto, questione - di contrasto con detto parametro
della legge regionale da quella Commissione impugnata
- sulla quale questa Corte debba pronunciarsi. (Omissis)
CORTE COSTITUZIONALE
ORD. 26 GENNAIO 2017, N. 25
(C.C. 11 GENNAIO 2017)
PRES. GROSSI – REL. BARBERA – RIC. P.P. C. EQUITALIA SPA
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni
y Violazioni del Codice della strada y Riscossione
delle somme dovute a titolo di sanzione ammini-
strativa pecuniaria y Ritardo nel pagamento y Mag-
giorazione di un decimo per ogni semestre y Da
quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e f‌ino
a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore y
Supposta violazione degli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. y
Restituzione degli atti al Giudice rimettente.
. La Corte costituzionale ordina la restituzione degli
atti al Giudice di pace di Grosseto che aveva sollevato,
d’uff‌icio, in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost., que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 27, sesto
comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, il quale, nel
disciplinare la riscossione delle somme dovute a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria, stabilisce: «in
caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è mag-
giorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da
quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e f‌ino a
quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La mag-
giorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti
dalle disposizioni vigenti». (l. 24 novembre 1981, n.
689, art. 27) (1)
(1) Mancata pronuncia della Corte costituzionale sulla maggiorazio-
ne del 10% semestrale sulle cartelle esattoriali emesse per violazioni
del Codice della strada. La Consulta ha decisio di restituire gli atti al
Giudice rimettente che dovrà riesaminare la questione alla luce del
recente D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia
f‌iscale e per il f‌inanziamento di esigenze indifferibili), convertito,
con modif‌icazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, e pubblicato in
questa Rivista 2017, 99, che prevede all’art. 6, comma 11 :«Per le san-
zioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente
articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di
cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689», e, dunque, incidendo sulla quantif‌icazione degli interessi do-
vuti ai sensi del citato art. 27, sesto comma, impone di valutarne le
ricadute nel giudizio a quo.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il Giudice di pace di Grosseto, con ordi-
nanza del 5 novembre 2015, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2, 3, 53 e 97 della Costituzione, questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 27, sesto comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modif‌iche del sistema penale);
che, secondo il giudice a quo, P.P. ha proposto ricorso,
ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, avverso la
cartella di pagamento emessa da Equitalia spa, avente ad
oggetto il pagamento della somma di «euro 2.848,04», a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per
una violazione di norme del decreto legislativo 30 aprile
dell’importo di euro 452,64 per interessi calcolati e dovuti
ai sensi dell’art. 27, sesto comma, di detta legge;
che nel giudizio principale il ricorrente ha contestato
di essere proprietario del ciclomotore con il quale è stata
commessa l’infrazione (e, quindi, di essere obbligato in
solido con l’autore della stessa) ed ha chiesto che l’atto
impugnato sia annullato, mentre si sono costituite Equi-
talia spa e la Prefettura-Uff‌icio Territoriale del Governo di
Grosseto, contestando la fondatezza della domanda;
che il rimettente ha sollevato, d’uff‌icio, questione di
legittimità costituzionale del citato art. 27, sesto comma,
il quale, nel disciplinare la riscossione delle somme dovu-
te a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, stabili-

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