Corte Costituzionale 7 Dicembre 2018, N. 231 (C.C. 7 Novembre 2018)

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Arch. nuova proc. pen. 1/2019
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
7 DICEMBRE 2018, N. 231
(C.C. 7 NOVEMBRE 2018)
PRES. LATTANZI – EST. VIGANÒ
Casellario giudiziale y Certif‌icato del casellario
giudiziale richiesto dall’interessato y Omessa men-
zione nello stesso dell’ordinanza di sospensione
del processo con messa alla prova dell’imputato ex
art. 464 quater c.p.p. y Omessa menzione della sen-
tenza che dichiara l’estinzione del reato ex art. 464
septies c.p.p. y Disciplina ex artt. 24 e 25 del D.P.R.
n. 313/2002 y Illegittimità costituzionale.
. Sono illegittimi, in riferimento all’art. 3 Cost., gli artt.
24, comma 1 e 25, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni am-
ministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti-Testo A), nel testo anteriore alle modif‌iche,
non ancora eff‌icaci, (D.L.vo 2 ottobre, n. 122) nella par-
te in cui non prevedono che nel certif‌icato generale e
nel certif‌icato penale del casellario giudiziale richiesti
dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’or-
dinanza di sospensione del processo con messa alla
prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464 quater c.p.p.
e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai
sensi dell’art. 464 septies c.p.p.. (c.p.p. art. 464 quater,;
c.p.p. art. 464 septies,; d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313,
art. 24; d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, art. 25) (1)
(1) In riferimento al tema della sospensione del processo, della
messa alla prova ed anche in merito a questa nuova pronuncia della
Corte cost., si veda il contributo di M. MIRAGLIA, La messa alla pro-
va dell’imputato adulto: Analisi “logica” di un istituto di frontiera
(parte II), pubblicato in questo stesso fascicolo e anche la prima par-
te pubblicata ivi 2018, 485.
RITENUTO IN FATTO
1.– Con ordinanza del 18 novembre 2016 (r.o. n. 47 del
2017), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Firenze ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 24 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Te-
sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti (Testo A)» (d’ora in poi, anche: t.u. casellario
giudiziale), nel testo anteriore alle modif‌iche, non ancora
(Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario
giudiziale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1,
commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), in rife-
rimento al «principio di eguaglianza e conseguentemente
di ragionevolezza» di cui all’art. 3 della Costituzione, nella
parte in cui «non prevedono che nel certif‌icato generale del
casellario giudiziale e nel certif‌icato penale chiesto dall’in-
teressato non siano riportate le ordinanze di sospensione
del processo emesse ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p.».
Il giudice a quo, dopo aver premesso di essere chiamato
a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 464-septies del codice di
procedura penale, sull’esito della messa alla prova dell’im-
putato, ritiene che la questione sia rilevante, dal momento
che la disciplina sopra richiamata si applicherebbe nel
caso di specie nei confronti dell’imputato.
Quanto alla non manifesta infondatezza della que-
stione, il giudice a quo evidenzia come la mancata inclu-
sione, da parte delle disposizioni censurate, delle ordinan-
ze di sospensione del processo con messa alla prova tra
quelle la cui menzione deve essere omessa nei certif‌icati
richiesti dai privati determini una irragionevole disparità
di trattamento rispetto a «quanto stabilito dal legislatore
per percorsi processuali che pure addivengono a provvedi-
menti def‌initori non radicalmente diversi», come la sen-
tenza pronunciata su richiesta delle parti ai sensi dell’art.
445 c.p.p. o il decreto penale di condanna (art. 460 c.p.p.).
Con particolare riferimento a quest’ultimo provvedimento,
il giudice a quo sottolinea la maggiore meritevolezza del
benef‌icio della non menzione nel certif‌icato del casellario
giudiziale per chi, anziché prestare mera acquiescenza a
un decreto penale, si sia «attivato in un comportamento di
utilità sociale che gli vale una sentenza di estinzione del
reato ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p.».
Il giudice a quo è consapevole che i due tertia com-
parationis individuati hanno ad oggetto «procedimenti
def‌initori […] ritenuti meritevoli dal legislatore che ha
previsto delle premialità, tra le quali la non iscrizione del
provvedimento def‌initorio sul certif‌icato del casellario
giudiziale richiesto dall’interessato». Tuttavia, egli ritiene
incompatibile con il principio di eguaglianza che il be-
nef‌icio della non menzione sia negato proprio rispetto al
provvedimento di messa alla prova, il quale, tra i tre con-
siderati, è quello che, perseguendo uno scopo parimenti
def‌lattivo, «prevede una condotta attiva dell’imputato in
lavori socialmente utili, in un percorso di sensibilità e di
recupero sociale tutt’altro che indispensabile negli altri
due procedimenti considerati».

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