Corte costituzionale ord. 10 giugno 2014, n. 164

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giur
5/2014 Arch. loc. e cond.
CORTE COSTITUZIONALE
che conseguenti alla richiamata pronuncia di questa Cor-
te, sul piano della validità e dell’eff‌icacia di «contratti di
locazione registrati ai sensi» di una disciplina dichiarata
costituzionalmente illegittima, occorre che il giudice ri-
mettente valuti se e in quali termini il prospettato dubbio
di costituzionalità presenti rilevanza attuale ai f‌ini della
def‌inizione dei giudizi a quibus;
che occorre, per questo, restituire gli atti al giudice
rimettente medesimo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale (Omissis).
Corte Costituzionale
ord. 10 giugno 2014, n. 164
pres. silvestri – rel. grossi – riC. trib. napoli ed altro
Contratto di locazione y Ad uso abitativo y Regi-
strazione y Omissione y Art. 3, commi 8 e 9, D.L.vo
14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di
federalismo f‌iscale municipale) y Contrasto con gli
artt. 3 e 76 Cost. y Sopravvenienza della sentenza
Corte costituzionale n. 50 del 2014 che ne ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale y Manifesta
inammissibilità delle questioni.
. Sono manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale – sollevate con riferimento
agli artt. 3 e 76 Cost. - dell’art. 3, comma 8, D.L.vo 14
marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federali-
smo Fiscale Municipale), attuativo della L. 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federali-
smo f‌iscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costi-
tuzione), secondo cui «a decorrere dalla registrazione
il canone annuo di locazione è f‌issato in misura pari
al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento,
dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un ca-
none inferiore, si applica comunque il canone stabilito
dalle parti». (d.l.vo 14 marzo 2011, n. 23, art. 3) (1)
(1) Le ordinanze di rinvio Trib. Napoli, sez. Casoria, 25 settembre
2013 e Trib.Tivoli 24 giugno 2013, risultano pubblicate in Gazzetta
Uff‌iciale nn. 5 e 9, prima serie speciale, dell’anno 2014. Con la pro-
nuncia in epigrafe la Corte costituzionale ha dichiarato le questioni
proposte manifestamente inammissibili perché risultanti ormai
prive di oggetto dopo che, con propria pronuncia 10 marzo 2014, n.
50 (in questa Rivista 2014, 313), successiva alle ordinanza di rimes-
sione, era stata già dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3,
commi 8 e 9, D.L.vo n. 23/2011.
ritenuto in fatto e Considerato in diritto
(Omissis) Ritenuto che, con ordinanza del 25 settembre
2013 (r.o. n. 2 del 2014), il Tribunale ordinario di Napoli,
sezione di Casoria, ha sollevato, in riferimento all’art. 76
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale), attuativo della legge 5 maggio 2009,
n. 42(Delega al Governo in materia di federalismo f‌iscale,
in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), secon-
do cui «a decorrere dalla registrazione il canone annuo di
locazione è f‌issato in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base
al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
contratto prevede un canone inferiore, si applica comun-
que il canone stabilito dalle parti»;
che il giudice a quo premette di essere investito dalla
richiesta, presentata da un proprietario di due immobili,
della dichiarazione di occupazione sine titulo dei medesi-
mi «in conseguenza della nullità del contratto di locazione
intercorso tra le parti per difetto di forma scritta e/o per
la mancata registrazione dello stesso» nonché dalla ri-
chiesta, in subordine, della «risoluzione del contratto per
inadempimento per l’autoriduzione del canone pattuito»;
che, in punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva
che «la riduzione del canone operata dal conduttore a
partire dalla registrazione tardiva, avvenuta nella specie
mediante denuncia unilaterale di contratto verbale (an-
che se un contratto scritto vi era), incide sulla sussisten-
za, consistenza e gravità dell’inadempimento dedotto
come risolutivo», sul presupposto che «l’applicazione del
comma 8 lett. c) dell’art. 3 appare certa e da essa non può
prescindersi per la decisione»;
che, disattesi alcuni tra i motivi esposti dalla parte a
sostegno dell’eccezione di legittimità costituzionale, il
giudice rimettente reputa, invece, non manifestamente
infondata la questione in riferimento all’art. 76 della Co-
stituzione, «per eccesso di delega»;
che, infatti, mentre la norma denunciata sarebbe «f‌ina-
lizzata, da un lato, a scoraggiare il proprietario dall’omet-
tere la registrazione del contratto e, dall’altro, a rafforzare
l’interesse del conduttore alla registrazione, ancorché
tardiva, con il premio della riduzione del canone», d’altra
parte «nessun articolo della legge delega (2, 11, 12, 13,
21 e 26)» conterrebbe «un principio che possa giustif‌icare
l’adozione, con il decreto legislativo, delle sanzioni previ-
ste»;
che, in particolare, gli artt. 11, 12 e 13 della legge di
delega riguarderebbero materie completamente estranee
alla disciplina denunciata; l’art. 2, comma 2, pur concepito
allo scopo di «garantire agli enti locali un adeguato e più
proporzionale livello di entrata tributaria», non potrebbe
spingersi f‌ino a «modif‌icare un regolamento di interessi
privati»; l’art. 26, inf‌ine, «pur contenendo un riferimento
al contrasto all’evasione f‌iscale», riguarderebbe soltanto
«forme collaborative degli enti pubblici»;
che, con ordinanza del 24 giugno 2013 (r.o. n. 14 del
2014), il Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato, in ri-
ferimento agli artt. 3 e 76 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 8, del d.l.vo n. 23 del
2011, attuativo della legge n. 42 del 2009, deducendo il
vizio di eccesso di delega e la violazione del principio di
ragionevolezza;

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