Corte Costituzionale 22 novembre 2016, n. 242 (ud. 4 ottobre 2016)

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giur
2/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CORTE COSTITUZIONALE
11. - In conclusione, la disciplina censurata dal rimet-
tente concreta una violazione del principio di uguaglianza,
lesiva dell’art. 3 Cost., in quanto la norma che stabilisce
l’inibizione alla guida è costituzionalmente illegittima in
riferimento alla mancata previsione della possibilità, per
il cittadino italiano titolare di patente estera, di essere am-
messo ad una prova di idoneità tecnica alla guida, come è,
invece, previsto per i titolari di patente italiana. (Omissis)
CORTE COSTITUZIONALE
22 NOVEMBRE 2016, N. 242
(UD. 4 OTTOBRE 2016)
PRES. GROSSI – REL. LATTANZI – RIC. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Veicoli y Tassa di circolazione y Veicoli di età com-
presa tra i 20 e i 30 anni y L.R. Veneto 27 aprile
2015, n. 6, art. 2 y Esenzione dalla tassa automobili-
stica "ordinaria" y Soggezione al pagamento di tassa
di circolazione forfettaria, se utilizzati su pubblica
strada y Illegittimità costituzionale.
. È illegittimo, in riferimento agli artt. 117, secondo
comma, lett. e) e 119, secondo comma, Cost., l’art. 2
della L.R. Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabi-
lità regionale per l’esercizio 2015) nella parte in cui
dispone, a certe condizioni, l’esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica dei veicoli e motoveicoli di
interesse storico collezionistico, a partire dal ventesi-
mo anno dalla loro costruzione. (l.r. 27 aprile 2015, n.
6, art. 2) (1)
(1) Analoga questione è già stata oggetto di pronuncia da par-
te della Corte costituzionale. Si veda Corte cost. 21 luglio 2016,
n. 199, in questa Rivista 2016, 749, in relazione alla L.R. Basili-
cata 31 marzo 2015, n. 14 e alla L.R. Umbria 30 marzo 2015, n. 8.
Si richiama, opportunamente, la sentenza Corte cost. 19 dicembre
2012, n. 288, pubblicata per esteso ivi 2013, 355, in cui si ribadisce
che la tassa automobilistica è un tributo erariale, oggetto della com-
petenza esclusiva statale attribuita dall’art. 117 Cost., e non un tri-
buto proprio della regione. Alle regioni è attribuito dal legislatore
statale il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa
connessa alla sua riscossione, restando invece ferma la competenza
esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostan-
ziale della tassa stessa. Pertanto le regioni non possono modif‌icarne
il presupposto, né introdurre nuove agevolazioni, e neppure istituire
un particolare regime relativo al pagamento di sanzioni e interessi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso spedito per la notif‌icazione il 26 giugno
2015, ricevuto il successivo 29 giugno e depositato il 2 lu-
glio 2015 (reg. ric. n. 72 del 2015), il Presidente del Con-
siglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2, 49 e 69 della legge della Regio-
ne Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regiona-
le per l’esercizio 2015), in riferimento agli artt. 81, terzo
comma, 117, primo e secondo comma, lettera e), 119, se-
condo comma, e 120, primo comma, della Costituzione.
L’art. 2 impugnato esenta, a certe condizioni, dalla tassa
automobilistica «ordinaria» gli autoveicoli e i motoveicoli di
età compresa tra venti e trenta anni, di interesse storico col-
lezionistico, assoggettandoli, in caso di utilizzazione sulla
pubblica strada, ad una «tassa di circolazione forfettaria».
Il ricorrente premette che la tassa automobilistica è un
tributo proprio derivato delle Regioni, che ne incamerano il
gettito, ma possono disciplinarlo solo entro i limiti massimi
di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, in base
all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni
a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazio-
ne dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).
Come questa Corte avrebbe riconosciuto con la senten-
za n. 288 del 2012, la tassa automobilistica sarebbe perciò
un tributo erariale, oggetto della competenza esclusiva
statale, attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost., e non costituirebbe, invece, un tributo proprio della
Regione ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost.
La Regione, in particolare, non potrebbe modif‌icarne il
presupposto, né introdurre nuove agevolazioni.
La disposizione impugnata, per tali ragioni, violerebbe
gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo
comma, Cost.
2. - L’art. 49 impugnato prevede che la Regione valoriz-
zi il proprio patrimonio produttivo e culturale mediante
marchi collettivi di qualità istituiti ai sensi delle vigenti
leggi nazionali e regionali. A tal f‌ine, la Giunta regionale
provvede alla registrazione e alla promozione dei marchi
di proprietà della Regione Veneto.
Il ricorrente richiama a tale proposito la giurispruden-
za della Corte di giustizia dell’Unione europea, e di questa
stessa Corte, in base alle quali sarebbe precluso ad un’au-
torità pubblica nazionale o regionale istituire o discipli-
nare «misure di marcatura di origine» perchè avrebbero
effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci nel
territorio dell’Unione e sarebbero perciò in contrasto con
gli artt. 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, in
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
Ciò potrebbe infatti «rendere più diff‌icile la vendita in
uno Stato membro della merce prodotta in un altro Stato
membro».
Inoltre tale effetto, a parere dell’Avvocatura generale,
incidendo sulla libera circolazione delle merci e inducendo
i consumatori a preferire i prodotti veneti, determinerebbe
anche un contrasto con l’art. 120, primo comma, Cost.
3. - L’art. 69 impugnato prevede che le risorse destinate
alla copertura del Fondo anticipazione di liquidità di cui
all’art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio f‌inanziario degli enti
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi de-
gli enti locali), convertito, con modif‌icazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, sono comunque
garantite anche mediante l’utilizzo delle risorse destinate
al f‌inanziamento del Fondo Sanitario Regionale, allocate
quali spesa sanitaria corrente.

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