Corte Costituzionale 8 Marzo 2018, N. 53 (Ud. 7 Febbraio 2018)

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Arch. nuova proc. pen. 3/2018
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
8 MARZO 2018, N. 53
(UD. 7 FEBBRAIO 2018)
PRES. LATTANZI – REL. MODUGNO – RIC. TRIB. CHIETI SEZ. DIST. ORTONA
Esecuzione penale y Disciplina del concorso for-
male e del reato continuato y Ambito di applicazione
y Compiti del giudice dell’esecuzione y Applicabilità
dell’art. 671 c.p.p. y In relazione ad una pluralità di
condanne per lo stesso reato permanente y Presun-
ta violazione degli artt. 3 e 24 Cost. y Questione
infondata di legittimità costituzionale.
. Non sono fondate le questioni di legittimità costitu-
zionale dell’art. 671 c.p.p., sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute
per il medesimo reato permanente in relazione a di-
stinte frazioni della condotta, il potere del giudice
dell’esecuzione di rideterminare una pena unica, in
applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., che tenga conto
dell’intero fatto storico accertato nelle plurime senten-
ze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conse-
guenti in tema di concessione o revoca della sospensio-
ne condizionale, ai sensi degli artt. 163, 164 c.p. (c.p.p.,
art. 671; c.p.p., art. 649; c.p., art. 570; c.p., art. 164; c.p.,
art. 163; c.p., art. 133) (1)
(1) La questione di costituzionalità è stata sollevata da Trib. pen.
Chieti, sez. dist. Ortona, 9 novembre 2016, ord. n. 107, in G.U., 1°
serie Spec. La Corte costituzionale, in parte motiva, focalizza l’at-
tenzione sulla reale determinazione del numero di reati in contesta-
zione, sulle modalità di formulazione dell’imputazione e sulla inter-
ruzione giudiziale della permanenza, che determina, anche in sede
esecutiva, che anche ai vari segmenti di condotta autonomamente
giudicati, possa essere applicata la disciplina del reato continuato.
In dottrina sull’applicazione del reato continuato “in executivis” si
vedano: F.P. GARZONE, M. SANTOIEMMA, A. DI FONZO, G. SCHIA-
VONE, Natura e disciplina del reato continuato. In particolare, l’ap-
plicazione dell’istituto “in executivis”, in Riv. pen. 2013, 193.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ordinanza del 9 novembre 2016, il Tribunale
ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, ha solle-
vato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, que-
stioni di legittimità costituzionale dell’art. 671 del codice di
procedura penale, «nella parte in cui non prevede, in caso
di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato
permanente in relazione a distinte frazioni della condot-
ta, il potere del [giudice dell’esecuzione] di rideterminare
una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 c.p.,
che tenga conto dell’intero fatto storico accertato nelle
plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determina-
zioni conseguenti in tema di concessione o revoca della so-
spensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.».
1.1.- Il giudice a quo riferisce di essere investito, in qua-
lità di giudice dell’esecuzione, dell’istanza proposta dal di-
fensore di una persona nei cui confronti erano state emes-
se dal Tribunale ordinario di Chieti tre sentenze def‌initive
di condanna per il reato di violazione degli obblighi di assi-
stenza familiare, aggravata dall’aver fatto mancare i mezzi
di sussistenza ai f‌igli minori (art. 570, secondo comma, del
codice penale): la prima del 17 maggio 2012, divenuta ese-
cutiva il 28 giugno 2016, recante condanna alla pena di sei
mesi di reclusione ed euro 300 di multa per fatti commessi
da marzo a settembre 2008; la seconda del 21 giugno 2012,
divenuta esecutiva il 12 maggio 2015, recante condanna
alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa per
fatti commessi da ottobre 2008 a marzo 2009; la terza del 10
aprile 2014, divenuta esecutiva il 28 giugno 2016, recante
condanna alla pena di sei mesi di reclusione per fatti com-
messi da agosto 2009 a marzo 2010.
Con l’istanza in questione, il difensore aveva chiesto, in
via principale, che - riconosciuto che le tre condanne si ri-
ferivano a un unico reato di natura permanente e, dunque,
al medesimo fatto - fosse ordinata, ai sensi degli artt. 649
e 669 c.p.p., l’esecuzione della sola sentenza di condanna
emessa per prima (quella del 17 maggio 2012); in via
subordinata, che venisse applicata, ai sensi dell’art. 671
c.p.p., la disciplina del reato continuato, con conseguente
rideterminazione della pena complessiva da espiare.
1.2.- Ad avviso del rimettente, l’istanza si fonderebbe
su un presupposto corretto - l’unicità del reato permanen-
te per il quale è stata riportata una pluralità di condan-
ne - e risponderebbe, altresì, all’innegabile interesse del
condannato a evitare il cumulo delle pene irrogate dalle
singole sentenze.
Ciò nondimeno, né la richiesta principale, né quella
subordinata, potrebbero essere accolte. Quanto alla prima
- prescindendo dal rilievo che l’ipotetico riconoscimento
dell’esistenza di una pluralità di condanne per il mede-
simo fatto determinerebbe, ai sensi dell’art. 669, comma
1, c.p.p., l’eseguibilità, non già della sentenza più remo-
ta, ma di quella con cui è stata pronunciata la condanna
meno grave (e, cioè, di quella emessa il 10 aprile 2014,
che, a parità delle pene detentive, non ha applicato, sia
pure erroneamente, alcuna pena pecuniaria) - l’accogli-
mento della richiesta principale rimarrebbe precluso, in
ogni caso, dal consolidato indirizzo giurisprudenziale che
limita l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 649

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