Corte Costituzionale Ord. 10 Novembre 2017, N. 238 (C.C. 25 Ottobre 2017)

Pagine29-30
29
Arch. loc. cond. e imm. 1/2018
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
ORD. 10 NOVEMBRE 2017, N. 238
(C.C. 25 OTTOBRE 2017)
PRES. GROSSI – REL. MORELLI – RIC. X C. Y
Contratto di locazione y Registrato ai sensi del-
l’art. 3, commi 8 e 9, D.L.vo n. 23/2011 e prorogato
negli effetti dall’art. 5, comma 1-ter, D.L. n. 47/2014
y Canone locativo o indennità di occupazione dovu-
to dal conduttore che, tra la data di entrata in vi-
gore del succitato decreto legislativo e il 16 luglio
2015, abbia versato il c.d. canone sanzionatorio
previsto dall’art. 3, comma 8, dello stesso decreto
y Determinazione ope legis in misura pari al triplo
della rendita catastale dell’immobile nel periodo
considerato y Violazione degli artt. 3, 42 e 136 Cost.
y Questione manifestamente infondata.
. È manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
3, 42 e 136 Cost., la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 1, comma 59, L. 28 dicembre 2015, n. 208,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)», nella parte in cui sostituisce l’art. 13, comma 5,
L. 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). (l.
28 dicembre 2015, n. 208, art. 1) (1)
(1) Le ordinanze di rinvio Trib. civ. Palermo 12 ottobre 2016 e Trib. civ.
Milano 29 novembre 2016, sono pubblicate in Gazzetta Uff‌iciale, prima
serie speciale, nn. 6 e 17 dell’anno 2017. La citata Corte cost., 13 aprile
2017, n. 87, è leggibile per esteso in questa Rivista 2017, 297. Per utili
riferimenti sulla disciplina dell’art. 13 della L. n. 392/’78, si veda in dot-
trina V. CUFFARO, Le nullità del contratto di locazione e la riformu-
lazione dell’art. 13 della legge n. 431/1998, in questa Rivista 2016, 586.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che – nel corso di un giudizio relativo a con-
tratto di locazione tardivamente registrato su iniziativa
del conduttore, nei confronti del quale il locatore aveva
proposto domanda di condanna al pagamento della diffe-
renza tra il canone pattuito e il canone da questi autori-
dottosi in forza dell’art. 3, comma 8, lettera c), del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), per il quale, in caso di
tardiva registrazione del contratto, il conduttore, che ne
avesse consentito l’emersione, era appunto autorizzato a
corrispondere il corrispettivo locatizio nella minor «misura
pari al triplo della rendita catastale» dell’immobile – l’adito
Tribunale ordinario di Palermo, premessane la rilevanza, e
la non manifesta infondatezza in riferimento agli articoli
3, 42 (ancorché non richiamato in dispositivo), e 136 della
Costituzione, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe (reg.
ord. n. 4 del 2017), questione incidentale di legittimità co-
stituzionale dell’art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabili-
tà 2016)», nella parte in cui sostituisce l’art. 13, comma 5,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle loca-
zioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo);
che la norma così denunciata testualmente dispone
che «per i conduttori che, agli effetti della disciplina di
cui all’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, prorogati dall’art. 5, comma 1-ter, del decreto-
legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel pe-
riodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone
annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizio-
ne di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legi-
slativo n. 23 del 2011, l’importo del canone di locazione
dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su
base annua è pari al triplo della rendita catastale dell’im-
mobile, nel periodo considerato»;
che, secondo il rimettente, detta norma si porrebbe, in
primo luogo, in contrasto con l’art. 136 Cost., per elusione
del giudicato di cui alle sentenze di questa Corte n. 50 del
2014 e n. 169 del 2015, dichiarative della illegittimità co-
stituzionale delle disposizioni, del D.L.vo n. 23 del 2011 e
della legge n. 80 del 2014, dalla norma stessa richiamate e
da essa in tal modo fatte rivivere; violerebbe, inoltre, l’art.
3 Cost., sia per il prof‌ilo della sua riferibilità solo alle lo-
cazioni abitative (e non anche a quelle commerciali), sia
in ragione del «duplice contrapposto effetto, al contempo,
“premiante” per i conduttori e “punitivo” per i locatori»; e
comporterebbe un vulnus, inf‌ine, anche all’art. 42 Cost.,
in quanto, «consentendo ai conduttori di continuare a be-
nef‌iciare dell’applicazione del contratto catastale», impor-
rebbe un «apprezzabile sacrif‌icio delle facoltà insite nel
diritto domenicale del proprietario» (locatore), in assen-
za di una funzione sociale che lo giustif‌ichi;
che anche il Tribunale di Milano – con ordinanza (reg.
ord. n. 57 del 2017) emessa in altro giudizio di analogo
contenuto – ha dubitato della legittimità costituzionale del
predetto art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, in
riferimento al (l’unico) parametro di cui all’art. 136 Cost.;
che, in entrambi i giudizi innanzi a questa Corte, è inter-
venuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite
dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l’inammissibilità o l’infondatezza delle questioni sollevate.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT