Corte costituzionale 18 aprile 2014, n. 105 (c.c. 26 febbraio 2014)

Pagine557-560
557
Rivista penale 6/2014
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
18 APRILE 2014, N. 105
(C.C. 26 FEBBRAIO 2014)
PRES. SILVESTRI – EST. LATTANZI – RIC. CORTE D’APPELLO DI ANCONA IN PROC.
W.M.
Circostanze del reato y Concorso di aggravanti
e attenuanti (giudizio di comparazione) y Recidiva
reiterata y Divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 69, quarto comma, c.p. y
Illegittimità costituzionale parziale.
. È costituzionalmente illegittimo l’art. 69, quarto com-
ma, c.p., in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma,
e 27, terzo comma, Cost., come sostituito dall’art. 3 del-
di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di com-
parazione delle circostanze di reato per i recidivi, di
usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il
divieto di prevalenza della circostanza attenuante sulla
recidiva di cui all’art. 99, quarto comma c.p.. (c.p., art.
69; c.p., art. 99) (1)
(1) Nello stesso senso si esprime Corte cost. 15 novembre 2012, n.
251, in questa Rivista 2013, 17, per il caso in cui l’art. 69, quarto com-
ma, preveda la mancata prevalenza della circostanza attenuante di
cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva
di cui all’art. 99, quarto comma c.p.. Sull’argomento in dottrina si
veda P. DIGLIO, Le attenuanti generiche: strumento inf‌lazionato o
elemento risocializzante?, ivi 2012, 685.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.– La Corte d’appello di Ancona, con ordinanza del
18 febbraio 2013 (r.o. n. 114 del 2013), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale,
come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n.
251 (Modif‌iche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i
recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui pre-
vede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante
dell’art. 648, secondo comma, c.p., sulla recidiva dell’art.
99, quarto comma, c.p.
La Corte rimettente riferisce che il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pesaro aveva
citato a giudizio l’imputato, per rispondere del reato di
ricettazione di alcuni capi di abbigliamento recanti mar-
chi contraffatti e del reato di detenzione per la vendita
di tali prodotti, con «la recidiva reiterata, specif‌ica ed in-
fraquinquennale».
Il Tribunale ordinario di Pesaro, il 4 giugno 2009, al-
l’esito di un giudizio abbreviato, aveva ritenuto l’imputato
colpevole dei reati ascrittigli, «unif‌icati ex art. 81 cpv c.p.
e ritenuta, quanto al reato di ricettazione, l’ipotesi atte-
nuata di cui al secondo comma» dell’art. 648 c.p., lo aveva
condannato, «con l’aumento per la recidiva “specif‌ica e
recente” e per la continuazione e la riduzione per il rito,
alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa».
Contro la sentenza l’imputato aveva proposto appello,
limitandosi a censurare il diniego delle attenuanti generi-
che e l’eccessività della pena, mentre il Procuratore gene-
rale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona
aveva proposto ricorso per cassazione «lamentando la er-
ronea qualif‌icazione della recidiva (correttamente conte-
stata come reiterata specif‌ica infraquinquennale), come
“specif‌ica e recente”; la elusione del prescritto criterio di
comparazione tra la contestata recidiva reiterata pluriag-
gravata e l’attenuante del fatto di particolare tenuità di cui
all’art. 648, comma 2 c.p. e, soprattutto, la violazione del
principio, stabilito nell’art. 69 comma 4 c.p., del divieto di
sub-valenza della recidiva reiterata». Secondo il Procura-
tore generale, la pena irrogata sarebbe stata «illegale per
difetto», non potendosi in alcun modo ad essa pervenire,
anche «a voler muovere dal minimo edittale» del delitto
di ricettazione, pari a due anni di reclusione e 516 euro
di multa.
Il ricorso del Procuratore generale era stato convertito
in appello, ai sensi dell’art. 580 c.p.p., e la Corte d’appello
di Ancona ha sollevato d’uff‌icio la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p., nei termini
sopra riportati.
In punto di rilevanza, il giudice a quo rileva che, in caso
di accoglimento della questione, si dovrebbe irrogare una
pena identica o persino inferiore a quella inf‌litta dal primo
giudice, perchè la modesta gravità del fatto indurrebbe a
ritenere l’attenuante prevista dall’art. 648, secondo com-
ma, c.p., prevalente sulla recidiva. In caso contrario, si do-
vrebbe invece accogliere l’impugnazione del Procuratore
generale, irrogando una pena di gran lunga superiore a
quella inf‌litta dal giudice di primo grado.
Aggiunge la Corte rimettente che la recidiva, sulla qua-
le non c’era stata impugnazione da parte dell’imputato,
era reiterata (specif‌ica ed infraquinquennale), dato che
l’imputato era stato condannato dal Tribunale ordinario
di Milano (con sentenza divenuta irrevocabile il 4 marzo
2006) alla pena di tre anni di reclusione e 300 euro di mul-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT