Corte Costituzionale 5 novembre 2018, n. 192 (C.C. 10 ottobre 2018)

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
5 NOVEMBRE 2018, N. 192
(C.C. 10 OTTOBRE 2018)
PRES. LATTANZI – REL. MORELLI – RIC. A.E. C. REGIONE TOSCANA
Veicoli y Tassa di circolazione y Veicolo sottoposto
a fermo amministrativo trascritto presso il PRA y
Obbligo di pagamento y Esenzione y L.R. Toscana 22
settembre 2003, n. 49, art. 8 quater y Violazione de-
gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost.
y Questione infondata di legittimità costituzionale.
. È infondata, in riferimento agli artt. 117, secondo
comma, lettera e), Cost. - in relazione all’articolo 5,
comma 36, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in
materia tributaria), convertito, con modif‌icazioni, nel-
la L. 28 febbraio 1983, n. 53 e 119, secondo comma,
Cost. - la questione di legittimità dell’art. 8-quater L.R.
Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di
tasse automobilistiche regionali), nel testo introdotto
dall’art. 33 della legge della stessa Regione 14 luglio
2012, n. 35, recante «Modif‌iche alla legge regionale
29 dicembre 2010, n. 65 (Legge f‌inanziaria per l’anno
2011) e alla L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge f‌i-
nanziaria per l’anno 2012) nella parte in cui prevede
che la trascrizione presso il PRA del provvedimento di
fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva
di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai
f‌ini della interruzione e sospensione dell’obbligo tribu-
tario. (l.r. 22 settembre 2003, n. 49, art. 8 quater) (1)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2017, n. 47, pub-
blicata in questa Rivista 2017, 293, ha dichiarato infondata analoga
questione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro
la Regione Toscana ed Equitalia servizi di riscossione spa
- Agenzia Riscossione Napoli, per l’annullamento di una
cartella esattoriale emessa per mancato pagamento della
tassa automobilistica, che il ricorrente assumeva non do-
vuta, in quanto relativa a periodo in cui l’autovettura di
sua proprietà era gravata da fermo amministrativo, l’adi-
ta Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione
seconda, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l’ordi-
nanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 8-quater, ultimo comma (recte: comma 4), della
legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Nor-
me in materia di tasse automobilistiche regionali), ag-
giunto all’originario testo normativo dall’art. 33 della legge
della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Mo-
dif‌iche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge
f‌inanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 di-
cembre 2011, n. 66 (Legge f‌inanziaria per l’anno 2012) e
ulteriori disposizioni collegate. Modif‌iche alle L.R. 59/1996,
42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005,
32/2009, 21/2010, 68/2011», e per il quale, con riferimento
ai titoli per a sospensione dell’obbligo di pagamento della
tassa automobilistica regionale, «la trascrizione presso il
PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedu-
ra di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica
non esplica effetti ai f‌ini della interruzione e sospensione
dell’obbligo tributario»; che, secondo la rimettente, la di-
sposizione denunciata contrasterebbe con l’art. 117, se-
condo comma, lettera e), della Costituzione - in relazione
all’art. 5, comma 37, del decreto-legge 30 dicembre 1982,
n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con mo-
dif‌icazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 - e con l’art.
119, secondo comma, Cost. E ciò per le medesime ragioni
per le quali la sentenza di questa Corte n. 288 del 2012 (le
cui motivazioni il giudice a quo fa proprie) ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di altra norma regionale, rite-
nuta di analogo contenuto (art. 10 della legge della Regio-
ne Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale
2012/2014 della Regione (Legge f‌inanziaria 2012)»;
che, in questo giudizio incidentale, si è costituita la Re-
gione Toscana, eccependo l’inammissibilità o la non fon-
datezza dell’odierna questione, in quanto identica a quella
dichiarata non fondata con sentenza n. 47 del 2017.
Considerato che, effettivamente, con la sentenza n. 47
del 2017 (di cui non tiene conto la rimettente), questa
Corte ha già dichiarato «non fondata [identica] questione
di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4,
della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n.
49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regiona-
li), aggiunto dall’art. 33 della legge della medesima Re-
gione 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modif‌iche alla legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge f‌inanziaria per
l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
(Legge f‌inanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni
collegate. Modif‌iche alle L.R. 59/1996, 42/1998, 49/1999,
39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009,
21/2010, 68/2011», sollevata, in riferimento agli artt. 117,
secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della
Costituzione»;
che, in detta decisione, questa Corte ha, infatti, chia-
rito come il “fermo amministrativo” - al quale è correlata
l’esenzione dal pagamento del tributo prevista dall’art.

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