Corte costituzionale 25 giugno 2014, n. 184 (c.c. 7 maggio 2014)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
Corte costituzionale
Corte CostituzionaLe
25 giugno 2014, n. 184
(C.C. 7 maggio 2014)
Pres. siLvestri – reL. Lattanzi – riC. v.L.
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento
y Contestazione da parte del P.M. y Circostanza ag-
gravante emersa nel corso dell’istruzione dibatti-
mentale, ma già risultante dagli atti di indagine al
momento dell’esercizio dell’azione penale y Reato
previsto dall’art. 186, comma 2, lett. b), c.s. y Facol-
tà dell’imputato di richiedere al giudice del dibat-
timento l’applicazione della pena a norma dell’art.
444 c.p.p. y Mancata previsione y Illegittimità costi-
tuzionale parziale.
. È illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24, secon-
do comma, Cost., l’art. 517 c.p.p. nella parte in cui
non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al
giudice del dibattimento l’applicazione della pena a
norma dell’art. 444 c.p.p., a seguito della contestazione
in dibattimento da parte del pubblico ministero di una
circostanza aggravante non risultante dall’imputazio-
ne, quando la nuova contestazione concerne un fatto
che già risultava dagli atti d’indagine al momento del-
l’esercizio dell’azione penale. (c.p.p., art. 517) (1)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1994, n. 265,
pubblicata in Arch. proc. pen. 1994, 461, ha dichiarato inammissibile
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 520 e 516 del co-
dice di procedura penale, relativamente alla preclusione al giudizio
abbreviato in ordine alle nuove contestazioni dibattimentali, in rife-
rimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione; mentre con sentenza
18 dicembre 2009, n. 333, ivi 2010, 400, ha dichiarato illegittimo, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l’art.
517 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di
richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relati-
vamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la
nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di
indagine al momento di esercizio dell’azione penale.
ritenuto in fatto
Con ordinanza del 21 febbraio 2013 (r.o. n. 4 del 2014),
il Tribunale ordinario di Roma, ottava sezione penale, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 517 c.p.p., «nella parte in cui non prevede la facol-
tà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento
l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p. a
seguito della contestazione in dibattimento da parte del
pubblico ministero di una circostanza aggravante non ri-
sultante dall’imputazione quando la nuova contestazione
concerne un fatto che già risultava dagli atti d’indagine al
momento dell’esercizio dell’azione penale».
Il giudice a quo premette di essere investito del pro-
cedimento penale nei confronti di una persona imputata
del reato previsto dall’art. 186, comma 2, lettera b), del
della strada), nel corso del quale - aperto il dibattimento
ed ammesse le prove richieste dalle parti - il pubblico
ministero, dopo l’esame dei suoi testimoni, aveva conte-
stato le circostanze aggravanti previste dai commi 2-bis e
2-sexies del citato art. 186.
Alla scadenza del termine richiesto dall’imputato ai
sensi dell’art. 519 c.p.p. - prosegue il Tribunale rimettente
- le parti avevano presentato una richiesta congiunta di
applicazione della pena per la fattispecie aggravata risul-
tante dalla nuova contestazione.
La richiesta sarebbe inammissibile, perché è stata pre-
sentata dopo la scadenza del termine previsto dagli artt.
556, comma 2, e 555, comma 2, c.p.p.; essa però - osserva
il giudice a quo - è stata «originata dalla contestazione da
parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 517 c.p.p.
delle circostanze aggravanti previste dai commi 2-bis e
2-sexies dell’art. 186 Cod. d. Strada […] suscettibili di un
signif‌icativo mutamento sanzionatorio in danno dell’im-
putato». L’una comporta, infatti, il raddoppio della pena
e rende inapplicabile la sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità; l’altra determina «lo speciale e più severo
giudizio di bilanciamento delle circostanze, derogatorio
rispetto alla regola generale dell’art. 69 c.p.». La pos-
sibile richiesta di applicazione della pena sostitutiva del
lavoro di pubblica utilità, peraltro, era stata rappresentata
dall’imputato f‌in dagli atti introduttivi del dibattimento,
«attraverso la produzione della dichiarazione di disponibi-
lità» del presidente di una onlus a far lavorare l’imputato
nel caso di sostituzione della pena.
Ad avviso del Tribunale rimettente, sarebbe avvenuta
una «contestazione dibattimentale “tardiva”, frutto di er-
rore sulla compiuta individuazione del fatto e del titolo del
reato in cui è incorso il Pubblico Ministero, che ha deter-
minato una patologica carenza dell’accusa, tale da convin-
cere l’imputato ad affrontare all’origine il dibattimento e,
solo all’esito del postumo recupero dell’errore originario, a
chiedere l’ammissione al rito alternativo dell’applicazione
della pena». La contestazione delle due circostanze ag-
gravanti, infatti, non sarebbe stata determinata da nuovi
elementi emersi in fase dibattimentale, «bensì da una mi-
glior rilettura degli atti della parte pubblica, atteso che la
notizia di reato certamente recava sin dall’origine tanto

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