Corte Costituzionale ord. 16 novembre 2018, n. 207 (ud. 24 ottobre 2018)

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Rivista penale 2/2019
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
ORD. 16 NOVEMBRE 2018, N. 207
(UD. 24 OTTOBRE 2018)
PRES. LATTANZI – EST. MODUGNO – RIC. CORTE ASS. DI MILANO IN PROC. (OMISSIS)
Istigazione o aiuto al suicidio y Estremi y Con-
dotte di aiuto al suicidio in alternativa alle con-
dotte di istigazione y Questione di legittimità co-
stituzionale.
. Con questa ordinanza, la Corte ritiene, allo stato, di
non poter risolvere, la questione di legittimità dell’art.
580 c.p., sottopostale dalla Corte di Assise di Milano,
nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al sui-
cidio in alternativa alle condotte di istigazione e quindi
a prescindere dal loro contributo alla determinazione o
al rafforzamento del proposito di suicidio. In attesa di
una pronuncia del Parlamento sulla questione, ne di-
spone il rinvio, f‌issando l’udienza il 24 settembre 2019.
(c.p., art. 580)
RITENUTO IN FATTO
1.– Con ordinanza del 14 febbraio 2018, la Corte d’As-
sise di Milano ha sollevato questioni di legittimità costitu-
zionale dell’art. 580 del codice penale:
a) «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto
al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e,
quindi, a prescindere dal loro contributo alla determina-
zione o al rafforzamento del proposito di suicidio», per
ritenuto contrasto con gli artt. 2, 13, primo comma, e 117
della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU), f‌irmata a Roma il 4 novem-
bre 1950, ratif‌icata e resa esecutiva con legge 4 agosto
b) «nella parte in cui prevede che le condotte di agevo-
lazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul
percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzio-
nabili con la pena della reclusione da 5 a 10 [recte: 12]
anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazio-
ne», per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, secondo
comma, e 27, terzo comma, Cost.
Con riguardo alle questioni sub a), il riferimento
all’art. 3 (anziché all’art. 2) Cost. che compare nel disposi-
tivo dell’ordinanza di rimessione deve considerarsi frutto
di mero errore materiale, alla luce del tenore complessivo
della motivazione e delle «[c]onclusioni» che precedono
immediatamente il dispositivo stesso.
Secondo quanto riferito dal giudice a quo, le questioni
traggono origine dalla vicenda di (Omissis), il quale, a se-
guito di un grave incidente stradale avvenuto il 13 giugno
2014, era rimasto tetraplegico e affetto da cecità bilate-
rale corticale (dunque, permanente). Non era autonomo
nella respirazione (necessitando dell’ausilio, pur non con-
tinuativo, di un respiratore e di periodiche asportazioni
di muco), nell’alimentazione (venendo nutrito in via in-
traparietale) e nell’evacuazione. Era percorso, altresì, da
ricorrenti spasmi e contrazioni, produttivi di acute soffe-
renze, che non potevano essere completamente lenite far-
macologicamente, se non mediante sedazione profonda.
Conservava, però, intatte le facoltà intellettive.
All’esito di lunghi e ripetuti ricoveri ospedalieri e di vari
tentativi di riabilitazione e di cura (comprensivi anche di
un trapianto di cellule staminali effettuato in India nel di-
cembre 2015), la sua condizione era risultata irreversibile.
Aveva perciò maturato, a poco meno di due anni di distanza
dall’incidente, la volontà di porre f‌ine alla sua esistenza,
comunicandola ai propri cari. Di fronte ai tentativi della
madre e della f‌idanzata di dissuaderlo dal suo proposito,
per dimostrare la propria irremovibile determinazione ave-
va intrapreso uno “sciopero” della fame e della parola, ri-
f‌iutando per alcuni giorni di essere alimentato e di parlare.
Di seguito a ciò, aveva preso contatto nel maggio 2016,
tramite la propria f‌idanzata, con organizzazioni svizzere
che si occupano dell’assistenza al suicidio: pratica consen-
tita, a certe condizioni, dalla legislazione elvetica.
Nel medesimo periodo, era entrato in contatto con
(Omissis), imputato nel giudizio a quo, il quale gli aveva
prospettato la possibilità di sottoporsi in Italia a sedazio-
ne profonda, interrompendo i trattamenti di ventilazione
e alimentazione artif‌iciale.
Di fronte al suo fermo proposito di recarsi in Svizzera
per il suicidio assistito, l’imputato aveva accettato di ac-
compagnarlo in automobile presso la struttura prescelta.
Inviata a quest’ultima la documentazione attestante le
proprie condizioni di salute e la piena capacità di inten-
dere e di volere, (Omissis) aveva alf‌ine ottenuto da essa il
“benestare” al suicidio assistito, con f‌issazione della data.
Nei mesi successivi alla relativa comunicazione, egli aveva
costantemente ribadito la propria scelta, comunicandola
dapprima agli amici e poi pubblicamente (tramite un f‌il-
mato e un appello al Presidente della Repubblica) e affer-
mando «di viverla come “una liberazione”».
Il 25 febbraio 2017 era stato quindi accompagnato da
Milano (ove risiedeva) in Svizzera, a bordo di un’autovettu-
ra appositamente predisposta, con alla guida l’imputato e,
al seguito, la madre, la f‌idanzata e la madre di quest’ultima.

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