Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 213 (c.c. 19 giugno 2013)

Pagine629-633
629
giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2013
CORTE COSTITUZIONALE
secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coerci-
zione processuale tratti funzionali tipici della pena.
Come questa Corte ha già precisato, ciò che vulnera i
parametri costituzionali richiamati non è la presunzione
in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indi-
scriminata e totale negazione di rilevanza al principio del
«minore sacrif‌icio necessario». La previsione, invece, di
una presunzione solo relativa di adeguatezza della custo-
dia carceraria - atta a realizzare una semplif‌icazione del
procedimento probatorio, suggerita da aspetti ricorrenti
del fenomeno criminoso considerato, ma comunque supe-
rabile da elementi di segno contrario - eccede i limiti di
compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non
censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria
conf‌igurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso
(sentenze n. 57 del 2013; n. 110 del 2012; n. 331, n. 231 e n.
164 del 2011; n. 265 del 2010).
Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 275, comma 3, terzo periodo, c.p.p., come modif‌i-
cato dall’articolo 2 del decreto legge n. 11 del 2009, nella
parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 609
octies c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipo-
tesi in cui siano acquisiti elementi specif‌ici, in relazione
al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure. (Omissis)
CORTE COSTITUZIONALE
3 LUGLIO 2013, N. 213
(C.C. 19 GIUGNO 2013)
PRES. GALLO – REL. FRIGO – RIC. GIP TRIB. BOLOGNA IN PROC. C.A.
Misure cautelari personali y Condizioni di ap-
plicabilità y Scelta delle misure y Criteri y Obbli-
gatorietà della custodia cautelare in carcere in
relazione al delitto di sequestro di persona a scopo
di rapina o estorsione y Preclusione y Illegittimità
costituzionale parziale.
. É l’illegittimo costituzionalmente, in riferimento agli
artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.,
l’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte
in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indi-
zi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’articolo
630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare
in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa
salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specif‌ici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti
che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte
con altre misure. (c.p.p., art. 275; c.p., art. 630) (1)
(1) Si rinvia alla nota precedente, a Corte cost. 23 luglio 2013, n. 232.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 giugno 2012, il Giudice del-
l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha solle-
vato, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27,
secondo comma, della Costituzione, questione di legitti-
mità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, del codice
di procedura penale, come modif‌icato dall’articolo 2 del
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella
parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’articolo
630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, al-
tresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specif‌ici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Il giudice a quo premette di dover decidere su un’istan-
za di sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere con quella degli arresti domiciliari, proposta da
una persona imputata, in concorso con altri, del delitto di
sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e
per esso condannata in primo grado, nelle forme del giudi-
zio abbreviato, alla pena di otto anni di reclusione, previa
concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità, di cui
all’art. 311 c.p.
Dalle risultanze processuali sarebbe emerso che la
vittima del sequestro era stata prelevata con la forza nei
pressi dell’abitazione da quattro persone, che l’avevano
costretta a salire su un’autovettura. I sequestratori aveva-
no quindi richiesto, tramite telefono cellulare, alla compa-
gna del sequestrato, quale condizione per la liberazione,
la restituzione della somma di tremila euro, pagata come
corrispettivo per la cessione di sostanza stupefacente,
rivelatasi poi essere solo «acqua e sapone», in precedenza
effettuata dalla stessa compagna dell’offeso. La privazione
della libertà era durata, peraltro, solo poche ore, giacché
il sequestrato era stato prontamente liberato grazie all’in-
tervento delle forze dell’ordine, che avevano proceduto
all’arresto in f‌lagranza dei quattro sequestratori.
Nel convalidare l’arresto, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Pistoia aveva applicato la cu-
stodia cautelare in carcere solo a due degli indagati, rite-
nendo adeguata la misura degli arresti domiciliari per gli
altri, tra cui l’attuale istante, stante il ruolo minore svolto
nella vicenda, e declinando al tempo stesso la competenza
a favore del Giudice per le indagini preliminari del Tri-
bunale di Bologna. Su richiesta del pubblico ministero
bolognese, quest’ultimo Giudice aveva quindi rinnovato,
ai sensi dell’art. 27 c.p.p., le misure cautelari disposte dal
giudice dichiaratosi incompetente, applicando, peraltro,
a tutti gli indagati la custodia in carcere, sul rilievo che
il sequestro di persona a scopo di estorsione rientra tra i
reati per i quali l’art. 275, comma 3, c.p.p. prevede che, in
presenza di esigenze cautelari, debba essere necessaria-
mente disposta la misura di massimo rigore.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT