Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 232 (c.c. 3 luglio 2013)

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Arch. nuova proc. pen. 6/2013
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
23 LUGLIO 2013, N. 232
(C.C. 3 LUGLIO 2013)
PRES. GALLO – REL. LATTANZI – RIC. TRIBUNALE SALERNO IN PROC. S.F. ED
ALTRI
Misure cautelari personali y Scelta delle misure y
Criteri y Obbligatorietà della custodia cautelare in
carcere in relazione al delitto di violenza sessuale
di gruppo y Preclusione y Illegittimità costituzionale
parziale.
. É l’illegittimo costituzionalmente, in riferimento agli
artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.,
l’art. 275, comma 3, terzo periodo, c.p.p., come modif‌ica-
to dall’articolo 2 del decreto legge n. 11 del 2009, nella
parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art.
609 octies c.p., è applicata la custodia cautelare in car-
cere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, al-
tresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specif‌ici,
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure. (c.p.p., art. 275; c.p., art. 609 octies) (1)
(1) Si vedano in argomento: Corte cost. 29 marzo 2013, n. 57, in que-
sta Rivista 2013, 385, in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle
condizioni di cui all’art. 416 bis c.p.; Corte cost. 3 maggio 2012, n.
110, ivi 2012, 369, in ordine al delitto di associazione per delinquere
f‌inalizzata alla commissione dei reati ex art. 473 c.p. e art. 474 c.p.;
Corte cost., 22 luglio 2011, n. 231, in Cass. pen. 2011, 4251, in ordine al
delitto di cui all’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Corte cost., 12
maggio 2011, n. 164, in Riv. pen. 2011, 751, in ordine al delitto di cui
all’art. 575 c.p. e Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265, in questa Rivista
2012, 513, in ordine ai delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma,
609 bis e 609 quater, c.p.. In dottrina, interessante il contributo di S.P.
BRACCHI, Custodia cautelare in carcere: presunzione assoluta di
adeguatezza e violenza sessuale di gruppo, in Riv. pen. 2013, 943.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata il 21 agosto 2012 (r.o. n. 240
del 2012), il Tribunale di Salerno, sezione riesame, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e
27, secondo comma, della Costituzione, questione di legit-
timità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, del codi-
ce di procedura penale, come modif‌icato dall’articolo 2 del
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella
parte in cui «impone l’applicazione della misura della cu-
stodia cautelare in carcere», in relazione al delitto di cui
all’articolo 609 octies del codice penale.
Il giudice rimettente riferisce che con ordinanza del 10
giugno 2011 era stata applicata ad alcune persone, cui era
addebitato anche il delitto previsto dall’art. 600 bis, secondo
comma, c.p., la misura cautelare della custodia in carcere
in relazione al delitto di violenza sessuale di gruppo. A tre
degli indagati era contestata la partecipazione «in funzione
essenzialmente di istigatori e di spettatori» a un «singolo
episodio di violenza sessuale di gruppo», diverso per cia-
scuno di essi, in cui «proprio il f‌idanzato della persona offe-
sa» aveva svolto «un ruolo fondamentale nella costrizione
e nella esecuzione del rapporto sessuale», al quale, in tre
diverse occasioni, gli altri indagati avevano assistito.
Il giudice del riesame aveva escluso per uno degli inda-
gati la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e - oltre a
confermare la misura detentiva applicata a un quarto inda-
gato - aveva disposto, per gli altri, la sostituzione della cu-
stodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, pro-
spettando un’interpretazione costituzionalmente orientata
dell’art. 275, comma 3, c.p.p., incentrata sulle ragioni poste
a fondamento della sentenza di illegittimità costituzionale
della Corte costituzionale n. 265 del 2010 della Corte costi-
tuzionale e sull’omogeneità del bene protetto sia dai reati a
sfondo sessuale presi in considerazione da tale pronuncia
sia dal delitto di cui all’art. 609 octies c.p.
La Corte di cassazione aveva annullato con rinvio l’ordi-
nanza del Tribunale del riesame, ritenendo in particolare,
illogica la motivazione relativa all’insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza nei confronti di uno degli indagati.
Investito nuovamente, a seguito del rinvio disposto
dalla Corte di cassazione, il giudice rimettente, da un lato,
sottolinea la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
nei confronti dell’indagato per il quale la precedente deci-
sione li aveva esclusi e, dall’altro, conferma la valutazione
circa l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari
già applicata agli altri indagati in sostituzione della cu-
stodia cautelare in carcere originariamente disposta. Al
riguardo il Tribunale del riesame osserva che la misura
degli arresti domiciliari «restringendo l’indagato in un am-
bito familiare/coniugale, comportando già un pregnante
controllo del soggetto e la preclusione di ogni situazione
extraconiugale, appare già adeguata a neutralizzare del
tutto il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie
di quelli per i quali si procede».
Con riferimento a quest’ultimo prof‌ilo, però, il giudice
del riesame ritiene che non sia più possibile un’interpre-

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