Corte Costituzionale ord. 12 aprile 2017, n. 79 (ud. 22 marzo 2017)
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2017
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
ORD. 12 APRILE 2017, N. 79
(UD. 22 MARZO 2017)
PRES. LATTANZI – REL. AMATO – RIC. A.D.V. C. COMUNE DI PALERMO ED ALTRA
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni
y Pagamento in misura ridotta y Modalità di paga-
mento y Pagamento con bonifico bancario y Effetto
solutorio di tale pagamento y Mancata previsione y
Supposto contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. y Que-
stione manifestamente inammissibile di legittimità
costituzionale.
. È manifestamente inammissibile, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 202, comma 2, c.d.s., nella parte in cui,
pur prevedendo il bonifico bancario tra le possibili
modalità di pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie, non contiene alcuna previsione in ordine
all’effetto solutorio in caso di pagamento effettuato con
tale mezzo. (nuovo c.s., art. 202) (1)
(1) Per utili riferimenti circa le modalità di pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme
del Codice della Strada, si riporta qui di seguito il testo della Cir-
colare (Min. int.) 14 gennaio 2016, Prot. n. 300/A/227/16/127/34,
intitolata, appunto, Pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada
mediante bonifico bancario e strumenti elettronici di pagamento.
"Come è noto, per le violazioni per le quali il Codice della Strada sta-
bilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore, di re-
gola, è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione
o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole
norme. Salvo alcuni casi, per cui è prevista la sanzione accessoria
della confisca del veicolo o della sospensione della patente, tale som-
ma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro
cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La somma
dovuta può essere pagata: in contanti direttamente presso l’ufficio
dal quale dipende l’agente accertatore; tramite conto corrente posta-
le o bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
Qualora nel suddetto termine di sessanta giorni non sia avvenuto il
pagamento in misura ridotta e non sia stato proposto ricorso, il ver-
bale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del
massimo della sanzione edittale più le spese di procedimento. Come
si può facilmente desumere dalle modalità di pagamento testé breve-
mente descritte, la data di corresponsione e quella di valuta assumo-
no una notevole importanza nel procedimento di definizione del ver-
bale, in particolar modo con il diffondersi di strumenti di pagamento
elettronico, quali ad esempio i servizi cosiddetti di home banking o
online banking, che richiedono l’intermediazione di soggetti autoriz-
zati dalla Banca d’Italia a prestare attività di pagamento, nonché con
l’affermarsi di procedure di accreditamento che variano non solo in
relazione al giorno ma anche all’ora in cui è stato impartito l’ordine
di pagamento al prestatore dei servizi. Ciò premesso, acquisito il pa-
rere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a tal riguardo si
precisa quanto segue: - il pagamento in contanti, su strada o presso
l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, nonché tramite conto
corrente postale, ha valore liberatorio per la somma riportata sulla
relativa ricevuta dalla data in cui il versamento è stato eseguito; -
nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario ovvero con
altri strumenti di pagamento elettronico, l’effetto liberatorio per il
pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accre-
dito dell’importo sul conto dell’organo di polizia stradale".
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con ordinanza del 4 maggio 2016, il Giu-
dice di pace di Palermo ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 202, comma 2, del decreto legislativo
parte in cui, pur prevedendo il bonifico bancario tra le pos-
sibili modalità di pagamento delle sanzioni amministrati-
ve pecuniarie, non contiene alcuna previsione in ordine
all’effetto solutorio in caso di pagamento effettuato con
tale mezzo;
che, secondo quanto riferito dal rimettente, nel giu-
dizio a quo, avente ad oggetto l’opposizione avverso una
cartella esattoriale per il pagamento di una sanzione pre-
vista dal codice della strada, la parte opponente chiede
l’annullamento della cartella, deducendo di avere tempe-
stivamente provveduto al pagamento della sanzione con
bonifico bancario; viceversa, l’amministrazione opposta
ritiene tardivo il pagamento, poiché esso, sebbene effet-
tuato nei termini, sarebbe concretamente pervenuto alla
stessa amministrazione dopo la scadenza del termine;
che, ad avviso del rimettente, la mancanza di una di-
sciplina dell’effetto solutorio del pagamento con bonifico
determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento
tra chi esegua il pagamento scegliendo tale modalità e chi
si avvalga, invece, del versamento in conto corrente posta-
le; nel primo caso, infatti, il debitore avrebbe a disposizio-
ne un termine inferiore a quello previsto dallo stesso art.
202, poiché l’adempimento si verificherebbe con l’accre-
dito della somma nel conto corrente dell’ente creditore;
viceversa, l’art. 4, comma 6, del D.P.R. 14 marzo 2001, n.
144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancopo-
sta) prevede l’immediato effetto solutorio del versamento
in conto corrente postale;
che la riduzione del termine, oltre a non essere quanti-
ficabile da parte del debitore, essendo variabile in base ai
meccanismi telematici dell’istituto erogante, sarebbe tale
da creare incertezza sulla tempestività dei pagamenti;
inoltre, la disparità di trattamento rispetto ai pagamenti
effettuati con versamento in conto corrente postale sareb-
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