Corte Costituzionale 30 maggio 2018, n. 111 (C.C. 11 aprile 2018)

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 7-8/2018
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
30 MAGGIO 2018, N. 111
(C.C. 11 APRILE 2018)
PRES. LATTANZI – REL. PROSPERETTI – RIC. A.F. C. COMUNE DI VERONA
Sosta, fermata e parcheggio y Sosta vietata y So-
sta limitata o regolamentata y Sanzione da euro 25
ad euro 100, per ogni periodo per il quale si protrae
la violazione y Irrogabilità alla f‌ine di ogni fascia
oraria y Divieto di sosta permanente y Violazione y
Sanzione reiterata ogni ventiquattro ore y Presun-
ta disparità di trattamento y Questione infondata
di legittimità costituzionale.
. É infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 15, c.d.s.
nella parte in cui prevede, in caso di protrazione della
sosta limitata o regolamentata, una sanzione che va da
euro 25 ad euro 100, per ogni periodo per il quale si
protrae la violazione. (nuovo c.s., art. 7) (1)
(1) Questione che non risulta essere mai stata affrontata. Qualche
utile riferimento in materia si rinviene in GIAMPAOLO DE PIAZZI, So-
sta in area soggetta a pagamento protratta oltre l’orario indicato nel-
lo scontrino: illecito o inadempimento?, in questa Rivista 2016, 921.
RITENUTO IN FATTO
1.– Con ordinanza dell’8 maggio 2017 (r.o. n. 117 del
2017), il Giudice di pace di Verona ha sollevato, in riferi-
mento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 7, comma 15, del decreto legislativo
caso di protrazione della sosta limitata o regolamentata,
prevede la sanzione che va da euro 25 ad euro 100, per
ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
2.– Il giudice a quo riferisce di dover decidere sull’op-
posizione ad un verbale con cui era stata contestata la
protrazione della sosta, oltre l’orario consentito, per tre
periodi ed era stata applicata la sanzione di euro 75,00,
corrispondente ad euro 25,00 per ogni periodo per il quale
la sosta si era protratta.
Il rimettente dubita della legittimità costituzionale
dell’art. 7, comma 15, del D.L.vo n. 285 del 1992, poiché
dalla sua applicazione deriverebbe un’eccessiva gravosità
della sanzione prevista per la protrazione della sosta limi-
tata o regolamentata, per la quale la sanzione da euro 25
a euro 100 viene irrogata in relazione a ciascun periodo di
prolungamento della violazione, che l’ordinanza riferisce
come correlato al periodo di sosta autorizzato, rispetto a
quella irrogabile per la protrazione della sosta vietata, per
la quale, invece, la sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra euro 41 ed euro 169 è comminabile per ogni
periodo di ventiquattro ore.
Secondo il giudice a quo la sproporzione tra il tratta-
mento sanzionatorio della protrazione dell’illecito della
sosta vietata, rispetto a quello della protrazione della so-
sta limitata o regolamentata per un tempo anche inferiore
alle 24 ore, sarebbe eccessiva e irragionevole per la mag-
gior gravità della violazione del divieto di sosta rispetto a
quello della sosta regolamentata.
Il rimettente, quindi, chiede la declaratoria di inco-
stituzionalità della norma, per violazione dei principi di
ragionevolezza e di uguaglianza, nella parte in cui prevede
che, in caso di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
si applica «per ogni periodo per il quale si protrae la vio-
lazione».
In punto di rilevanza, il giudice a quo rappresenta che
l’accoglimento della questione di legittimità costituzio-
nale prospettata comporterebbe l’applicazione della sola
sanzione prevista nei limiti edittali per la violazione con-
testata.
3.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Con-
siglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatu-
ra generale dello Stato, che ha dedotto l’inammissibilità
della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza,
poiché il giudice a quo non avrebbe fornito indicazioni suf-
f‌icienti alla ricostruzione dei termini della controversia.
Nel merito l’interveniente ha dedotto l’infondatezza
della questione per la diversità delle fattispecie poste a
confronto: la sosta regolamentata o limitata nel tempo sa-
rebbe f‌inalizzata a favorire il ricambio dei veicoli in sosta
e ad assicurare la fruibilità degli spazi di parcheggio dei
centri abitati, così che la sanzione è prevista ogni volta
che viene superato il termine per il quale è stato pagato
il ticket del parchimetro ovvero viene superato il limite
massimo di sosta consentita.
Nel caso di divieto, invece, la sanzione è irrogata
quando la sosta si prolunga oltre le ventiquattro ore, ov-
vero vi è applicazione della sanzione aggiuntiva per ogni
giorno di protrazione dell’infrazione.
La diversità della fattispecie poste a confronto impedi-
rebbe di individuare nella disciplina del divieto di sosta il
tertium comparationis alla stregua del quale condurre il
giudizio di ragionevolezza.
In ogni caso, secondo l’interveniente la discrezionalità
del legislatore nell’individuazione dei comportamenti da
sanzionare precluderebbe l’accoglimento della questione
di costituzionalità.

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