Corte Costituzionale 21 Luglio 2016, N. 201 (Ud. 6 Luglio 2016)

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Arch. nuova proc. pen. 2/2017
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
21 LUGLIO 2016, N. 201
(UD. 6 LUGLIO 2016)
PRES. GROSSI – EST. LATTANZI
Giudizio per decreto y Decreto di condanna y Av-
viso all’imputato y Espresso y Esclusione y Art. 460
c.p.p. y Facoltà dell’imputato di chiedere la sospen-
sione del procedimento y Per messa alla prova y In
concomitanza all’atto di opposizione y Illegittimità
costituzionale parziale.
. È illegittimo l’art. 460 c.p.p. in relazione agli artt. 3
e 24 Cost. nella parte in cui non prevede che il decre-
to penale di condanna contenga l’avviso della facoltà
dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la
sospensione del procedimento con messa alla prova.
(c.p.p., art. 459; c.p.p., art. 460)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Tribunale ordinario di Savona, in composizione
monocratica, con ordinanza del 3 giugno 2015 (r.o. n. 201
del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, una questione di legittimità costituzionale
dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedu-
ra penale, "nella parte in cui non prevede che il decreto
penale di condanna debba contenere l’avviso all’imputato
che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento
per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione".
Il giudice a quo premette che nei confronti dell’imputato
è stato emesso un decreto penale di condanna per il reato
previsto dall’art. 44, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia edilizia - Testo A), e che l’imputato
ha proposto opposizione senza chiedere i riti alternativi o la
sospensione del procedimento con messa alla prova.
Nell’udienza del 12 maggio 2015 l’imputato ha chiesto
la sospensione del procedimento con messa alla prova,
allegando l’istanza di elaborazione del programma di trat-
tamento presentata al competente uff‌icio di esecuzione
penale esterna.
La messa alla prova dovrebbe essere dichiarata inam-
missibile, perché, trattandosi di un giudizio conseguente
all’opposizione a un decreto penale di condanna, la richie-
sta avrebbe dovuto essere presentata con l’atto di opposi-
zione. Però, secondo il giudice rimettente, se la questione
di legittimità costituzionale sollevata fosse accolta, l’impu-
tato sarebbe rimesso in termini per chiedere la messa alla
prova. Di qui la rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Ad avviso del giudice rimettente la norma censurata
violerebbe l’art. 24 Cost., in quanto l’esigenza di tutela del
diritto di difesa imporrebbe che "la scelta delle alterna-
tive procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario,
quando debba essere compiuta entro brevi termini di de-
cadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa,
sia preceduta da uno specif‌ico avviso".
In particolare il giudice rimettente ha rilevato che la
sospensione del procedimento con messa alla prova è as-
similabile ai riti alternativi e che per la sua richiesta il
legislatore ha stabilito termini di decadenza ma non ha
previsto "alcuno specif‌ico avviso, nemmeno laddove la
scelta debba essere compiuta al di fuori di un’udienza,
come avviene nel caso di opposizione a decreto penale di
condanna".
La norma censurata si porrebbe in contrasto anche
con l’art. 3 Cost., perché darebbe luogo a una disparità di
trattamento tra situazioni analoghe. Infatti, come rileva il
giudice rimettente, diversamente da quanto avviene per
la sospensione del procedimento con messa alla prova,
"secondo il vigente codice di rito, l’imputato deve essere
avvisato, a pena di nullità, della facoltà di accedere ai
riti alternativi ed all’oblazione: a) unitamente al decre-
to di citazione diretta a giudizio (art. 552 comma 1 lett.
f e comma 2 c.p.p.); b) unitamente al decreto penale di
condanna (art. 460 comma 1, lett. e c.p.p. e 141 comma
3 disp. att. c.p.p.); c) unitamente al decreto di giudizio
immediato (art. 456 comma 2 c.p.p. che non fa menzione
dell’oblazione trattandosi di giudizio applicabile a delitti
per i quali la stessa non è ammessa)".
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura gene-
rale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichia-
rata non fondata.
In primo luogo, ad avviso della difesa dello Stato, non
sarebbe conf‌igurabile la violazione dell’art. 24 Cost., in
quanto il legislatore può ben modulare le forme di eserci-
zio del diritto di difesa secondo le caratteristiche dei vari
riti e, quindi, stabilire diverse modalità di informazione in
relazione ad essi.
L’indicazione contenuta nel decreto penale di con-
danna relativamente al termine per proporre opposizione
sarebbe suff‌iciente a garantire il diritto di difesa dell’im-
putato, che può farsi assistere da un difensore e chiedere
la sospensione del procedimento con messa alla prova ai
sensi dell’art. 464-bis c.p.p.
In secondo luogo, non sussisterebbe la denunciata
disparità di trattamento, considerata l’eterogeneità del
nuovo istituto "rispetto ai veri e propri riti alternativi". Si

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